Partite IVA inattive: chiusura d’ufficio senza sanzioni

Una delle novità introdotte dal cd. “collegato alla legge di Bilancio 2017” ha riguardato la chiusura d’ufficio delle partite IVA di quei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’Agenzia delle Entrate, risultano non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, alcuna attività d’impresa, arte o professione. Unitamente a tale intervento, è stata abolita la sanzione (da € 500 a € 2.000) prevista in caso di omessa presentazione della comunicazione di cessazione dell’attività.

Sul piano operativo, venendo meno l’aspetto sanzionatorio, finisce “in soffitta”, a partire dal prossimo 1° febbraio 2017, anche il codice tributo “8120” dedicato a tale violazione. A renderlo noto è l’Agenzia delle Entrate con la recente risoluzione 7/E/2017.

La chiusura d’ufficio della partita IVA

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. 633/1972, il legislatore ha inteso “riscrivere” la procedura prevista per la chiusura delle partite IVA inattive da parte dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, in luogo della previgente normativa, che prevedeva esplicitamente un contraddittorio tra l’Agenzia ed il contribuente (con preventiva comunicazione della chiusura della partita IVA ai soggetti che non presentavano la dichiarazione di cessazione di attività e possibilità, da parte di questi ultimi, di fornire rilievi e chiarimenti all’Erario entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione), la novella normativa dispone che l’Agenzia delle Entrate è tenuta a procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che ”sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali”.

A tal fine, sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento in capo all’Amministrazione finanziaria. Sarà, poi, un apposito provvedimento delle Entrate a definire i criteri e le modalità di applicazione delle nuove disposizioni nonché “forme di comunicazione preventiva al contribuente“.

La norma, così come esposta, non prevede alcunché in merito all’individuazione dei soggetti “inattivi”, rimandando ogni precisazione all’apposito provvedimento. Diversamente, nella versione prevista dal D.L. 98/2011 si individuava quale elemento di “inattività” l’omessa presentazione, per tre annualità consecutive, della dichiarazione annuale IVA. Sarà, dunque, compito delle Entrate fornire chiarimenti al riguardo. Tuttavia, considerato che i comportamenti adottati non si differenziano in relazione alla natura del soggetto interessato, le nuove disposizioni dovrebbero essere applicabili sia alle partite IVA di persone fisiche che di società.

Opposizione alla chiusura

Come anticipato, viene rimandato ad un futuro provvedimento delle Entrate l’individuazione di “forme di comunicazione preventiva al contribuente“; con l’occasione, il contribuente potrebbe avere la possibilità di “opporsi” alla chiusura d’ufficio della propria posizione IVA ovvero informare l’Agenzia delle Entrate di elementi non considerati o valutati erroneamente ai fini della cancellazione della partita IVA.

Abrogazione sanzioni

Di particolare rilevanza sono gli interventi sul piano sanzionatorio.

In primo luogo, il legislatore elimina la specifica sanzione (da € 500 a € 2.000) prevista in caso di omessa comunicazione della cessazione attività, mantenendola solo per le omissioni relative alle dichiarazioni di inizio o variazione di attività (infatti, nell’ambito del nuovo articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 471/1997 sono espunte le parole “cessazione di attività”). In conseguenza di ciò, le partite IVA “inattive” da almeno tre anni verranno chiuse d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate senza l’applicazione di alcuna sanzione per il titolare.

Sparita la sanzione viene meno, dal prossimo 1° febbraio, anche il codice tributo “8120”, istituito nel 2014 per versare la stessa tramite modello F24.  Ulteriore effetto delle modifiche apportate all’articolo all’articolo 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. 633/1972 è il venir meno dell’automatica iscrizione a ruolo della sanzione prevista in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività.

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