Garante per la protezione della privacy n. 314 del 29 aprile 2026
Parental sharing – responsabilità genitoriale
(Reg. UE 2016/679 – D.lgs.101/ 2018 – art. 10 c.c. – art. 320 c.c.)
Occorre il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, anche in caso di genitori separati in condivisione di affidamento, per poter lecitamente pubblicare immagini dei figli minori su social network. Non giustifica la mera intenzione di condivisione con finalità affettiva-relazionale e non è sufficiente che il profilo dell’utente sia impostato come privato.
CASO
Un padre separato si rivolge all’Autorità garante per la privacy accusando la madre dei suoi due figli, di aver pubblicato sui social network, senza la sua autorizzazione, le fotografie dei due minori, sostenendo che la diffusione delle loro immagini li espone a forme di abuso e compromette la loro capacità di autodeterminarsi sulla loro presenza on line anche per il futuro.
L’uomo ritiene violati l’art. 8 del Regolamento UE 679/2016 e l’art. 2 quinquies del Codice della privacy, e chiede che sia disposto il divieto di diffondere le immagini senza il consenso dell’altro genitore.
La madre si difende affermando che la pubblicazione su Facebook riguarda un limitato numero di foto in cui sono ritratti i figli nei momenti familiari, ricorrenze e attività ludiche, che non sono contenuti pregiudizievoli ma hanno una finalità di condivisione di affetti con un gruppo limitato di amici.
Il fenomeno dello sharenting.
Lo sharenting, ossia la condivisione online da parte dei genitori di contenuti che riguardano i propri figli, è da tempo all’attenzione del Garante, per i pericoli legati all’identità digitale del minore e alla corretta formazione della sua personalità.
L’autorità Garante, nel caso in esame, ha accertato la violazione dell’art. 2 Cod. privacy secondo cui, in caso di minore infraquattordicenne, sono i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale ad esprimere il consenso per il trattamento dei dati personali del figlio. La pubblicazione di immagini di minori sui social network – consistendo in un atto che eccede l’ordinaria amministrazione – richiede il preventivo consenso di entrambi i genitori (art. 320 c.c.). Alle piattaforme social accedono un ampio numero di persone e anche se le impostazioni della privacy del proprio profilo, come dichiarato dalla madre, rendono il profilo chiuso e limitato agli “amici” aggiunti, ciò non impedisce che le immagini si diffondano comunque su un’ampia “piazza mediatica”, mediante condivisione o screenshot o salvataggio dell’immagine, che poi può potenzialmente essere utilizzata altrove.
L’Autorità Garante ha dichiarato illecito il trattamento dei dati personali da parte della sola madre vietando l’ulteriore diffusione delle immagini dei minori sui social network in assenza del consenso dell’altro genitore, e comminando la misura dell’ammonimento alla madre.
La normativa e l’orientamento delle decisioni in materia.
L’Art. 8 del GDPR individua le condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della così detta “società dell’informazione”. Il trattamento di dati personali del minore è lecito se il minore ha almeno 16 anni. In caso di età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se il consenso è prestato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire con legge un’età diversa purché non inferiore ai 13 anni.
Con il D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 – Codice delle privacy – l’Italia ha abbassato il limite dei 16 anni e quindi il minore che ha compiuto i 14 anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali. Per il minore infraquattordicenne il trattamento dei dati è lecito a condizione che il consenso sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.
In ogni modo la norma prevede che l’offerta dei servizi diretta ai minori debba essere redatta con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore.
Un provvedimento analogo era stato emesso in precedenza dall’Autorità garante (Provvedimento del Garante Privacy n. 681/2024) e sanzionava come illecita la pubblicazione di foto di un minore da parte del padre senza il consenso della madre. Nella foto veniva ritratto il bambino insieme ad un altro minore, figlio del padre e della nuova compagna, facendo un paragone sui tratti somatici e sulla loro reciproca somiglianza seppur nati da diverse madri. Anche in questo caso è stato dichiarata illecita la pubblicazione, anche con riguardo alla didascalia che accompagnava la foto, giudicata particolarmente invasiva della privacy.
