Cass. civ., Sez. III, ord. 24 maggio 2026, n. 15957, Pres. Scrima – Rel. Ambrosi
Responsabilità sanitaria – Consenso informato – Chirurgia estetica – Lesione del diritto all’autodeterminazione – Danno alla salute – Risultato estetico – Prova presuntiva del rifiuto del trattamento
[1] In tema di responsabilità sanitaria, quando il trattamento ha natura estetica ed è dunque facoltativo, il consenso del paziente deve formarsi anche sul possibile risultato estetico dell’intervento e sul rischio che esso determini un peggioramento dell’aspetto fisico. Se tale informazione manca, il giudice può ritenere in via presuntiva che il paziente, correttamente informato, non avrebbe prestato il consenso, con conseguente risarcibilità anche del danno alla salute derivato dall’intervento.
CASO
L’attrice conveniva in giudizio l’azienda ospedaliera, deducendo di avere subìto gravi conseguenze, dopo una sequenza di interventi ricostruttivi ed estetici al seno.
In particolare, dopo un primo intervento di asportazione di una massa mammaria e l’inserimento di un espansore, la paziente si sottoponeva, presso altra struttura, ad un ciclo di riempimenti; nel corso di tali trattamenti, si verificava la rottura dell’espansore, cui seguiva un intervento di sostituzione. Successivamente, a distanza di circa due anni, i sanitari procedevano ad un nuovo intervento di “simmetrizzazione” delle mammelle, con sostituzione della protesi di destra e riduzione della mammella sinistra, senza che – secondo l’allegazione attorea poi accolta nei gradi di merito – fosse stata resa un’adeguata informazione preventiva sui rischi, sulle possibili complicanze e sul possibile peggioramento dell’esito estetico.
Dopo questo ulteriore intervento, si verificavano complicanze rilevanti: emorragia interna, necessità di un nuovo intervento d’urgenza, esiti demolitori del tessuto, caduta del capezzolo, compromissione permanente dell’area interessata e grave ricaduta psicologica sulla paziente.
Il giudice di prime cure riconosceva soltanto il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, negando invece il danno alla salute per difetto di prova circa il fatto che, se informata, la paziente avrebbe rifiutato l’intervento.
La Corte d’appello riformava parzialmente tale decisione e riconosceva anche il danno all’integrità psicofisica, ritenendo che, nella specie, l’intervento avesse natura estetica e che, proprio per tale ragione, non fosse necessaria una prova specifica del rifiuto, potendo il dissenso essere desunto in via presuntiva dalla mancata informazione sui possibili esiti peggiorativi.
L’azienda ospedaliera proponeva ricorso in cassazione, sostenendo che l’intervento fosse in realtà necessario e che, anche in presenza di un deficit informativo, la paziente avrebbe dovuto dimostrare che, ove correttamente informata, non si sarebbe sottoposta all’operazione chirurgica.
SOLUZIONE
Nel caso di interventi di chirurgia estetica, facoltativi e diretti a migliorare l’aspetto fisico del paziente,
l’obbligo informativo del medico è più intenso: il consenso deve formarsi non soltanto sui rischi tecnici dell’operazione, ma anche sul risultato estetico concretamente ottenibile e sull’eventualità che il trattamento conduca ad un esito deteriore rispetto alla situazione di partenza.
Muovendo da tale premessa, la Cassazione afferma il principio, secondo cui “il diritto ad esprimere un consapevole consenso informato prima di un trattamento chirurgico estetico, trattandosi di un intervento facoltativo volto ad eliminare o attenuare un inestetismo e non obbligatorio in termini di tutela della salute, ove il paziente non sia stato adeguatamente informato riguardo ai possibili esiti, anche in ordine al risultato estetico che da esso possa scaturire, consente di ritenere presuntivamente che il consenso non sarebbe stato prestato se l’informazione fosse stata offerta”.
La decisione si colloca in linea con l’orientamento secondo cui il consenso informato trova fondamento nei diritti costituzionali all’autodeterminazione ed alla salute, ma precisa che, nella chirurgia estetica, la prova del nesso causale tra omissione informativa e danno alla salute segue una regola probatoria più favorevole al paziente, poiché l’intervento non è normalmente imposto da un bisogno terapeutico stretto.
QUESTIONI
La pronuncia esamina l’onere della prova quando il danno consegue ad un intervento estetico eseguito senza un consenso realmente informato.
Nella vicenda esaminata, l’azienda sanitaria ha rappresentato l’operazione alla paziente come un intervento necessario, in ragione dei precedenti trattamenti. La Cassazione, però, ha valorizzato l’accertamento di merito, secondo cui il nuovo intervento era diretto alla “simmetrizzazione” delle mammelle e quindi aveva una componente estetica decisiva.
