25 Febbraio 2017

Conferimento d’azienda e cessione di quote: no abuso del diritto

di Angelo Ginex
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L’attività riqualificatoria dell’Amministrazione finanziaria non consente di travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l’atto risulta inquadrabile, pena l’artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta e comportante effetti giuridici differenti, e di ridefinire la cessione di quote in cessione di ramo di azienda ex articolo 20 D.P.R. 131/1986, poiché tale disposizione non è una norma generale antielusiva per l’imposizione di registro. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 27 gennaio 2017, n. 2054.

La vicenda trae origine da una complessa operazione societaria che aveva visto la società A procedere al conferimento di rami d’azienda in due diverse nuove società B e C, ottenendo in cambio quote di partecipazione nelle due predette società. Successivamente, la medesima società A procedeva alla cessione delle quote di partecipazione nelle società B e C, ricevute a seguito dei citati conferimenti, a favore di due diverse società D ed E.

L’Agenzia delle Entrate riqualificava tali atti in cessioni di rami d’azienda, in applicazione dell’articolo 20 D.P.R. 131/1986, poiché assumeva che il risultato di questa complessa operazione societaria sarebbe stato semplicemente la cessione dei rami di azienda da parte della società A a favore delle società D ed E, e pertanto recuperava a tassazione la maggiore imposta di registro, atteso che il conferimento di azienda e la cessione di quote scontano l’imposta di registro fissa, mentre la cessione di azienda sconta l’imposizione proporzionale.

Nella pronuncia in commento, i Giudici di Piazza Cavour, dopo aver chiarito la definizione di abuso del diritto, che è contenuta nell’articolo 10-bis Legge 212/2000, applicabile anche nell’ambito dell’imposta di registro, hanno affermato, in accoglimento della eccezione formulata dalle società che hanno proposto ricorso per cassazione, l’inutilizzabilità in funzione antielusiva dell’articolo 20 D.P.R. 131/1986.

Sul punto, la Suprema Corte ha rilevato che una simile ricostruzione è respinta dalla dottrina sulla scorta dell’osservazione che nell’imposta di registro esistono diverse disposizioni in virtù delle quali l’atto è tassato senza tener conto della sua qualificazione ed efficacia giuridica, sicché solo per queste ipotesi sussiste il diritto di disconoscere il comportamento delle parti diretto a conseguire, oltre che gli effetti tipici dell’atto, anche effetti diversi e indiretti.

Pertanto, “se è indubitabile – hanno osservato i Giudici supremi – che l’Amministrazione in forza di tale disposizione non è tenuta ad accogliere acriticamente la qualificazione prospettata dalle parti ovvero quella apparente alla quale lo stesso articolo 20 fa riferimento, è indubbio che in tale attività riqualificatoria essa non può travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l’atto risulta inquadrabile, pena l’artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta e comportante effetti giuridici differenti”.

In altri termini, l’Amministrazione finanziaria non deve ricercare un presunto effetto economico dell’atto tanto più se e quando – come nel caso di specie – lo stesso è il medesimo (ovvero, la monetizzazione del complesso di beni aziendali) per due negozi tipici che si differenziano per gli effetti giuridici che vogliono realizzare.

Sulla base delle argomentazioni svolte, la Corte di Cassazione ha statuito quindi che la fattispecie de qua esula dall’ambito di applicazione del principio di abuso del diritto, sia perché l’articolo 20 citato, sul quale sono stati fondati gli avvisi di liquidazione emessi dall’Agenzia delle Entrate, non è una norma antielusiva applicabile nell’ambito dell’imposta di registro, sia perché il caso di specie configura un’ipotesi di legittima scelta di un tipo negoziale invece di un altro.

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