13 Aprile 2021

È possibile iscriversi al sistema OSS per regime UE

di Clara PolletSimone Dimitri
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A partire dal 1° luglio 2021 viene ampliata la serie di cessioni/prestazioni che possono essere dichiarate nel regime UE. Si intende con “regime UE” il regime speciale delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, le cessioni di beni all’interno di uno Stato membro facilitate da interfacce elettroniche ed i servizi prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato membro del consumo.

I regimi OSS/IOSS (One Stop Shop e Import One-Stop Shop) introducono un sistema europeo di assolvimento dell’Iva, centralizzato e digitale ampliando il campo di applicazione del MOSS (Mini One Stop Shop concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione – TTE).

Ricordiamo che il MOSS è un regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione connessa al luogo di tassazione Iva applicabile alle prestazioni TTE e ai servizi elettronici B2C; la tassazione ai fini Iva di tali operazioni avviene nello Stato membro del consumatore finale (Stato membro di consumo) e non in quello del prestatore (Stato membro di identificazione).

Il MOSS evita al fornitore di identificarsi presso ogni Stato Membro di consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazioni e versamento).

In pratica, optando per il MOSS, il soggetto passivo trasmette telematicamente, attraverso il Portale elettronico, le dichiarazioni Iva trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati Membri di consumo. Le dichiarazioni trimestrali e l’Iva versata acquisite dallo Stato membro di identificazione sono trasmesse ai rispettivi Stati Membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.

Possono ricorre al nuovo regime OSS UE:

  • i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche;
  • i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nonché dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell’Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato. I soggetti extra-Ue, privi di stabile organizzazione, che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato devono nominare un rappresentante fiscale al fine di registrarsi al regime.

Il regime include quindi:

  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica,
  • le vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica e
  • le prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

Per accedere al nuovo regime opzionale OSS (One Stop Shop) è necessario registrarsi mediante le funzionalità presenti sul portale dell’Agenzia delle entrate, nell’area riservata, alla sezione “Regimi Iva mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop”.

Tale registrazione è già possibile dal 1° aprile 2021.

I soggetti iscritti al Moss alla data del 30 giugno 2021 saranno automaticamente registrati dal 1° luglio 2021 al nuovo sistema OSS.

Lo sportello unico semplifica gli obblighi in materia di Iva per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l’UE, consentendo loro di:

  • registrarsi elettronicamente ai fini Iva in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri,
  • dichiarare l’Iva tramite un’unica dichiarazione elettronica OSS Iva ed effettuare un unico pagamento dell’imposta dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi,
  • collaborare con l’Amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l’OSS e in un’unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l’UE.

Un soggetto passivo che sceglie di avvalersi dello sportello unico è tenuto a registrarsi nello Stato membro di identificazione. Nel regime UE, tale Stato membro sarà lo Stato membro in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica.

Se un soggetto passivo non ha fissato la sede della propria attività economica nell’UE, si tratterà allora dello Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione. I soggetti passivi che dispongono di più stabili organizzazioni nell’UE hanno la facoltà di scegliere lo Stato membro di una delle stabili organizzazioni come Stato membro di identificazione. Si tratta dell’unico caso previsto dal regime UE in cui un soggetto passivo può scegliere lo Stato membro di identificazione. In tali circostanze, il soggetto passivo è vincolato alla decisione presa per l’anno civile in cui l’ha espressa e per i due anni civili successivi.

In qualunque caso, per il regime UE il soggetto passivo verrà identificato ai fini dello sportello unico con lo stesso numero individuale di identificazione Iva utilizzato per le dichiarazioni Iva nazionali.