Sentenza penale come fonte di prova nel giudizio civile

Cass. Civ., Sez. I, ord., 31 marzo 2026, n. 7922 Pres. Mercolino – Rel. Casadonte

Procedimento civile – Istruzione probatoria – Utilizzo come prova della sentenza resa nel processo penale – Ammissibilità (C.p.c. art. 116; C.p.p. artt. 651, 652)

[1] Il giudice civile può legittimamente utilizzare quale fonte di prova una sentenza penale passata in giudicato ai sensi dell’art. 116 c.p.c. In assenza di divieti di legge, egli può infatti formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole proprie di quel procedimento, relative all’ammissione e all’assunzione della prova.

CASO

[1] All’esito dell’aspro contenzioso, intessuto della denuncia di reciproche inadempienze e della deduzione di contrapposte pretese, insorto in sede di attuazione di un contratto d’appalto stipulato per l’esecuzione di lavori di manutenzione stradale, il Tribunale di Taranto ha condannato l’ente pubblico (Consorzio di Bonifica) committente al pagamento, a favore della società appaltatrice dei lavori, di una somma pari a poco più della metà di quanto dalla stessa società rivendicato, affermando che, per la parte residua, il prezzo dell’appalto non potesse reputarsi dovuto a causa dei vizi ravvisati nelle opere che ne erano state oggetto.

Percorse senza successo le vie del giudizio di seconda istanza davanti alla Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, la società appaltatrice si attivava allora, per il recupero della quota residua del suo asserito credito, in sede di legittimità, proponendo un ricorso affidato a tre distinti motivi, dei quali riveste qui interesse il secondo, incentrato sulla denuncia della violazione dell’art. 2697 c.c., della violazione delle regole del giusto processo e dell’art. 24 Cost. nonché dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., per avere la Corte d’appello confermato la sentenza di primo grado che assumeva l’inadempimento dell’appaltatrice e il diritto del committente alla riduzione del corrispettivo ai sensi dell’art. 1668 c.c. «sulla base di risultanze tratte da un procedimento penale in cui la società [scil.: appaltatrice] e il suo legale rappresentante non erano parti».

SOLUZIONE

[1] A fronte del motivo testé illustrato, la Suprema Corte ha ribadito il principio per cui ben può, il giudice civile, utilizzare come fonte di prova una sentenza penale previamente passata in giudicato. Ma anziché limitarsi a richiamare i propri precedenti in materia (v., solo tra i più recenti, Cass. civ., 6 gennaio 2026, n. 282; Cass. civ., 16 aprile 2025, n. 9957; Cass. civ., 7 settembre 2023, n. 26042), essa ha invocato un distinto, anche se contiguo, caposaldo della propria giurisprudenza, come quello per cui «il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce adeguata documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole proprie di quel procedimento, relative all’ammissione e all’assunzione della prova» (così le richiamate in motivazione Cass. civ., 20 gennaio 2015, n. 840, e Cass. civ.,10 ottobre 2018, n. 25067): enunciato che, con riguardo alla sentenza penale pronunciata sui medesimi fatti oggetto del processo civile al di fuori dei casi, ex artt. 651 e 652 c.p.p., in cui la stessa è idonea a spiegare nel medesimo processo i propri effetti di cosa giudicata, viene correntemente declinato nei termini per cui «il giudice civile deve interamente ed autonomamente rivalutare, nel rispetto del contraddittorio, il fatto in contestazione [ma può al contempo] tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, ripercorrendo lo stesso “iter” argomentativo del decidente» (cfr. la parimenti richiamata Cass. civ., 18 novembre 2014, n. 24475).

Su questa base, la Corte è allora pervenuta alla conclusione per cui nessuna censura di violazione di legge in ordine all’onere probatorio o al diritto di difesa potesse essere mossa al tribunale adito in prime cure, e alla successiva sentenza d’appello, per aver assolto ai propri doveri istruttòri facendo leva sulle risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti nel corso del processo penale e sulla susseguente sentenza.   

