Cass. civ., sez. III, 21 luglio 2026, n. 23739 – Pres. Rossetti – Rel. Condello
[1] Assicurazione della responsabilità civile – Polizza – Ammissione di responsabilità – Nullità – Buona fede
(Cod. civ., artt. 1175, 1223, 1366, 1375, 1914)
[1] In tema di assicurazione della responsabilità civile, è nulla, per contrasto con gli artt. 1175, 1375 e 1914 c.c. e con i principi di correttezza, buona fede e salvataggio che governano l’esecuzione del contratto, la clausola delle condizioni generali di polizza che subordina l’operatività della garanzia al fatto che l’assicurato non ammetta, neppure quando effettivamente sussistente, la propria responsabilità verso il terzo danneggiato, poiché tale pattuizione impone all’assicurato una condotta contraria ai doveri di lealtà e cooperazione, lo induce a resistere inutilmente alle pretese del danneggiato aggravando il pregiudizio e collega la perdita del diritto all’indennizzo ad un comportamento privo di efficacia pregiudizievole nei confronti dell’assicuratore.
CASO
[1] La controversia trae origine dall’azione di risoluzione contrattuale e di risarcimento danni promossa dalla committente dei lavori di ristrutturazione di uno studio dentistico nei confronti dell’impresa appaltatrice e del professionista incaricato della progettazione dell’impianto di condizionamento, risultato inidoneo e malfunzionante.
Il Tribunale di Milano, accertata la corresponsabilità dell’appaltatrice e del progettista, condannava il primo al risarcimento dei danni in favore dell’attrice e il secondo a manlevare integralmente l’impresa per i costi sostenuti.
La Corte d’Appello di Milano confermava la decisione di primo grado e rigettava la domanda di garanzia proposta dal professionista nei confronti della propria compagnia assicuratrice. Secondo il giudice d’appello, trovava piena applicazione la clausola di polizza di cui all’art. 6.3 (“È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità”), la quale prevedeva la decadenza dalla garanzia in caso di ammissione di responsabilità da parte dell’assicurato.
Avverso tale pronuncia il progettista proponeva ricorso per cassazione, affidato a nove motivi.
SOLUZIONE
[1] La decisione in epigrafe origina dalla questione, rilevata d’ufficio dalla Corte di cassazione e previamente sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi degli artt. 101, comma 2, e 384 c.p.c., concernente la nullità della clausola contenuta nell’art. 6.3 della polizza assicurativa. Tale previsione subordinava l’operatività della garanzia alla condizione che l’assicurato non ammettesse né assumesse alcuna responsabilità, prevedendo, in caso contrario, la decadenza dal diritto all’indennizzo.
Con l’ordinanza interlocutoria n. 2452/2026, la Corte prospettava, anzitutto, il possibile contrasto della clausola con i doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., poiché essa poneva l’assicurato dinanzi all’alternativa tra negare una responsabilità eventualmente effettiva ovvero perdere la copertura assicurativa. Il Collegio rilevava, inoltre, la possibile incompatibilità della previsione con l’obbligo di salvataggio sancito dall’art. 1914 c.c., giacché la minaccia della decadenza poteva indurre l’assicurato a resistere, anche infondatamente, alla pretesa risarcitoria del danneggiato, con il conseguente aggravamento del danno e del debito risarcitorio. Veniva, infine, evidenziato che l’ammissione di responsabilità dell’assicurato non è opponibile all’assicuratore né costituisce piena prova nei suoi confronti.
La Corte di cassazione, con la sentenza in epigrafe, dichiarava nulla la clausola di cui all’art. 6.3 della polizza osservando che una previsione contrattuale la quale imponga all’assicurato di scegliere tra il riconoscimento di una responsabilità effettivamente sussistente e la conservazione del diritto all’indennizzo si pone in contrasto con i principi inderogabili di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) nonché con l’obbligo di salvataggio (art. 1914 c.c.).
QUESTIONI
[1] La sentenza in commento riveste particolare interesse poiché la Corte di cassazione si pronuncia sulla validità delle clausole, frequentemente inserite nelle polizze di assicurazione della responsabilità civile, che sanciscono la decadenza dalla copertura assicurativa qualora l’assicurato ammetta la propria responsabilità.
La Corte dichiara la nullità di tali pattuizioni, inquadrandole come contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico e ai generali doveri di solidarietà sociale.
