24 Maggio 2021

Credito d’imposta beni materiali non 4.0 fruibile in unica soluzione

di Debora Reverberi
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Il c.d. Decreto Sostegni-bis approvato dal CdM il 20.05.2021 prevede interventi a favore delle imprese articolati in 7 linee d’azione, tra cui, con uno stanziamento di circa 9 miliardi di euro, accesso al credito e liquidità delle imprese.

Tra le misure di sostegno alla liquidità il Decreto interviene modificando le regole di fruizione della nuova disciplina del credito d’imposta investimenti in beni strumentali, prevedendo l’estensione anche ai soggetti con ricavi superiori o pari a 5 milioni di euro della facoltà di utilizzo in compensazione del credito d’imposta su beni materiali ordinari in unica soluzione.

La compensazione in un’unica quota annuale, in luogo delle ordinarie tre quote annuali di pari importo, è estesa, indipendentemente dal volume dei ricavi o compensi realizzati dal soggetto beneficiario (imprese ed esercenti arti o professioni), agli investimenti in:

  • beni strumentali materiali non 4.0 ovvero diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017);
  • effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021.

La fruizione in unica soluzione resta dunque preclusa ai seguenti investimenti:

  • in beni materiali e immateriali ordinari effettuati dal 01.01.2022;
  • in beni immateriali ordinari effettuati da soggetti con ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro;
  • in beni materiali e immateriali 4.0, indipendentemente dal momento di effettuazione e dal volume di ricavi dell’impresa beneficiaria.

Prima della modifica in esame le regole di fruizione della disciplina del credito d’imposta investimenti in beni strumentali, applicabile per investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 ovvero al 30.06.2023 in caso di valida prenotazione, prevedevano, al comma 1059 dell’articolo 1 L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), l’ordinaria compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno:

  • di entrata in funzione del bene, per beni materiali e immateriali ordinari;
  • di interconnessione, per beni materiali e immateriali 4.0, con facoltà di fruizione in misura ridotta (vale a dire con l’aliquota dei beni ordinari) a partire dall’anno di entrata in funzione.

In deroga alla regola generale di ripartizione in 3 quote annuali, era prevista la facoltà di fruizione in unica soluzione, per i soli soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, in caso di investimenti in beni ordinari (materiali e immateriali), di cui all’articolo 1, comma 1054, L. 178/2020, effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021.

Il Decreto Sostegni-bis ha aggiunto all’articolo 1 L. 178/2020 il nuovo comma 1059-bis, che, unitamente al comma 1059, detta le regole di utilizzo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali sintetizzate nella seguente tavola sinottica, integrata con i codici tributo istituiti dalla risoluzione AdE 3/E/2021:

Le regole di fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 
articolo 1, commi 1059 e 1059-bis, L. 178/2020
Tipologia di investimento Data effettuazione investimento Quote annuali di compensazione Codice tributo Anno di riferimento
Beni materiali ordinari Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 1 6935 Anno di entrata in funzione
Beni materiali ordinari Dal 01.01.2022 al 31.12.2022 o al 30.06.2023 su prenotazione 3 6935 Anno di entrata in funzione
Beni immateriali ordinari Dal 16.11.2020 al 31.12.2022 o al 30.06.2023 su prenotazione 3
(1*)
6935 Anno di entrata in funzione
*nel caso di soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro
per investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021
Beni materiali 4.0 Dal 16.11.2020 al 31.12.2022
o al 30.06.2023 su prenotazione
3 6936 Anno di interconnessione
Beni immateriali 4.0
 
Dal 16.11.2020 al 31.12.2022
o al 30.06.2023 su prenotazione
3 6937 Anno di interconnessione

Le modifiche del Decreto Sostegni-bis non prevedono invece l’introduzione di modalità di fruizione del credito d’imposta alternative all’utilizzo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

L’introduzione della facoltà di cessione a terzi, compresi gli intermediari finanziari, del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, più volte prospettata dapprima nell’iter di approvazione della Legge di Bilancio 2021 e poi nell’iter di conversione in Legge del D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), resta ad oggi non ammissibile.