20 Aprile 2018

Acquisti intracomunitari di veicoli: nuovi obblighi comunicativi

di Marco Peirolo
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Il 5 aprile 2018 sono entrati in vigore i nuovi obblighi di comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti preordinati all’immatricolazione dei veicoli di provenienza intracomunitaria, mentre con il provvedimento n. 84332 del 19 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate ha definito la competenza territoriale e la documentazione da esibire per la presentazione delle istanze connesse all’immatricolazione dei suddetti veicoli, ove acquistati con il regime speciale del margine o utilizzati come beni strumentali all’attività d’impresa.

Le novellate disposizioni, contenute nel D.M. 26.03.2018, sono finalizzate a contrastare e prevenire i fenomeni evasivi ed elusivi in materia di Iva, e sostituiscono le previgenti norme di cui al D.M. 30.10.2007 e al D.M. 29.03.2011.

I soggetti operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni che effettuano acquisti di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi provenienti da Stati dell’Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali comunicano al Dipartimento per i trasporti i dati riepilogativi dell’operazione e, inoltre, ai fini dell’immatricolazione, sono tenuti ad allegare alla relativa richiesta la copia del modello F24 – Elementi identificativi da cui risulti il versamento dell’imposta relativa alla prima cessione interna.

Similmente, i soggetti non operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni comunicano al Dipartimento per i trasporti i dati riepilogativi degli acquisti a qualsiasi titolo effettuati di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi, nuovi o usati, in altri Paesi UE e, nel caso di acquisto di veicoli nuovi, devono versare l’Iva mediante il modello F24 – Elementi identificativi.

Specifici obblighi comunicazione sono previsti anche per le case costruttrici di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi, comprese quelle costituite all’estero. È previsto che al sistema informativo centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri deve essere comunicato l’abbinamento dei numeri di telaio con i rispettivi codici di antifalsificazione dei veicoli da immatricolare.

Assolti gli adempimenti di comunicazione di cui sopra, agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi di provenienza intracomunitaria è assegnato un codice di immatricolazione o un numero di omologazione dal competente ufficio della Motorizzazione civile, previo esame della relativa documentazione tecnica.

I dati da comunicare al Dipartimento per i trasporti terrestri sono differenti a seconda che i soggetti operino o meno nell’esercizio d’impresa, arte o professione ed è prevista una specifica comunicazione per tali soggetti nel caso di cessione a soggetti esteri dei veicoli non immatricolati in Italia.

La comunicazione, per i soggetti operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni, può essere effettuata:

  • tramite collegamento telematico diretto con il CED della Direzione generale per la Motorizzazione, previa richiesta di accreditamento; ovvero
  • presso un ufficio della Motorizzazione civile, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli sportelli; ovvero
  • avvalendosi di un soggetto autorizzato all’esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, abilitato all’utilizzo della procedura telematica dello Sportello telematico dell’automobilista.

I soggetti che, invece, non operano nell’esercizio di imprese, arti e professioni possono effettuare la comunicazione:

  • presso un ufficio della Motorizzazione civile; ovvero
  • avvalendosi di un soggetto autorizzato all’esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, abilitato all’utilizzo della procedura telematica dello Sportello telematico dell’automobilista.

La comunicazione s’intende effettuata al momento del rilascio della ricevuta, in forma di stampato, in cui sono indicati:

  • la data di ricezione della comunicazione;
  • il protocollo attribuito alla comunicazione;
  • il numero di telaio del veicolo.

La comunicazione deve essere inviata entro 15 giorni dall’effettuazione dell’acquisto e, in ogni caso, prima della data di presentazione della domanda di immatricolazione, fermo restando che lo stesso termine si applica anche in caso di cessione intracomunitaria o all’esportazione dei veicoli non immatricolati in Italia.

L’immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario è effettuata previa verifica, nell’archivio informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri:

  • dei dati relativi all’acquisto;
  • della conferma, acquisita in via telematica dall’Agenzia delle Entrate, dell’effettivo assolvimento degli obblighi Iva;
  • dell’assenza, al momento dell’istanza di immatricolazione, di eventuali cause ostative derivanti da istruttoria su fenomeni di frode Iva connesse all’introduzione sul territorio nazionale dell’autoveicolo.

L’immatricolazione dell’autoveicolo che, in precedenza, non ha superato i controlli può essere autorizzata laddove, a seguito della nuova verifica nell’archivio informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri, risultino acquisiti per via telematica i dati in precedenza mancanti, ovvero rimosse le cause ostative.

Come anticipato, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 84332/2018, ha definito la competenza territoriale e la documentazione da esibire per la presentazione delle istanze connesse all’immatricolazione dei veicoli di provenienza intracomunitaria, ove acquistati con il regime speciale del margine o utilizzati come beni strumentali all’attività d’impresa.

In particolare, è stato introdotto l’obbligo per il contribuente di presentare le istanze in esame solo presso la Direzione Provinciale territorialmente competente, in ragione del proprio domicilio fiscale, con la previsione che la riscontrata contraffazione della documentazione presentata in copia rende indispensabile l’esibizione in originale della documentazione e l’acquisizione, da parte della Direzione Provinciale territorialmente competente, della copia conforme.

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