29 Settembre 2022

Approvato il decreto correttivo alla riforma dello sport

di Guido Martinelli
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Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva (resta solo da attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) il decreto correttivo al D.Lgs. 36/2021 (pubblicato sulla G.U. n. 67 del 18.03.2021) in materia di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.

Il decreto incide in maniera molto parziale sulla disciplina del lavoro professionistico, prevedendo esclusivamente una serie di agevolazioni sia in tema di apprendistato, sia di agevolazioni fiscali per l’avviamento al lavoro dei giovani atleti professionisti nei club che abbiano un limitato volume d’affari.

Le novità maggiori si registrano sicuramente nel mondo dilettantistico che continua ad essere identificato, per differenza, come quello “non professionistico”.

L’aspetto civilistico di maggior rilievo è previsto dall’articolo 1, che integra l’articolo 6, comma 1, D.Lgs. 36/2021, in tema di forma giuridica degli enti sportivi dilettantistici, escludendo le società di persone e aggiungendo, all’elenco ivi previsto, le cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile (lett. c) nonché gli enti del terzo settore costituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, D.Lgs. 117/2017, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che, laddove esercenti, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche (lett. c-bis).

L’articolo 1 aggiunge, con il novellato comma 2 dell’articolo 6, che agli enti del terzo settore si applicano le norme del D.Lgs. 36/2021 limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del Capo I del decreto medesimo, solo in quanto compatibili con il D.Lgs. 117/2017, e, per le imprese sociali, con il D.Lgs.112/2017.

Con questi interventi il decreto correttivo rende perfettamente compatibile la riforma dello sport con quella del terzo settore.

La disciplina lavoristica è invece contenuta nell’articolo 13, che interviene sull’articolo 25 D.Lgs. 36/2021, che ha ad oggetto la definizione del lavoratore sportivo e la disciplina dell’attività di lavoro sportivo.

Alla lettera a) viene integrato il comma 1 dell’articolo 25 perché l’elenco di figure che attualmente contiene – atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara – non potevano considerarsi esaustive delle figure di lavoratore sportivo. Il decreto correttivo precisa che è lavoratore sportivo anche il tesserato che svolge, verso corrispettivo, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Alle figure qui indicate, alle quali si aggiungono le prestazioni di carattere amministrativo – gestionale, si applicano le nuove norme sul lavoro sportivo. Le altre prestazioni (tipo custodia, pulizia, manutenzione) saranno soggette, invece, alla disciplina generale dei rapporti di lavoro.

La novella torna a rendere applicabile al lavoro sportivo l’articolo 2, comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2015, che esclude la presunzione dell’applicazione delle norme sul rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente con riferimento ad associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Si consente, pertanto, la configurabilità di rapporti di lavoro autonomo sportivo anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative organizzate dal committente.

Analogamente, sono presunte come collaborazioni coordinate e continuative le prestazioni sportive che prevedono un impegno non superiore alle 18 ore settimanali di allenamento, al netto della prestazione agonistica.

Scompaiono quindi le figure degli amatori e la possibilità di riconoscere compensi ex articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir.

I volontari risultano essere coloro i quali non percepiscono compensi, fatto salvo il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute

Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prestano la propria attività a favore di società e associazioni dilettantistiche fuori dagli orari di lavoro, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari, ferma la necessità di preventiva comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Se si intenda retribuire la loro attività è richiesta l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza e si applica, se viene concessa, la disciplina prevista al comma 6 dell’articolo 36: esenzione totale per compensi da 0 a 5.000,00 euro ed esenzione solo fiscale per compensi da 5.001,00 a 15.000,00 euro.

La citata disciplina, sia ai fini fiscali che previdenziali è quella che sarà applicata a tutti i lavoratori sportivi autonomi. Per i primi cinque anni i contributi previdenziali saranno calcolati solo sul 50 per cento dei compensi per lavoro sportivo.