Adesione allo scudo fiscale nulla se il rimpatrio è fittizio

È nulla l’adesione allo scudo fiscale prestata dal contribuente che simuli di aver convertito il proprio patrimonio detenuto all’estero in azioni di un fondo d’investimento e di aver inviato i relativi certificati ad un intermediario abilitato tramite cui operare il rimpatrio di detto patrimonio, facendo confluire le disponibilità liquide da scudare in società estere conferite in trust la cui titolarità è riconducibile al contribuente stesso. È questo il principio sancito dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza del 25 settembre 2017, n. 2623.

La vicenda trae origine dalla notificazione di un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria disconosceva l’operazione di adesione al c.d. scudo fiscale due di cui al D.L. 12/2002, ritenendo che il contribuente avesse simulato il rimpatrio delle attività finanziarie detenute all’estero. A seguito del parziale accoglimento dell’impugnazione di tale avviso, il contribuente proponeva ricorso in appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, eccependo, tra gli altri motivi, l’illegittimo disconoscimento dell’operazione di scudo fiscale, stante la presenza di disponibilità finanziarie all’estero alla data di presentazione dell’istanza.

Nella pronuncia in commento, i giudici di seconde cure hanno ricostruito la complessa operazione (illecita) posta in essere dal contribuente, rilevando quanto segue:

  • il contribuente effettuava un’operazione di scudo fiscale, asserendo di convertire il proprio patrimonio detenuto all’estero in azioni di classe B del F.A.F., fondo d’investimento con sede nelle Isole Vergini britanniche;
  • l’operazione di rimpatrio delle attività detenute all’estero veniva eseguita solo formalmente da un intermediario abilitato, a seguito di spedizione dei certificati azionari del F.A.F. riferibili al contribuente e di presentazione di una dichiarazione riservata;
  • il patrimonio detenuto all’estero veniva in realtà conferito in trust riferibili al contribuente e costituiti in concomitanza con l’operazione di scudo fiscale, le cui provviste erano rappresentate dai fondi fittiziamente scudati.

In virtù di ciò, e sulla base delle risultanze probatorie del giudizio, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna ha affermato tout court che l’operazione di scudo fiscale attuata dal contribuente ha natura meramente fittizia, in quanto lo stesso si è avvalso solo formalmente dello scudo fiscale, simulando il rimpatrio di disponibilità finanziarie detenute all’estero nella forma di certificati azionari, ma ha mantenuto sostanzialmente tali disponibilità all’estero.

Ciò, risulta confermato dalla mancanza delle prescritte postille sui predetti certificati azionari, con conseguente incertezza sia della titolarità del certificato azionario che del relativo valore di stima (NAV), e della dichiarazione di trasporto valutario, richiesta dal D.L. 167/1990, per il trasferimento dei certificati azionari dalla Svizzera all’Italia.

In virtù di ciò, quindi, i giudici di appello hanno ritenuto che l’intermediario abilitato non abbia mai avuto alcun potere dispositivo sulle disponibilità finanziarie detenute all’estero dal contribuente, con la conseguenza che lo stesso non ha mai avuto nemmeno la concreta possibilità di adempiere agli obblighi giuridici formali e sostanziali previsti dalla legge nell’ipotesi di rimpatrio giuridico.

Infatti, come rilevato dalla Commissione tributaria regionale, il contribuente perfezionava il rimpatrio simulato conferendo le disponibilità finanziarie detenute all’estero (ovvero, i fondi fittiziamente scudati) in società estere che avevano come soci essenzialmente i trust costituiti in concomitanza con lo scudo fiscale e riferibili al contribuente, il quale forniva peraltro indicazioni sulla gestione.

Sulla base di quanto sopra, pertanto, i giudici di seconde cure rigettavano l’appello proposto dal contribuente, confermando la nullità dell’adesione allo scudo fiscale de quo.

 

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