Con l’ordinanza 9 ottobre 2026, n. 26531, la Corte di cassazione torna sul rapporto tra autonomia negoziale e disciplina del fondo patrimoniale, esaminando una controversia relativa alla vendita di un immobile vincolato da parte del coniuge che ne aveva conservato la proprietà esclusiva, senza il consenso dell’altro.
La questione riguarda gli artt. 168 e 169 c.c. e, in particolare, la possibilità di derogare nell’atto costitutivo alla regola del consenso congiunto per l’alienazione dei beni del fondo.
Il caso e le clausole dell’atto costitutivo
La controversia trae origine da un fondo patrimoniale costituito dai coniugi nel 2000, in regime di separazione dei beni, comprendente una pluralità di immobili a uso commerciale o abitativo.
Nell’atto costitutivo era stabilito che la proprietà dei beni rimanesse a ciascun coniuge così come spettante prima della costituzione del fondo e l’amministrazione era affidata al solo marito. L’atto precisava che, in deroga al principio generale contenuto nell’art. 169 c.c., gli atti di disposizione potessero essere compiuti senza la preventiva autorizzazione giudiziale anche in presenza di figli minori.
Nel 2002 il marito vendette a terzi un appartamento di sua esclusiva proprietà compreso nel fondo, la moglie non partecipò alla stipulazione e nel contratto di compravendita non venne menzionata l’esistenza del fondo patrimoniale.
Nel 2018 la donna agì in giudizio chiedendo che la vendita fosse dichiarata inefficace e inopponibile nei suoi confronti: a suo avviso, l’atto era stato compiuto senza il suo necessario consenso e, tra l’altro, in presenza di figli minori.
Le decisioni di merito
Il Tribunale rigettò la domanda ritenendo prescritta l’azione di annullamento.
La Corte d’appello confermò il rigetto della domanda ritenendo che la riserva della proprietà in capo a ciascun conferente, insieme alle altre clausole negoziali, integrasse una deroga alla regola del consenso congiunto.
Il marito, avendo conservato la proprietà esclusiva dell’immobile, era stato quindi considerato legittimato a venderlo senza il consenso della moglie.
Per questa ragione, la Corte territoriale ritenne irrilevante la questione relativa all’applicazione dell’art. 184 c.c. e al termine annuale di prescrizione.
La Cassazione ha dichiarato inammissibili le censure formulate dalla ricorrente avverso la decisione della Corte territoriale, ribadendo che l’interpretazione del contratto e l’accertamento della volontà delle parti sono riservati al giudice di merito. In sede di legittimità non è sufficiente contrapporre una diversa lettura dell’atto ma occorre indicare specificamente i criteri ermeneutici violati e spiegare in che modo il giudice se ne sia discostato.
La pronuncia, pertanto, non afferma che la proprietà esclusiva del bene sia sempre sufficiente a consentirne l’alienazione unilaterale.
Nel caso concreto, la legittimazione del marito a vendere senza il consenso della moglie è stata ricavata dall’interpretazione complessiva dell’atto costitutivo accolta dal giudice di merito e non validamente censurata in Cassazione.
Il vincolo di destinazione resta fermo
La possibilità di derogare alle modalità di disposizione previste dall’art. 169 c.c. non colloca i beni del fondo in un regime di libera commerciabilità.
Richiamando la sentenza della Cassazione n. 13622/2010, l’ordinanza ricorda che, anche quando l’atto costitutivo si discosti dalle regole ordinarie in materia di alienazione o costituzione di vincoli, resta ferma la finalità propria del fondo patrimoniale; gli atti devono essere assunti a vantaggio della famiglia e i beni non possono essere distolti dal loro asservimento ai bisogni familiari.
Occorre quindi distinguere tra le modalità con cui i coniugi possono compiere l’atto dispositivo, suscettibili di regolamentazione convenzionale, e la destinazione dei beni ai bisogni della famiglia, che non viene eliminata dalla clausola derogatoria.
Invalidità dell’atto e prescrizione
La ricorrente sosteneva che l’atto compiuto senza il consenso dell’altro coniuge fosse nullo o inefficace in quanto contrario a una norma imperativa e che la relativa azione fosse, quindi, imprescrittibile.
La Cassazione non ha affrontato in via principale la qualificazione del rimedio applicabile a un atto effettivamente compiuto in violazione dell’art. 169 c.c.
La decisione impugnata si fondava, infatti, sul diverso presupposto che il consenso della moglie non fosse necessario, in forza della deroga convenzionale ricavata dall’atto costitutivo; per questo motivo la censura relativa alla nullità è stata dichiarata inammissibile, perché non si confrontava con la reale ragione della decisione d’appello.
La Cassazione ha inoltre osservato che, con riguardo al consenso richiesto per l’alienazione dei beni e quindi alle modalità di disposizione, l’art. 169 c.c. non presenta natura imperativa, in considerazione dello spazio che la stessa norma riconosce all’autonomia negoziale delle parti.
La Corte ha, inoltre, osservato che, anche ove fosse stata accolta una diversa lettura delle clausole dell’atto costitutivo, sarebbe rimasta da esaminare l’eccezione di prescrizione decennale, espressamente riproposta dalle controparti
Non sarebbe invece corretto ricavare dalla pronuncia un principio generale secondo cui la violazione dell’art. 169 c.c. determina sempre l’annullabilità dell’atto soggetta al termine annuale dell’art. 184 c.c. Nel caso concreto, la Corte d’appello non aveva dichiarato tale disposizione generalmente inapplicabile al fondo patrimoniale, ma aveva ritenuto la relativa questione assorbita perché la vendita era stata giudicata legittima.
Indicazioni per la pratica professionale
L’ordinanza conferma l’importanza dell’esame puntuale dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, il professionista chiamato ad assistere i coniugi nella costituzione del fondo o a verificare la validità di una successiva operazione immobiliare deve accertare:
- la titolarità dei beni conferiti;
- l’eventuale riserva della proprietà in capo a uno dei coniugi;
- il soggetto al quale è attribuita l’amministrazione;
- la presenza di clausole che derogano alle regole dell’art. 169 c.c.;
- l’effettiva estensione di tali deroghe;
- la permanenza della destinazione dei beni ai bisogni familiari.
L’esistenza del fondo patrimoniale non permette dunque di concludere automaticamente che ogni alienazione richieda il consenso di entrambi i coniugi. Allo stesso tempo, la sola proprietà esclusiva del bene non consente, isolatamente considerata, di presumere che il titolare possa sempre disporne senza il consenso dell’altro.
La conclusione dipende dal contenuto complessivo dell’atto costitutivo e dall’interpretazione della volontà negoziale in esso espressa.
Nel caso esaminato, proprio la combinazione delle clausole sulla proprietà, sull’amministrazione e sulle modalità dispositive ha condotto il giudice di merito a ritenere legittima la vendita compiuta dal solo coniuge proprietario.
La decisione evidenzia quindi il punto di equilibrio tra autonomia privata e funzione del fondo: le parti possono disciplinare diversamente le modalità di disposizione dei beni, ma non possono eliminarne la destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
