La Convenzione di Singapore: la rivoluzione silenziosa che le imprese italiane non hanno ancora visto

Nel 1958, la Convenzione di New York sull’arbitrato internazionale cambiò per sempre il modo in cui il mondo risolve le controversie commerciali transfrontaliere. Oggi, a distanza di quasi settant’anni, uno strumento altrettanto dirompente è già in vigore – e la maggior parte delle imprese italiane non lo sa ancora.

Il problema che nessuno aveva risolto

Per decenni, il limite strutturale della mediazione internazionale è stato l’esecuzione dell’accordo. Le parti potevano mediare con successo, firmare un accordo transattivo, stringersi la mano e poi scoprire che, se la controparte straniera non adempiva volontariamente, l’unica strada era avviare un nuovo procedimento giudiziale nel Paese dell’altra parte. Tempi lunghi, costi elevati, incertezza di esito.

Per questo le imprese preferivano l’arbitrato: il lodo arbitrale era riconosciuto ed eseguibile in 170 Paesi grazie alla Convenzione di New York del 1958. La mediazione, per quanto più rapida e meno costosa, non offriva quella garanzia. Ciò sino al 2020.

La Convenzione di Singapore: il tassello mancante

Il 12 settembre 2020 è entrata in vigore la Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi di mediazione commerciale internazionale – comunemente nota come Convenzione di Singapore.

L’effetto pratico è semplice e rivoluzionario: un accordo raggiunto in mediazione tra soggetti con sede in Stati aderenti alla Convenzione è direttamente eseguibile nei tribunali di quei Paesi. Non serve un nuovo procedimento giudiziale, non serve l’omologa, non serve provare la violazione contrattuale. Si presenta l’accordo – firmato dalle parti e con prova della mediazione – alla cancelleria del tribunale competente e lo si fa valere come titolo esecutivo. Come un lodo arbitrale o una sentenza.

Come ha sintetizzato il presidente del Singapore International Mediation Centre George Lim alla cerimonia delle firme: “La mediazione ora ha i denti.”

Lo stato attuale — aprile 2026

59

Stati firmatari

20

Stati con ratifica in vigore

0

Paesi UE ratificanti

Tra gli Stati con ratifica operativa: USA (firmatario, in iter di ratifica), Cina (firmataria), Singapore, Qatar, Arabia Saudita, Georgia, Turchia, Kazakhstan, Honduras, Ecuador, Fiji, Bielorussia. Il Brasile ha ratificato ad agosto 2025 (in vigore da febbraio 2026); il Kirghizistan a inizio 2026 (in vigore da giugno 2026).

Cosa significa per le imprese italiane

L’Italia non ha ancora ratificato la Convenzione, e neppure l’Unione Europea ha finora aderito. Questo non significa però che le imprese italiane non possano beneficiarne.

La Convenzione non richiede la reciprocità: a differenza di alcune convenzioni internazionali, essa si applica anche quando una delle parti ha sede in un Paese non firmatario. Ciò significa che un’impresa italiana che raggiunge un accordo in mediazione con una controparte avente sede in uno Stato ratificante – poniamo, una società con sede a Singapore, in Arabia Saudita, in Georgia, in Kazakhstan o in Brasile – può fare valere quell’accordo direttamente nei tribunali di quel Paese, senza ulteriore contenzioso.

Per le PMI italiane esportatrici che operano nei mercati del Medio Oriente, dell’Asia centrale o del Sudamerica, questo è un cambiamento concreto e immediato. La mediazione smette di essere uno strumento “di buona volontà” e diventa un percorso con garanzie esecutive reali.

La finestra di opportunità che si sta aprendo

Il numero di Stati ratificanti cresce costantemente: da 3 nel 2020 a 20 ad aprile 2026, con Brasile e Kirghizistan che hanno completato il percorso nell’ultimo anno. Nel 2025 anche la Nuova Zelanda e il Bahrain hanno completato le rispettive procedure. Le discussioni in seno alla UE sono attive, così come nel Regno Unito – che ha già firmato la Convenzione nel 2023. Se e quando l’Unione Europea aderirà, lo scenario per le imprese italiane cambierà radicalmente.

Per i professionisti che assistono imprese con operatività internazionale, il momento per conoscere e applicare la Convenzione è adesso (non quando sarà diventata prassi corrente). Chi arriva prima costruisce un vantaggio competitivo reale: sa scegliere la sede della mediazione per massimizzare l’esecutività dell’accordo, sa redigere la clausola ADR/di risoluzione delle controversie in modo che l’accordo che ne scaturisce soddisfi i requisiti della Convenzione, sa consigliare il cliente su quale Paese ratificante utilizzare come sede in funzione della localizzazione della controparte.

Come strutturare una mediazione che funzioni sotto la Convenzione

Non ogni accordo di mediazione internazionale è automaticamente coperto dalla Convenzione di Singapore. Per beneficiarne, l’accordo deve: riguardare una controversia commerciale internazionale (sono escluse le controversie di famiglia, lavoro, ereditarie e consumatori); essere stipulato per iscritto; provenire da un procedimento di mediazione, con prova di tale provenienza (la firma del mediatore o una dichiarazione dell’istituto di mediazione) e non rientrare nelle esclusioni previste dall’art. 1 della Convenzione.

Sul piano pratico, questo significa che la scelta dell’organismo di mediazione non è neutrale: è preferibile affidarsi a istituzioni internazionali accreditate che rilasciano documentazione conforme ai requisiti della Convenzione. Una mediazione condotta in modo informale, senza organismo e senza documentazione adeguata può produrre un accordo valido ma non eseguibile ai sensi della Convenzione.

La prospettiva italiana: un ritardo che si può trasformare in vantaggio

Il fatto che l’Italia non abbia ancora ratificato la Convenzione non è solo un limite ma è anche un’opportunità per i professionisti italiani che la conoscono. Chi è in grado di strutturare una mediazione internazionale in modo che l’accordo sia eseguibile nei Paesi aderenti (scegliendo la sede giusta, l’organismo giusto, la clausola giusta) offre al cliente italiano un servizio che pochissimi studi legali nel nostro Paese sono ancora in grado di garantire.

La mediazione internazionale non è più lo strumento del “proviamo prima di litigare”. Con la Convenzione di Singapore è diventata uno strumento con garanzie esecutive comparabili all’arbitrato, tempi sensibilmente inferiori e costi strutturalmente più contenuti. Le imprese che lo scopriranno presto avranno un vantaggio competitivo nella gestione delle loro controversie transfrontaliere. I professionisti che le guideranno avranno costruito una competenza difficile da replicare.

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