Non è revocabile la donazione per la sopravvenuta adozione di un maggiorenne

Cassazione civile sez. II, sentenza del 18/09/2026 n. 25538

Revoca donazione- adozione del maggiorenne

(art. 803 c.c. – legge n. 184/1983 – artt. 291 e ss c.c.)

La revocazione della donazione per sopravvenienza di figli anche adottivi, che risponde all’esigenza di consentire al donante di riconsiderare l’opportunità dell’attribuzione già disposta, non è ammessa per gli adottati maggiori di età. L’istituto non può essere equiparato all’adozione piena di un minore che è finalizzata alla cura, mantenimento ed educazione del minore stesso, mentre l’adozione della persona maggiore di età è funzionale primariamente alla trasmissione del nome e del patrimonio.

CASO

Una donna ricca e nubile senza figli decide di disporre la donazione delle sue quote di alcune società in favore della sorella e dei suoi due nipoti, figli del fratello. Successivamente decide di adottare il nipote maggiorenne verso il quale aveva un particolare affetto fin dalla sua nascita. Il tribunale di Milano dichiara l’adozione ai sensi degli art. 291 e seguenti del codice civile.

Dopo l’adozione la donna chiede la revoca delle donazioni precedentemente effettuate sostenendo di dover reintegrare il patrimonio in favore del figlio adottivo e assicurargli una buona posizione economica e prospettive adeguate alle sue aspirazioni.

Sia il tribunale che la Corte d’appello respingono la richiesta della donna in forza dell’interpretazione della norma di cui all’art. 803 c.c. già espressa dalla giurisprudenza di legittimità e in particolare della sentenza n. 6761/2012 della Cassazione civile.

Secondo tale interpretazione la possibilità di revoca delle donazioni per sopravvenienza di figli riguarderebbe il solo figlio adottivo minore di età, ritenendo parimenti non fondata la sollevata questione di costituzionalità della norma per violazione del principio di uguaglianza nell’esclusione della possibilità di revoca degli atti di liberalità per sopravvenienza di figli adottivi maggiorenni.

La donna ricorre in Cassazione, e successivamente al suo decesso, si costituisce in giudizio il nipote in qualità di suo unico erede universale.

Secondo la ricorrente la norma è testualmente aperta ad altre interpretazioni. Si parla infatti di figli (prima legittimi e ora anche nati fuori dal matrimonio) cui sono stati equiparati i figli adottati (C. Cost. n. 250/2000) ma la norma nulla dice sulla tipologia di figlio, non escludendo quindi a priori l’adozione del maggiore di età che acquista lo stato di figlio dell’adottante. Tra i motivi di ricorso si solleva, anche di fronte alla Cassazione, questione di legittimità costituzionale della norma per violazione del principio di uguaglianza.

La Cassazione ha respinto il ricorso ritenendo infondati entrambi i motivi.

SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO

Diversa la funzione dell’adozione di un minore e l’adozione del maggiorenne

La Cassazione richiama in primis l’intervento della Corte Costituzionale in cui si riconosceva la possibilità di revocare una donazione anche in caso di sopravvenienza di adozione, “quantomeno” quella dei minori prevista dalla legge n. 184/1993, poiché l’adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti.

Proprio sulla locuzione “quantomeno” la ricorrente basava la possibilità di una più ampia lettura ed interpretazione della norma, anche in relazione al diverso ruolo che ha assunto nel tempo l’istituto.

Tuttavia, con la sentenza in esame la Cassazione sposa la tesi dei giudici di merito nel sostenere che diverse sono le motivazioni a fondamento della previsione di revocazione di una donazione, che si ricorda comunque essere un contratto. Citando la sentenza n. 6761/2012 della stessa corte, si ribadisce che nel caso di figlio adottivo minorenne sono coinvolti obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione che incombono sul genitore adottivo in relazione alla sua capacità reddituale e patrimoniale, mentre diversa è la finalità dell’adozione del maggiorenne che ha lo scopo di “assicurare all’adottante la continuazione nel tempo di una discendenza e la trasmissione del nome e del patrimonio”. Anche se viene riconosciuta la diversa funzione assolta dall’istituto dell’adozione del maggiore di età nei termini più solidaristici e personali (legami di cura e affetto) rispetto al formale interesse alla trasmissione del nome, tuttavia differente rimane la funzione dell’adozione di un minore, volta alla sua cura e tutela.

La differenza tra i due istituti: gli effetti dell’adozione del maggiorenne.

Dalla lettura delle norme del codice si possono ricordare i diversi effetti di una adozione piena del minorenne rispetto a quella dell’adottato maggiore d’età.

A differenza del minore adottato, il maggiorenne conserva tutti i diritti e i doveri verso la famiglia di origine (art. 300 comma 1 c.c.) e l’adozione non fa sorgere rapporti tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adottato e i parenti dell’adottante.

In materia successoria l’adottato maggiore di età diventa erede di chi lo ha adottato ma non ha alcun diritto di successione nei confronti dei parenti dell’adottante.

Allo stesso tempo chi adotta non acquista alcun diritto successorio nei confronti dell’adottato per evitare adozioni che abbiano lo scopo di accrescere il proprio patrimonio.

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