2 Febbraio 2021

Rimborso dell’Iva 2020 comunitaria e britannica

di Clara PolletSimone Dimitri
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

A partire dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile è possibile presentare la dichiarazione annuale Iva per recuperare il credito Iva dell’anno 2020 con richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione.

Per richiedere il rimborso dell’Iva versata ad un altro Stato comunitario, il contribuente italiano deve presentare apposita domanda di rimborso all’Agenzia delle Entrate in base alla Direttiva 2008/9/CE del 12.02.2008, recepita con D.Lgs. 18/2010, ma ha più tempo a disposizione.

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati). Il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre 2021 per l’anno solare 2020.

Il contribuente che dovesse accorgersi di aver commesso un errore in una richiesta di rimborso già inviata, potrà presentare una seconda istanza, rispettando però le stesse modalità e lo stesso termine di presentazione della richiesta originaria.

Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l’istanza; la descrizione dei beni deve essere inserita in base a tabelle predefinite.

L’operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate.

La domanda presentata all’Agenzia delle entrate nazionale viene smistata verso le amministrazioni fiscali estere e le informazioni inerenti allo stato di lavorazione delle istanze, successivamente all’invio, dovranno essere richieste direttamente all’amministrazione fiscale estera competente. Allo stesso modo dovranno essere richieste all’amministrazione fiscale estera le informazioni inerenti un’eventuale rifiuto dell’istanza.

In seguito alla Brexit, il Regno Unito è diventato paese extra ue dal 1° gennaio 2021; l’avviso ai portatori di interesse circa il recesso del Regno Unito e le norme unionali nel settore dell’Iva evidenzia che gli Stati membri rimborsano l’imposta ai soggetti passivi stabiliti al di fuori dell’UE alle condizioni seguenti:

  • la domanda deve essere presentata direttamente allo Stato membro cui è chiesto il rimborso secondo le modalità stabilite da tale Stato membro (articolo 3, paragrafo 1, della tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17.11.1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità – “Tredicesima direttiva Iva” GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40);
  • il rimborso dell’Iva può essere subordinato a una condizione di reciprocità (il che significa che il rimborso è autorizzato soltanto se è concesso anche dal paese o territorio terzo ai soggetti passivi stabiliti nello Stato membro interessato – articolo 2, paragrafo 2, della Tredicesima direttiva Iva);
  • ciascuno Stato membro ha la facoltà di esigere che il soggetto passivo stabilito in un paese o territorio terzo designi un rappresentante fiscale al fine di ottenere il rimborso dell’Iva (articolo 2, paragrafo 3, della Tredicesima direttiva Iva).

Fatto salvo l’accordo di recesso, dopo la fine del periodo di transizione tali norme si applicano ai rimborsi effettuati dagli Stati membri ai soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito.

Le domande di rimborso relative all’Iva assolta prima della fine del periodo di transizione seguono regole speciali. A norma dell’articolo 51, paragrafo 3, dell’accordo di recesso, un soggetto passivo stabilito in uno degli Stati membri o nel Regno Unito deve ancora utilizzare il portale elettronico predisposto dal suo Stato di stabilimento, a norma dell’articolo 7 della direttiva 2008/9/CE, per presentare richiesta elettronica di rimborso per l’Iva pagata rispettivamente nel Regno Unito o in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione.

La richiesta deve essere presentata alle condizioni stabilite dalla direttiva entro il 31 marzo 2021.

A queste domande di rimborso, relative all’Iva esigibile prima della fine del periodo di transizione, continueranno ad applicarsi le altre norme della direttiva Iva e della direttiva 2008/9/CE fino a cinque anni dopo la fine del periodo di transizione.

Infine, i soggetti passivi che hanno assolto l’Iva su acquisti di beni in Irlanda del Nord potranno chiedere alle autorità competenti dell’Irlanda del Nord di rimborsare l’Iva versata, seguendo la procedura standard. In particolare: