4 Agosto 2022

L’interposizione del trust nella recente prassi dell’Agenzia

di Ennio Vial
Scarica in PDF

Nel corso dell’ultimo anno l’Agenzia delle entrate è entrata sul tema dell’interposizione del trust con tre risposte ad interpello.

La prima, in odine temporale, è la risposta ad interpello n. 796 del 1° dicembre 2021.

Leggendo la risposta, emerge che l’interposizione discenderebbe dal fatto che il potere gestionale del trustee risulta subordinato al preventivo consenso del guardiano il quale – si badi – non è rappresentato dai beneficiari ma è semplicemente il professionista di fiducia nominato da essi.

Se così è possiamo andare tutti a casa: il trust non interposto non esiste più.

Invero, il giudizio dell’Agenzia può forse essere condiviso ma alla luce di altri aspetti che emergono nella risposta:

  • se il trustee necessita sempre di un consenso ed il soggetto che lo deve dare manca, il trustee è inibito nella sua operatività;
  • il trustee deve fornire un rendiconto mensile;
  • il trustee è revocabile da parte dei beneficiari;
  • i beneficiari possono, dopo un determinato periodo di tempo, chiudere anticipatamente il trust a loro vantaggio.

La risposta, però, contiene uno svarione: il trust è interposto nei confronti del disponente mentre in realtà l’invasività è dei beneficiari.

Il caso è tornato con la risposta n. 359 del 4 luglio 2022 dove l’Agenzia ha chiarito che lo stesso trust non è interposto ai fini delle imposte indirette.

Il chiarimento non è nuovo in quanto rinvenibile anche nella risposta n. 398/2021. L’Agenzia aveva già chiarito che “Con riguardo all’imposta sulle successioni e donazioni … , si rileva che la qualificazione di un trust come interposto assume rilevanza solo con riferimento alle imposte sui redditi, e non anche ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni … . Infatti, l’articolo 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 disciplina la corretta imputazione dei redditi a chi ne sia effettivo possessore, ai soli fini delle imposte dirette”.

Altro interessante intervento è quello della risposta n. 9 dell’11 gennaio 2022. L’interposizione discende da questi due aspetti:

  • una modifica dell’atto istitutivo del trust non può sanare una eventuale precedente interposizione, soprattutto se le trattative relative al compimento di qualche operazione rilevante ai fini del trust erano già state condotte in precedenza;
  • un elemento dell’interposizione discende dal fatto che i beneficiari coincidano con il guardiano, nel caso in cui il guardiano abbia poteri significativi nei confronti del trustee.

Personalmente, fermo restando l’impossibilità di esprimere un giudizio solo dalla lettura della risposta, tendo a condividere le conclusioni dell’Ufficio.

Mentre nella citata risposta n. 796/2021 vi erano clausole che attribuivano un potere invasivo ai beneficiari che potevano addirittura far cessare l’atto, nel caso della risposta 9/2022, prescindendo un attimo dalla questione della modifica dell’atto, i beneficiari assumono semplicemente il ruolo di guardiano; situazione che chi scrive ha sempre sconsigliato, ma che per la prima volta è stata l’occasione per l’Agenzia per statuire l’interposizione del trust.