La tassazione dei dividendi

La disciplina dei redditi di capitale è contenuta negli articoli 44 e seguenti del Tuir.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Imposte dirette”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la disciplina impositiva dei dividendi prodotti da società di capitali italiane e percepiti da soci persone fisiche, così come modificata dal D.M. 26 maggio 2017.

La lettera e) dell’articolo 44 del TUIR stabilisce che sono redditi di capitale gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti IRES.

Costituiscono eccezione gli utili spettanti ai promotori sociali e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata in quanto qualificati come redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera d), TUIR. Al contrario, vi rientrano gli utili derivanti:

  • da azioni o quote;
  • da titoli similari alle azioni come definiti dall’articolo 44, comma 2, TUIR che definisce tali i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società o enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a, b, c, TUIR la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti al medesimo gruppo o, ancora, dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi.

Le partecipazioni nonché i titoli e gli strumenti assimilati emessi da soggetti non residenti si considerano assimilati alle azioni solo quando la relativa remunerazione:

  • è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici e
  • è totalmente indeducibile dal reddito. Tale indeducibilità può essere dimostrata attraverso la sussistenza di disposizioni normative vigenti nello Stato estero di residenza dell’emittente che la statuiscano in modo inequivocabile (circolare AdE 4/E/2006).

Per quanto riguarda le modalità di determinazione e di tassazione degli utili, esse si differenziano a seconda che gli stessi siano relativi a partecipazioni qualificate o non qualificate.

Utili non qualificati da soggetti residenti

Gli utili derivanti da partecipazioni non qualificate percepiti da soggetti residenti sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta di cui all’articolo 27, comma 1, D.P.R. 600/1973, in misura pari al 26%.

In caso di distribuzione di utili in natura, ai sensi del comma 2 dell’articolo 27, D.P.R. 600/1973, i singoli soci o partecipanti per ottenere il bene sono tenuti a versare alla società l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta applicabile in base al valore normale del bene stesso, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 109 del TUIR.

Utili qualificati da soggetti residenti

A seguito delle modifiche recate dal D.M. 26.5.2017, gli utili derivanti da partecipazioni qualificate percepiti da soggetti residenti, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, TUIR, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente:

  • al 40% del loro ammontare, con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
  • al 49,72% del loro ammontare, con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
  • al 58,14% del loro ammontare, con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Peraltro, occorre precisare che, a favore del contribuente, esiste una presunzione dettata dal D.M. 2.4.2008 e integrata dal D.M. 26.5.2017 in forza della quale i dividendi distribuiti si presumono prioritariamente formati:

  • dapprima, con utili prodotti dalla società partecipata fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, rilevando nella misura del 40%,
  • poi, con utili prodotti dalla società partecipata fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, rilevando nella misura del 49,72%, e
  • solo infine, con utili prodotti dalla società partecipata dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, rilevando nella nuova misura del 58,14%.

Quando, invece, le riserve di utili sono destinate alla copertura di perdite, si considerano prioritariamente utilizzate:

  • dapprima, quelle formate a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 che, in caso di distribuzione, sconterebbero in capo al socio la percentuale maggiorata del 58,14%;
  • poi, quelle formate a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 che, in caso di distribuzione, sconterebbero in capo al socio il computo intermedio del 49,72%.
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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