Con il decreto interministeriale 14 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre, sono stati definiti i criteri per l’accesso al contributo abitativo destinato ai genitori separati o divorziati che non abbiano ottenuto l’assegnazione dell’abitazione familiare e debbano sostenere le spese di locazione di un altro immobile.
La misura, finanziata con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2026, dà attuazione al Fondo istituito dall’art. 1, commi 234 e 235, della L. n. 199/2025.
Il contributo copre il 50% del canone annuale di locazione, fino a un massimo di 6.000 euro, nei limiti delle risorse disponibili.
L’intervento assume particolare rilievo nell’ambito delle conseguenze patrimoniali della crisi familiare, poiché si rivolge al genitore che, pur continuando ad adempiere agli obblighi nei confronti dei figli, deve affrontare il costo di una nuova sistemazione abitativa.
I requisiti per accedere al contributo
Il beneficio è riservato ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell’abitazione familiare diproprietà, in possesso di un provvedimento giudiziale di separazione o divorzio.
L’abitazione familiare deve essere stata assegnata all’altro genitore e può appartenere al richiedente, all’altro genitore oppure ai figli conviventi con quest’ultimo.
Il richiedente deve inoltre avere almeno un figlio fiscalmente a carico di età inferiore a 21 anni alla data del 7 ottobre 2026, essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato e disporre di un reddito individuale non superiore a 35.000 euro, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi.
Un ulteriore requisito riguarda la situazione patrimoniale immobiliare.
Il beneficiario non deve possedere altri immobili residenziali nel Comune in cui si trova l’abitazione familiare o nei Comuni limitrofi entro un raggio di 50 chilometri, fatta salva la proprietà della stessa abitazione assegnata all’altro genitore.
Sono richiesti, inoltre, il regolare adempimento degli obblighi di cura e mantenimento dei figli, l’assenza di ulteriori sostegni pubblici per analoghe finalità abitative e la mancata assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Le verifiche documentali per l’avvocato
Per il professionista che assiste il genitore separato o divorziato, la prima verifica riguarda il provvedimento giudiziale che disciplina la crisi familiare e l’assegnazione dell’abitazione.
Occorre accertare la corrispondenza tra l’immobile indicato nel provvedimento, la relativa titolarità e la situazione abitativa del richiedente. La verifica assume particolare importanza quando l’abitazione familiare sia in comproprietà tra gli ex coniugi o appartenga esclusivamente al genitore non assegnatario.
Dovranno essere controllati anche il contratto di locazione, la relativa registrazione, la documentazione reddituale e i requisiti riferiti ai figli. Particolare attenzione richiede l’eventuale titolarità di altri immobili residenziali, considerato il limite territoriale previsto dalla disciplina.
La regolarità degli obblighi di mantenimento costituisce un ulteriore presupposto da verificare, anche alla luce delle disposizioni contenute nel provvedimento di separazione o divorzio.
Presentazione delle domande e scadenza
Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, accessibile mediante SPID, CIE o CNS.
La procedura è attiva dalle ore 12 del 7 ottobre 2026 e si chiuderà alle ore 12 del 28 ottobre 2026.
Ciascun genitore in possesso dei requisiti può presentare un’unica domanda. Una volta completato l’invio, il sistema rende disponibile un riepilogo in formato PDF con il numero identificativo dell’istanza. La domanda trasmessa non può essere successivamente modificata.
La ristrettezza della finestra temporale rende quindi opportuno verificare preventivamente il possesso dei requisiti e la disponibilità della documentazione necessaria.
Per gli avvocati familiaristi, il contributo rappresenta un elemento da considerare nell’assistenza ai clienti che, a seguito della separazione o del divorzio, sostengono un autonomo onere abitativo. La possibilità di accedere alla misura dipende tuttavia dal rispetto delle condizioni previste dal decreto e dalla corretta presentazione della domanda entro il termine stabilito.
