30 Gennaio 2019

Non abusiva la scissione parziale seguita da cessione di quote

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scissione parziale proporzionale seguita dalla cessione delle partecipazioni nella scissa non è operazione che configura gli estremi dell’abuso del diritto, sia ai fini delle imposte dirette (Ires e Irap) sia nel comparto indiretto (Iva e registro).

È quanto emerge dalla risposta all’istanza d’interpello n. 13, pubblicata ieri sul sito dell’Agenzia delle entrate, nella quale si descrive un’articolata operazione di scissione parziale proporzionale in cui alla società beneficiaria neo-costituita è assegnato il ramo d’azienda immobiliare ed i rapporti giuridici attivi e passivi, funzionali all’esercizio dell’attività industriale del gruppo (tipicamente i fabbricati industriali), mentre, alla società scissa, rimane il compendio immobiliare, ed i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, funzionali all’attività di gestione di detti immobili (tramite locazione degli stessi anche ad alcune società del gruppo). Successivamente alla scissione, i soci della scissa procedono alla cessione totalitaria delle loro partecipazioni, tenendo conto che la compagine sociale è costituita da due società (che detengono partecipazioni prive dei requisiti “pex” di cui all’articolo 87 Tuir per una percentuale complessiva pari al 97%), e da una persona fisica che detiene la partecipazione del 3%.

L’operazione descritta nell’interpello si riferisce ad una circolazione indiretta dell’azienda (scissione seguita dalla cessione delle quote) per la quale non si ravvisa alcun indebito vantaggio fiscale in presenza, nel caso di specie, di partecipazioni prive dei requisiti per l’esenzione di cui all’articolo 87 Tuir.

Ciò comporta, precisa l’Agenzia, che la cessione delle partecipazioni da parte dei soci successivamente alla scissione determina l’emersione di una plusvalenza imponibile ai sensi dell’articolo 86 Tuir per i due soci-società, mentre per il terzo socio persona fisica la vendita è inquadrabile nell’ambito dei redditi diversi di cui all’articolo 67 Tuir (con tassazione della plusvalenza con imposta sostitutiva del 26% a partire dal 2019).

Di conseguenza“, si legge nella risposta, “qualora il corrispettivo della cessione delle partecipazioni sia allineato al loro valore di mercato, non può ravvisarsi alcuna criticità ai fini delle imposte sui redditi“.

Per quanto riguarda il settore delle imposte indirette, l’Agenzia evidenzia che, ai fini Iva, l’operazione di scissione rientra tra quelle escluse da Iva (articolo 2, comma 3, lett. f, D.P.R. 633/1972), mentre la successiva cessione delle partecipazioni rientra tra quelle esenti di cui all’articolo 10, n. 4, D.P.R. 633/1972.

Resta ferma la necessità di verificare l’eventuale rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis2 D.P.R. 633/1972 in capo alla società beneficiaria, in relazione agli immobili trasferiti, tenendo conto che il periodo decennale di osservazione per i beni immobili è trasferito alla società beneficiaria tenendo conto anche degli anni di possesso dei beni in capo alla scissa (si assiste ad una perfetta continuità tra scissa e beneficiaria), dovendo quest’ultima fornire alla beneficiaria i dati rilevanti a tal fine (articolo 19-bis2, comma 7, D.P.R. 633/1972).

Infine, per quanto riguarda le imposte di registro, ipotecarie e catastali, l’Agenzia ritiene che il pagamento dell’imposta fissa di registro, sia per la scissione, sia in occasione della successiva cessione delle partecipazioni, non costituisce un vantaggio fiscale concesso dal legislatore rispetto alla tassazione proporzionale cui è assoggettata la cessione diretta dell’azienda.

Pertanto, l’aver scelto la strada che minimizza il carico fiscale non può ritenersi abusivo secondo l’Agenzia delle entrate, a meno che a seguito della cessione delle partecipazioni l’acquirente proceda ad incorporare la società stessa, poiché in tal caso vi sarebbe la chiara volontà di acquisire direttamente un’azienda con conseguente indebito vantaggio fiscale consistente nell’aggiramento della tassazione proporzionale prevista per la cessione diretta dell’azienda.

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