29 Novembre 2016

Agevolazioni per le bande, i cori e le filodrammatiche

di Guido MartinelliMarta Saccaro
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Tra i soggetti legittimati ad applicare le disposizione della L. 398/1991 sono comprese:

  • le associazioni sportive dilettantistiche;
  • le associazioni senza fini di lucro;
  • le pro-loco;
  • le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.

Per quest’ultima categoria l’estensione è stata espressamente disposta dall’articolo 2, comma 31, della L. 350/2003 (Legge Finanziaria per il 2004).

A pensarci bene, l’esplicito riferimento alla possibilità di applicare la L. 398/1991 per questi soggetti non era necessario: essendo infatti in primis associazioni senza fini di lucro va da sé che le disposizioni del regime forfettario si rendono riferibili anche a questi soggetti. Ciò che invece preme sottolineare è che, secondo quanto prevede la disposizione citata, ad associazioni bandistiche, cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare si rendono applicabili anche “le altre agevolazioni tributarie previste per le associazioni sportive dilettantistiche”. Tralasciamo ogni considerazione sul come individuare sotto il profilo soggettivo gli enti che abbiano queste caratteristiche in quanto sia la giurisprudenza che la prassi amministrativa non aiutano sul punto.

Si tratta, in primo luogo, di quelle disciplinate dall’articolo 25 della L. 133/1999 e, nello specifico, della norma che regola le raccolte pubbliche di fondi, in base alla quale “non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore … [a 51.645,69 euro]:

  1. a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  2. b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità … [all’articolo 143 comma 3, lett. a) del TUIR]”.

Nella sostanza, quindi, anche per le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare la raccolta di fondi è consentita nel limite annuo di 51.645,69 euro in due eventi all’anno. Non bisogna poi dimenticare che restano fermi, anche in questo caso, gli adempimenti previsti dal secondo comma dell’articolo 20 del D.P.R. 600/1973.

L’articolo 25 della L. 133/1999 contiene, poi, al comma 5, l’ormai famigerata disposizione sulla “tracciabilità”. Si tratta, in sostanza, della norma che impone alle associazioni sportive dilettantistiche l’obbligo di non eseguire in contanti le movimentazioni finanziarie di importo superiore ai 1.000,00 euro ma, per l’appunto, di utilizzare sistemi di pagamento tracciabili, pena l’applicazione di una sanzione pecuniaria. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha osservato nella risoluzione 102/E/2014, che il predetto comma 5 “si applica non solo ai soggetti richiamati dal medesimo articolo ed a quelli cui siano state espressamente estese le “altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche” (ovvero le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, in forza dell’articolo 90, comma 1, della L. 27 dicembre 2002, n. 289; le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro, ai sensi dell’articolo 2, comma 31, della L. 24 dicembre 2003, n. 350)”.

Proviamo a riassumere il quadro delle agevolazioni previste per le associazioni sportive e che appaiono, alla luce della norma in esame applicabili anche ai cori, le bande e le filodrammatiche:

  • defiscalizzazione dei corrispettivi specifici versati da soci o tesserati a fronte di servizi resi (ad es. quota di iscrizione ad un corso);
  • 398/1991 (semplificazioni contabili e determinazione forfetaria delle imposte sui redditi e dell’Iva da versare);
  • presunzione di spesa pubblicitaria dei corrispettivi per sponsorizzazione fino a € 200.000;
  • esclusione da imposta sulla pubblicità della cartellonistica collocata all’interno di impianti con capienza non superiore a 3.000 posti;
  • detrazione per erogazioni liberali.

In questo breve vademecum delle agevolazioni spettanti alle associazioni sportive dilettantistiche che, per traslazione, si applicano anche alle associazioni bandistiche e simili, non può non mancare un riferimento ai tributi indiretti secondo le disposizioni contenute nell’articolo 90 della L. 289/2002. Si ricorda quindi che ai fini delle imposte:

  • di registro, gli atti costitutivi sono soggetti all’imposta in misura fissa;
  • di bollo, sono esenti le ricevute di incasso delle quote associative;
  • di concessione governativa, gli atti ed i provvedimenti sono esenti.

Rimangono sospese due agevolazioni: quella legata alla non applicabilità dell’articolo 149 del Tuir sulla perdita della natura di ente non commerciale in presenza di prevalente attività imponibile e quella sui compensi sportivi.

Se, sulla prima, l’orientamento potrebbe essere positivo, sulla seconda, essendo stata tipizzata per i direttori artistici e i collaboratori tecnici non professionali, si esclude che possa essere estesa a tutti.

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Gli aspetti fiscali degli enti associativi