Lipe: utilizzo del credito Iva in compensazione
di Clara PolletSimone DimitriI contribuenti che hanno utilizzato nel secondo trimestre il credito Iva in compensazione sono alle prese con la compilazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe), in scadenza il 16 settembre per i mesi di aprile, maggio e giugno.
Come comunicare nella liquidazione Iva l’utilizzo del credito dell’anno precedente in compensazione esterna durante l’anno?
Il credito Iva da dichiarazione annuale può essere gestito con diverse modalità.
Il contribuente può liberamente ripartire le somme a credito risultanti dalla dichiarazione annuale Iva dell’anno precedente (senza stabilire preventivamente le modalità di utilizzo del credito), tra importi chiesti a rimborso (in presenza dei presupposti di legge) ed importi da compensare con altri tributi, contributi o premi ai sensi del D.Lgs. 241/1997, ovvero da computare in detrazione nei mesi o nei trimestri successivi.
La modalità di utilizzo del credito, discrezionale per il contribuente, determina una diversa modalità di compilazione del modello Lipe e, in particolare, dei righi:
- VP8 – credito del periodo precedente;
- VP9 – credito dell’anno precedente;
- e VP14, colonna 2 – liquidazione Iva a credito del mese.
Occorre precisare che il riporto dell’intero credito annuale, nella contabilità Iva, richiede l’indicazione nel rigo VP9 del credito totale annotato nei registri Iva: successivamente, l’ammontare del credito residuo risultante da ciascuna liquidazione periodica, emergerà dal rigo VP14 e coinciderà, nel periodo successivo, al “credito periodo precedente” esposto nel rigo VP8. L’utilizzo, “Iva da Iva”, direttamente in sede di liquidazione periodica, non richiede interventi particolari in sede di compilazione della comunicazione in argomento; in tale ipotesi il modello F24 non va utilizzato.
In caso di utilizzo diverso del credito Iva, vengono in soccorso le Faq pubblicate dall’Agenzia delle entrate. Così, ad esempio, nel caso in cui si intenda “estromettere” dalla contabilità Iva, una quota o l’intero ammontare del credito risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, utilizzata in compensazione tramite modello F24 e già esposta nel rigo VP9 di un periodo precedente, occorre riportare l’importo in questione nel rigo VP9, preceduto dal segno “-”.
A tal proposito, si propongono i seguenti 2 esempi numerici:
Caso n. 1
- credito dell’anno precedente pari a 10.000 euro, già indicato (per la “prima volta”) nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di marzo;
- la liquidazione periodica del mese di marzo chiude con un risultato a credito pari a 8.000 euro (importo esposto nella colonna 2 del rigo VP14).
Il contribuente intende estromettere l’intera quota residua del credito dell’anno precedente (8.000). In tal caso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato l’importo di 8.000 euro mentre nel rigo VP9 andrà esposto l’importo di 8.000 euro, preceduto dal segno “-”. Nei moduli relativi ai mesi successivi, nel rigo VP9, non sarà indicato alcun importo.
Caso n. 2
Riprendendo i dati del caso n. 1, ipotizziamo che il contribuente intenda estromettere una quota parziale del credito dell’anno precedente, pari a 3.000 euro. In tale ipotesi, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile andrà esposto l’ammontare di 8.000 euro (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente), mentre nel rigo VP9 del medesimo modulo si dovrà esporre – 3.000. Nel modulo relativo al mese di maggio, nel rigo VP9, non andrà indicato alcun importo in quanto il credito residuo di 5.000 (al netto della quota estromessa) ha concorso alla liquidazione del mese di aprile e quindi andrà, semmai, valorizzato il rigo VP8 del modulo relativo al mese di maggio indicando l’eventuale credito risultante dalla liquidazione del mese di aprile.
Ricordiamo che la gestione del credito Iva era stata affrontata nella circolare 127/E/1999 che si era occupata della compilazione della previgente dichiarazione Iva periodica. Tra le possibili scelte figura anche la gestione del credito completamente al di fuori della contabilità Iva.
In tale fattispecie, l’intero credito iniziale viene annotato distintamente nei registri Iva, come credito disponibile per le compensazioni ai sensi del D.Lgs. 241/1997 mediante utilizzo del modello F24 e, di conseguenza, nella contabilità Iva non si riporta alcun credito nell’anno successivo.
Per quanto concerne la compilazione delle Lipe, in questo caso nel rigo VP9 (credito anno precedente) deve essere indicato l’importo zero, mentre nelle liquidazioni Iva successive deve essere indicato soltanto l’ammontare dell’eventuale credito Iva maturato nel periodo (mese o trimestre) risultante dalla precedente liquidazione periodica e computato in detrazione.
Il contribuente non è obbligato ad indicare nel rigo VP9 del mese di gennaio l’intero ammontare del credito IVA dell’anno precedente se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica. Detto credito potrà, eventualmente, essere indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi, allorquando il contribuente intenderà utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche. Resta fermo che il credito dell’anno precedente utilizzato in compensazione mediante modello F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9.