Cassazione civile sez. I, ordinanza del 23/09/2026 n. 25747
Massima: “La sola allegazione del riconoscimento dell’invalidità totale da parte dell’INPS, dello stato di handicap grave e della necessità di assistenza continua, non è sufficiente per l’apertura dell’amministrazione di sostegno.Quando la persona conserva adeguate capacità di comprensione e comunicazione, la sua volontà oppositiva alla nomina deve essere tenuta in considerazione”.
CASO
Il figlio si rivolge al tribunale per far nominare un amministratore di sostegno al padre affetto da malattia neurologica e cardiologica e dichiarato invalido civile al cento per cento, con necessità di assistenza continua. Il padre si è costituito in giudizio deducendo che la sola invalidità di tipo fisico non avrebbe inficiato la capacità di provvedere autonomamente ai propri interessi. Dopo essere stato ascoltato dal Giudice tutelare, veniva disposta una CTU medica. In base alla volontà contraria dall’uomo e in forza delle conclusioni mediche del consulente, il ricorso del figlio è stato respinto.
Anche la Corte di Appello giungeva ad analoghe conclusioni e il figlio ricorreva in Cassazione sostenendo che il giudice di merito avesse fondato la propria decisione dando valore decisivo alla sola volontà contraria del padre. Pur in assenza di un deficit cognitivo, secondo il ricorrente, l’invalidità fisica poteva essere considerata presupposto valido per la nomina di un amministratore di sostegno in caso di autonomia personale ridotta e impossibilità di gestire i propri interessi.
Il giudice, inoltre, non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione INPS dalla quale risultava l’invalidità e la necessità di essere assistito – in assenza di una rete familiare di sostegno – oltre a non aver considerato alcuni episodi di condotta pericolosa dell’uomo.
La Cassazione ha respinto il ricorso.
I principi della materia: il rispetto del principio dell’autodeterminazione della persona da tutelare.
La Corte rammenta lo stato della giurisprudenza sull’istituto di protezione che non è diretto a sostituire la persona considerata fragile nelle sue scelte di vita e tantomeno fornire una tutela del patrimonio a beneficio dei familiari, ma garantire il suo benessere e soddisfare i suoi bisogni.
Ciò in forza del principio di autodeterminazione di cui agli artt. 2 e 13 Cost. e dall’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
Per questo motivo il giudice dovrà sempre compiere accertamenti in concreto e verificare se la protezione del soggetto può essere attuata con strumenti alternativi.
Da questi principi ne deriva che la volontà della persona lucida e capace deve sempre essere tenuta in considerazione a meno che quella volontà non sia contraria proprio alla sua tutela (Cass. Civ. n. 7414/2024).
Se la persona non ha difetti cognitivi ma una condizione di inabilità fisica, l’accertata necessità di assistenza materiale, per un supporto che può essere fornito con i normali strumenti personali o familiari, non può costituire presupposto per la nomina di un amministratore di sostegno (Cass. Civ. n. 6584/2025).
Quanto alla rilevanza dell’accertamento di invalidità civile da parte dell’INPS, la Corte segnala che non può esserci nessun automatismo nella valutazione e, la documentazione versata in causa, può essere tenuta in considerazione al pari delle altre risultanze probatorie.
Strumento di protezione e non interesse dei parenti.
LaCorte si è trovata frequentemente ad affrontare casi di richiesta di amministrazione di sostegno in cui la persona da tutelare lucidamente si oppone alla misura. L’incapacità di attendere ai propri interessi in situazioni patrimoniali complesse, come pure la tendenza a spendere molto denaro da parte del soggetto da sottoporre ad amministrazione, deve essere valutata alla luce del principio di autodeterminazione e della minor invasività della misura protettiva, che deve essere limitata a specifiche esigenze, anche individuate dettagliatamente. Lo strumento dell’Amministrazione di sostegno non può servire da rimedio alternativo per la risoluzione di conflitti endofamiliari o di protezione del patrimonio per i parenti, nei casi in cui possono entrare in gioco altre figure professionali a supporto (Cass Civ. n. 25890/2025).
