L’assenza del fine di lucro costituisce uno dei requisiti qualificanti degli enti sportivi dilettantistici. La previsione statutaria incide sulla destinazione delle risorse dell’ente e sulla valutazione dei rapporti economici instaurati con soci, associati, amministratori, collaboratori e soggetti comunque collegati all’organizzazione.
L’art. 8 del DLgs. 36/2021 stabilisce che gli utili e gli avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio. La stessa disposizione vieta la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati. Il divieto non riguarda, quindi, soltanto l’attribuzione diretta di somme, ma anche le operazioni che, pur presentandosi come rapporti ordinari, determinano un vantaggio economico non giustificato in favore di soggetti interni o vicini all’ente.
Per individuare le ipotesi di distribuzione indiretta, la disciplina degli enti sportivi richiama le regole dettate per l’impresa sociale dall’art. 3 del DLgs. 112/2017. Il rinvio sposta la verifica dal piano formale a quello sostanziale, imponendo di accertare se l’operazione, per valore economico e giustificazione concreta, possa determinare un vantaggio non coerente con la natura non lucrativa dell’ente. Non basta, quindi, che il rapporto sia stato deliberato o contabilizzato correttamente, se manca una ragione economica idonea a spiegare l’utilità dell’operazione per l’attività sportiva svolta.
I compensi riconosciuti agli amministratori e ai titolari di cariche sociali richiedono una verifica di congruità rispetto all’incarico concretamente svolto. L’importo deliberato deve trovare giustificazione nella funzione esercitata e nell’impegno richiesto, senza potersi fondare su formule generiche o su una valutazione meramente discrezionale dell’ente. La delibera dovrebbe quindi rendere comprensibile il criterio seguito per determinare il compenso, così da escludere che l’attribuzione economica si traduca in una distribuzione indiretta di utili.
Analoga cautela è richiesta nei rapporti con lavoratori e collaboratori. Il superamento dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva può rilevare ai fini della distribuzione indiretta, salvo che l’ente dia conto della necessità di acquisire una professionalità specifica per lo svolgimento dell’attività sportiva. La giustificazione deve risultare dal contenuto dell’incarico e dal criterio seguito nella determinazione del compenso, così da rendere verificabile la congruità dell’importo riconosciuto.
Particolarmente delicati sono anche i rapporti aventi ad oggetto beni o servizi forniti da soci, amministratori o soggetti collegati. Si pensi alla locazione dell’immobile nel quale viene svolta l’attività sportiva ove il rapporto non è, di per sé, incompatibile con la natura non lucrativa dell’ente, ma il canone deve risultare congruo rispetto ai valori di mercato. In mancanza di un parametro oggettivo o di una motivazione economica adeguata, il pagamento può essere contestato come modalità indiretta di attribuzione di utilità.
La stessa impostazione vale per l’acquisto di beni e servizi. Quando il corrispettivo è superiore al valore normale e non risultano valide ragioni economiche, l’operazione può essere ricondotta tra le fattispecie di distribuzione indiretta. La verifica deve essere condotta ex ante, attraverso una documentazione idonea a dimostrare la convenienza o comunque la ragionevolezza dell’operazione per l’ente.
La non lucratività non esclude la possibilità che l’ente consegua avanzi di gestione. Essa impone, tuttavia, che tali risorse restino vincolate all’attività istituzionale o al patrimonio. Il profilo decisivo non è quindi la produzione dell’avanzo, ma la sua destinazione. Ogni impiego delle risorse deve essere coerente con l’attività sportiva dilettantistica e non può tradursi in un vantaggio personale per soggetti determinati.
Per le società sportive dilettantistiche la disciplina presenta un profilo ulteriore. Il DLgs. 36/2021 consente, entro limiti specifici, una forma di destinazione degli utili a favore dei soci, anche mediante aumento gratuito del capitale o distribuzione di dividendi. Si tratta di una deroga circoscritta, diretta a favorire la capitalizzazione delle società sportive, che non elimina però l’esigenza di rispettare il principio generale di non lucratività.
Il coordinamento tra tale previsione e la disciplina fiscale resta uno dei punti più sensibili. Alcune agevolazioni applicabili al settore sportivo dilettantistico presuppongono l’assenza di fine di lucro, intesa in senso rigoroso. L’inserimento nello statuto di clausole che consentano la distribuzione, pur limitata, di utili potrebbe quindi porre problemi rispetto alla fruizione dei regimi fiscali di favore, almeno fino a un chiarimento normativo o amministrativo espresso.
Ne deriva l’opportunità di un approccio prudente nella redazione degli statuti e nella gestione dei rapporti economici dell’ente. La possibilità civilistica di una lucratività attenuata non dovrebbe essere automaticamente sovrapposta alla nozione fiscale di assenza di lucro. Le norme agevolative, infatti, restano soggette a interpretazione rigorosa e richiedono la prova dei presupposti che ne giustificano l’applicazione.
Sul piano operativo, l’ente sportivo deve quindi prestare particolare attenzione alla documentazione delle decisioni gestionali. Contratti, delibere, incarichi e compensi dovrebbero essere motivati e coerenti con parametri verificabili. La corretta gestione documentale non ha soltanto funzione probatoria, ma consente di dimostrare che l’operazione risponde a un interesse effettivo dell’ente e non a finalità distributive.
La verifica deve riguardare soprattutto i rapporti con soggetti interni o collegati. In tali ipotesi, la vicinanza soggettiva rende più elevato il rischio di contestazione e impone una motivazione più puntuale. L’ente deve poter dimostrare che il compenso, il canone o il corrispettivo riconosciuto non eccede quanto sarebbe stato ragionevolmente pattuito con un soggetto terzo indipendente.
Il principio di non lucratività assume, in definitiva, una funzione sostanziale. Esso non si esaurisce nella clausola statutaria, ma richiede una gestione coerente delle risorse e una verifica costante della congruità delle operazioni. La tenuta delle agevolazioni fiscali dipende anche dalla capacità dell’ente di provare che i fatti amministrativi posti in essere non realizzano, neppure indirettamente, una distribuzione di utili.