La Corte ricostruisce anzitutto l’evoluzione storica dell’assicurazione della responsabilità civile, la cui affermazione trovò inizialmente ostacolo nell’“idea millenaria che il risarcimento del danno avesse lo scopo di punire il responsabile”, nonché nel timore che la traslazione del rischio costituisse “un incentivo all’incuria e alla negligenza”.
In tale contesto culturale sorsero le clausole di decadenza per ammissione di colpa, le quali finirono presto per costringere l’assicurato a “fuorviare la giustizia, dissimulare la verità, rendere testimonianze inesatte, provocare la condanna ad un innocente e privare le vittime del risarcimento”.
La Cassazione evidenzia come la clausola de qua, prevedendo la decadenza dal diritto all’indennizzo nel caso in cui l’assicurato ammetta la propria responsabilità, determina effetti radicalmente distorsivi, in quanto:
- costringe il responsabile a negare la propria responsabilità, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede oggettiva (art. 1375 c.c.);
- espone l’assicurato alle conseguenze della mora, i cui effetti potrebbero comportare il lievitare del debito oltre il massimale assicurato;
- costringe, di conseguenza, l’assicurato a violare l’obbligo di salvataggio di cui all’art. 1914 c.c.;
- e tutto ciò senza utilità per l’assicuratore, cui non è opponibile la confessione dell’assicurato.
Quanto al primo profilo, ricorda la Corte che i principi di correttezza e buona fede oggettiva enunciano “un dovere di solidarietà, fondato sull’art. 2 Cost., che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell’imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altramì, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge” (cfr., ex multis, Cass. Sez. U, 25/11/2008, n. 28056; Cass., sez. 3, 02/04/2021, n. 9200; Cass., sez. 3, 10/11/2010, n. 22819; Cass., sez. 3, 10/11/2010, n. 22819; Cass., sez. 3, 18/09/2009, n. 20106; Cass., sez. 3, 04/05/2009, n. 10182; Cass., sez. U, 25/11/2008, n. 28056; Cass., sez. 1, 06/08/2008, n. 21250; Cass., sez. 1, 27/10/2006, n. 23273).
I principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione e nell’interpretazione dei contratti, ai sensi degli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano tanto sul piano dell’individuazione degli obblighi contrattuali, tanto su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti. Sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte; sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l’equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l’abuso del diritto (cfr. Cass., civ. sez. II, 10 gennaio 2025, n. 656).
Ne consegue la radicale nullità della clausola, dal momento che, come statuisce la Corte, “non si può costringere nessuno a dichiarare il falso o tacere il vero per conservare la prestazione contrattuale”. Imporre all’assicurato di “scegliere se negare la sua responsabilità, ma conservando il diritto all’indennizzo […] oppure se ammettere la responsabilità ove sussistente, così perdendo l’indennizzo” incentiva condotte incompatibili con i doveri di solidarietà sociale.
Quanto al secondo profilo, concernente la contrarietà della clausola agli obblighi di salvataggio sanciti dall’art. 1914 c.c., la Corte rammenta che tale norma, definita espressamente «norma di ordine pubblico», impone all’assicurato di compiere quanto possibile per evitare o diminuire il danno.
Richiamando precedenti arresti, la Cassazione chiarisce che tale obbligo “consiste anche nel dovere del danneggiante assicurato di astenersi dal resistere nel giudizio promosso contro di lui dal terzo danneggiato, qualora da tale difesa non possa ricavarsi alcun beneficio” (cfr. Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2015, n. 5479; Cass. civ., sez. III, 23 aprile 2025, n. 10725).
Il divieto pattizio di ammissione di colpa, al contrario, induce l’assicurato a “resistere temerariamente nel giudizio”, esponendolo alle conseguenze della mora e al rischio di far “lievitare il debito oltre il massimale assicurato”.
La Corte evidenzia, infine, un ulteriore elemento di irragionevolezza della clausola, la quale ricollega la decadenza a un comportamento inidoneo a recare pregiudizio all’assicuratore. Richiamando il consolidato intervento delle Sezioni Unite, la sentenza ribadisce infatti che “la dichiarazione confessoria resa dal responsabile del danno non ha valore di piena prova – persino nel caso in cui il danneggiato abbia azione diretta verso l’assicuratore – nei confronti dell’assicurato, ma nemmeno nei confronti dell’assicuratore, ed è liberamente apprezzata dal giudice” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10311).
Non potendo l’assicuratore essere in alcun modo pregiudicato dalla confessione dell’assicurato, è evidente che una clausola del tipo di quella di cui all’art. 6.3. fa discendere la perdita del diritto all’indennizzo da un comportamento che non può produrre alcun effetto negativo per la società assicuratrice.