QUESTIONI

[1] La questione affrontata dalla pronuncia in epigrafe non è certo inedita, così come scevra di tratti di novità è la soluzione che ad essa questione si è offerta. Se tale pronuncia è meritevole di una segnalazione, lo è, piuttosto, perché emblematica di quel nucleo irriducibile di ambiguità che caratterizza il tema della valorizzazione in funzione meramente probatoria della sentenza resa in altro processo (come giocoforza è a dirsi della sentenza penale rispetto a un suo ipotetico impiego come fonte di prova nel giudizio civile). Il rilievo probatorio che tale sentenza può assumere si lascia, infatti, apprezzare sotto due distinti profili, sovente, però, tra loro intersecantisi ed anzi frammischiati a tal punto da non poterli con sicurezza discernere: da un lato, cioè, la sentenza come strumento di documentazione delle prove altrove raccolte e, dunque, rilevante non come fonte di prova relativamente ai fatti controversi nel processo ad quem, bensì quale mero veicolo di acquisizione a tale processo delle distinte fonti di prova sulla cui base il relativo giudice dovrebbe poi maturare, in ordine a quei fatti medesimi, il proprio convincimento; dall’altro lato, la sentenza come strumento di documentazione dell’accertamento cui il giudice sia pervenuto in ordine ai fatti rilevanti nell’uno e nell’altro processo e, dunque, riguardabile come fonte di prova nel giudizio ad quem,  nella misura in cui idonea a consacrare detto accertamento come fatto noto da cui risalire, in via logico-presuntiva, ai facta probanda (per una compiuta illustrazione di questa distinctio, v. G.F. Ricci, Le prove atipiche, Milano, 1999, 264 ss.). E la presente Cass. civ. n. 7922/2026, di questi concorrenti profili di rilevanza probatoria e della loro tendenziale sovrapposizione, ci offre, come detto, puntuale testimonianza: a) dapprima, parlando delle legittima utilizzazione, come fonte di prova, di una sentenza penale «passata in giudicato»; b) ma giustificando poi il ricorso in funzione probatoria a tale sentenza in nome del libero ingresso nel processo delle prove atipiche, ergo anche delle prove formatesi in sede penale, di cui essa sentenza «costituisce documentazione»; c) e affermando, infine, che, «a fronte della valorizzazione da parte del Tribunale [civile] delle risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti nel corso del processo penale…,il Giudice d’appello ha deciso l’impugnazione sul punto facendo legittima applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e argomentando sulla base di quelle incontestate risultanze».

La questione se a fungere da fonte di prova sia il dictum giudiziale di cui la sentenza aliunde pronunciata è espressione (come indurrebbe a pensare il riferimento all’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza nella specie mobilitata) oppure le prove che di quel dictum costituiscono il fondamento, rimane pertanto in alto mare. Così come del tutto inesplorate sono rimaste, nella pronuncia in rassegna, le questioni ad essa collaterali, da quella attinente al valore effettivamente riannodabile a detta fonte di prova (in proposito, v. ancora G.F. Ricci, Le prove atipiche, cit., 419 ss.) a quella concernente la sua compatibilità con la garanzia del contraddittorio: al cui proposito merita osservare che la comunemente predicata equipollenza, ai fini in discorso, tra sentenza pronunciata tra le stesse oppure tra altre parti, se, forse, difendibile nell’ottica per cui, a spiegare forza probante, sarebbe l’accertamento giudiziale in se stesso, assai meno, indubbiamente, lo sarebbe a volersi ricollegare quella forza alle prove documentate dalla sentenza medesima (sulla generale inammissibilità dell’acquisizione agli atti di prove formatesi in giudizio svoltosi inter alios, v., in particolare, M.C. Vanz, La circolazione della prova nei processi civili, Milano, 2008, 204 ss., spec. 237).

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