È questo il passaggio più importante della decisione: non basta che un’operazione chirurgica attenga ad una storia clinica complessa perché essa diventi automaticamente “necessaria”. Occorre verificare, in concreto, quale risultato si intendesse perseguire. Se l’obiettivo immediato è anche, o soprattutto, quello di migliorare l’aspetto fisico, deve applicarsi la regola probatoria propria della chirurgia estetica.
La sentenza ribadisce che, negli interventi non necessitati, l’informazione medica deve essere particolarmente puntuale. Non è sufficiente spiegare l’atto chirurgico in termini generici; bisogna anche rappresentare i possibili esiti peggiorativi, i limiti del risultato perseguibile, il rischio che il trattamento non produca il miglioramento sperato, il rischio di un esito esteticamente peggiore della situazione iniziale.
Questo profilo è perfettamente coerente con la disciplina del consenso informato, che impone un’informazione completa, aggiornata e comprensibile su diagnosi, prognosi, benefici, rischi, alternative e conseguenze del rifiuto.
La Corte non elimina in astratto l’onere probatorio del paziente, ma afferma che, nel caso della chirurgia estetica, il mancato consenso può essere ricostruito per presunzioni in modo particolarmente intenso, fino a ritenere superflua la prova specifica del rifiuto.
Nel caso concreto, la presunzione si fonda su dati specifici: l’intervento non era imposto da una necessità terapeutica urgente; aveva una finalità estetica; la scelta sul risultato estetico era strettamente personale; la paziente non era stata informata del rischio di un peggioramento dell’aspetto fisico. Da questi elementi il giudice di merito poteva ricavare, secondo un ragionamento presuntivo, che la paziente non avrebbe prestato il consenso se avesse ricevuto un’informazione completa.
La decisione in commento, quindi, si discosta dall’orientamento, secondo cui nei trattamenti terapeutici il paziente deve allegare e provare che, se informato, avrebbe scelto diversamente, non essendo configurabile un danno in re ipsa. La Cassazione non nega quest’indirizzo, ma lo ritiene non pertinente alla vicenda concreta, proprio perché qui il trattamento era qualificato come estetico.
La vicenda processuale mostra bene la distinzione tra i due piani del danno.
Il primo giudice aveva riconosciuto il solo danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, ma non il danno biologico, ritenendo mancante la prova del rifiuto; mentre la Corte d’appello, confermata dalla Cassazione, supera tale impostazione e riconosce anche il danno all’integrità psicofisica, proprio perché, nel caso concreto, il deficit informativo si pone come antecedente causale sufficiente dell’intervento e quindi delle sue conseguenze dannose.
Ne emerge un punto fermo: quando l’intervento estetico è facoltativo e il paziente non è stato informato dei possibili esiti peggiorativi, il danno alla salute che ne derivi può essere imputato alla violazione dell’obbligo informativo, senza necessità di una prova ulteriore del dissenso.
Nella chirurgia estetica la documentazione del consenso non può limitarsi a formule generiche o a moduli standard. Deve, infatti, risultare che il paziente sia stato informato, in modo comprensibile, dei rischi specifici, delle alternative, dei limiti prevedibili del risultato e della possibilità di un esito estetico peggiorativo. Altrimenti, in caso di danno, il giudice potrà valorizzare proprio la natura facoltativa dell’intervento per presumere il mancato consenso.
La pronuncia non trasforma però il danno alla salute da difetto di consenso in un danno in re ipsa. La mancanza dell’informazione non determina sempre e automaticamente il risarcimento di ogni conseguenza lesiva. Occorre comunque verificare il nesso tra deficit informativo, scelta del paziente e danno subìto.
Nel caso in esame, tale nesso è stato ricostruito attraverso una presunzione fondata sulla funzione estetica del trattamento e sul rischio, non comunicato, di un risultato peggiorativo.
La decisione conferma la regola per cui quando l’intervento è necessario per la salute, il paziente, che chiede il risarcimento del danno alla salute, deve dimostrare, anche per presunzioni, che avrebbe rifiutato il trattamento. Quando invece l’intervento è estetico, e quindi meramente facoltativo, la mancata informazione sui possibili esiti peggiorativi può assumere un peso presuntivo particolarmente forte, perché incide sul nucleo stesso della scelta del paziente.
Nel caso di specie, il consenso non poteva ritenersi validamente formato, perché la paziente non era stata posta in condizione di valutare il rischio di un peggioramento estetico. Da ciò discende il risarcimento non solo della lesione dell’autodeterminazione, ma anche del danno alla salute conseguente all’intervento che, secondo la valutazione presuntiva del giudice, non sarebbe stato accettato dalla paziente.
