Raggruppamento temporaneo di imprese e responsabilità della mandataria nel rapporto interno

Corte di cassazione civile, Sez. 1, 2 giugno 2026, n. 17507, Pres. Mercolino, Rel. Casadonte

Parole chiave

Raggruppamento temporaneo di imprese – Iscrizione di riserva – Collaudo – Responsabilità mandataria

Massima: “La richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla società mandante nei confronti della società mandataria nell’ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese è infondata, laddove la mandante non fornisca la prova che l’omissione della mandataria – che ha trascurato di coltivare nei confronti della stazione appaltante una riserva iscritta dalla mandante – ha causato un danno alla mandante, in quanto la mandante avrebbe dovuto fornire la prova della elevata probabilità di accoglimento della riserva

Disposizioni applicate

Art. 68 d.lgs. n. 36/2023 (raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)

CASO

Due imprese compongono un raggruppamento temporaneo di imprese. La prima di esse assume il ruolo di mandante, mentre la seconda di mandataria. Le imprese vincono una gara di appalto concernente la realizzazione di una funivia. I lavori si svolgono in più stati di avanzamento lavori. In occasione del quarto stato di avanzamento, la mandante fa inserire delle riserve per certi lavori di consolidamento, che potrebbero implicare per la stazione appaltante un maggior esborso di 260.110 euro. Realizzato l’appalto viene sottoscritto lo stato finale e l’opera viene collaudata.

La mandante agisce in giudizio contro la mandataria, in quanto quest’ultima non aveva fatto valere la riserva iscritta nel quarto stato di avanzamento lavori, impedendo così di incassare l’importo sopra indicato per gli ulteriori lavori. Il Tribunale di Taormina accoglie la domanda e condanna la mandataria al pagamento della somma richiesta. Tuttavia, in secondo grado, la Corte di appello di Messina dichiara prescritto il diritto e rigetta la domanda. Viene presentato un primo ricorso in cassazione, all’esito del quale – con la sentenza n. 25518 del 2015 – la Suprema Corte afferma che il dies a quo della prescrizione non può coincidere con la mancata esplicitazione delle riserve, ma con il completamento del mandato. Dopo un rinvio alla Corte di appello di Messina, la decisione torna nuovamente davanti agli Ermellini.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione conferma il rigetto della domanda, in quanto la mandante non ha fornito la prova che la riserva fosse fondata. Ossia, anche a ritenere non prescritto il diritto della mandante a ottenere il risarcimento del danno da parte della mandataria, presupposto del risarcimento è che vi sia un danno. Il danno può però ritenersi esistente solo se la riserva è fondata.

QUESTIONI

Il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) è un istituto disciplinato nel nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023). Si tratta di più imprese che presentano un offerta congiunta al fine di ottenere l’aggiudicazione di un appalto. Una sola delle imprese (la mandataria) cura i rapporti con la stazione appaltante. Il comma 7 dell’art. 68 d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che “al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo … fino all’estinzione di ogni rapporto”.

L’ordinanza della Corte di cassazione in commento non si occupa però del rapporto esterno (tra stazione appaltante e RTI), bensì del rapporto interno, ossia della relazione intercorrente tra mandante e mandataria. Il mandato è obbligatorio, in quanto la legge prescrive che “per la costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire … mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario” (comma 5 dell’art. 68 d.lgs. n. 36/2023).

Anche dopo la costituzione dell’RTI, le imprese coinvolte mantengono la loro totale autonomia. Il testo legislativo specifica che “il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione” (comma 8 dell’art. 68 d.lgs. n. 36/2023).

Potrebbero dunque sorgere dei conflitti tra le imprese che compongono l’RTI. Dal momento che solo la mandataria dispone del potere di interfacciarsi con la stazione appaltante, potrebbe capitare che la mandataria non faccia valere nei confronti dell’ente pubblico i diritti che spettano alla mandante. Quest’ultima impresa potrebbe così chiedere alla mandataria il risarcimento del danno. Si tratta esattamente di quanto successo nel caso di specie: la mandataria è inerte rispetto alle richieste avanzate dalla mandante.

Dall’inadempimento della mandataria non è però detto che derivi automaticamente un danno. Nel caso in esame, la contestazione della mandante è che la mandataria avesse omesso di coltivare le riserve iscritte nel quarto stato di avanzamento lavori, concernenti opere di consolidamento per l’importo di 260.110 euro, sottoscrivendo invece lo stato finale e il certificato di collaudo senza curare la tutela del credito dalla mandante.

L’omissione della mandataria è pacifica. Tuttavia la Corte di appello di Messina in secondo grado si era chiesta se questa omissione ha causato un danno ascrivibile alla mandataria. La risposta è negativa in quanto la società attrice non fornisce la prova che la riserva sarebbe stata accolta. Non serve la certezza che la riserva sarebbe stata accolta, ma almeno un’elevata probabilità di accoglimento. Le regole in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio in tema di inadempimento contrattuale, così come in tema di prova del danno e del nesso causale, prevedono che tale onere sia a carico del danneggiato. Altrimenti la domanda non può essere accolta.

I conflitti tra società mandante e società mandataria non sono poi così rari. La circostanza che la mandataria sia l’unica ad avere la rappresentanza nei confronti della stazione appaltante può portare la mandataria a condotte “egoistiche”, dannose per le società mandanti. A questo riguardo può essere segnalata una recente sentenza del Tribunale di Reggio Calabria (27 gennaio 2026, in dirittopratico.it). La mandataria agisce in giudizio da sola contro la stazione appaltante e raggiunge un accordo transattivo per l’importo di 2.476.909 euro. La somma viene incassata dalla mandataria che però non provvede alla distribuzione della quota spettante alla mandante (30%). Il giudice reggino accoglie la domanda giudiziaria proposta dalla mandante contro la mandataria, reputando che la mandataria abbia violato il canone di buona fede nel rapporto contrattuale con la mandante, avendo omesso di informarla sul giudizio avviato contro la stazione appaltante e sulle trattative in vista della transazione.

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