Il copione è noto: il responsabile tecnico si dimette e in un trimestre lo seguono tre colleghi del reparto, assunti da una società costituita da terzi, nella quale l’ex dipendente compare come consulente. Alla diffida la risposta è sempre la stessa: «non sono un imprenditore, l’art. 2598 c.c. non mi riguarda». Due sono le domande che decidono la causa: chi risponde e come si prova.
Il punto di partenza: assumere non è stornare
Assumere personale del concorrente è fisiologia del mercato. Cass., Sez. I, ord. 28 maggio 2024, n. 14944 lo ha ribadito: non basta il passaggio di dipendenti e clientela, occorrono modalità scorrette, e l’intento di disgregare l’organizzazione altrui non è uno stato d’animo da indagare ma un dato da desumere da elementi oggettivi. L’onere grava per intero sull’impresa che lamenta lo storno (art. 2697 c.c.).
Il soggetto interposto: chi risponde
L’art. 2598 c.c. presuppone un rapporto di concorrenza, che di regola richiede la qualità di imprenditore. Il terzo che ne è privo risponde però dell’illecito concorrenziale quando è legato all’impresa avvantaggiata da una relazione di interessi tale che la sua attività risulti oggettivamente svolta nell’interesse di questa (Cass. 12 luglio 2019, n. 18772; Trib. Milano 29 novembre 2021); fuori da quel collegamento residua l’art. 2043 c.c. Trib. Milano, sez. impresa, 10 dicembre 2024, n. 10643 ne ha tratto due conseguenze pratiche: l’ex dipendente interposto è coobbligato solidale con la società (art. 2055 c.c.) e la transazione tra le imprese non chiude il giudizio nei suoi confronti. Trib. Venezia, sez. impresa, 16 agosto 2025, n. 4032 ha aggiunto il terzo fronte: il nuovo datore risponde ex art. 2049 c.c. dell’operato del dipendente stornante quando acquisisce i clienti in contemporanea con l’assunzione, e quindi non può ignorarne la provenienza. Regola operativa: si convengono tutti e tre.
Gli indici presuntivi elaborati dalla giurisprudenza recente
La prova è per presunzioni (art. 2729 c.c.) e la giurisprudenza ha tipizzato gli indici. Trib. Milano n. 10643/2024 richiede che l’appropriazione di risorse umane avvenga in violazione della disciplina giuslavoristica (preavviso non rispettato o «comprato» dal nuovo datore) o di altri diritti assoluti (reputazione, proprietà intellettuale, riservatezza), con modalità non fisiologiche, lesive della continuità aziendale, e non prevedibili, con effetto shock sull’attività ordinaria. Trib. Venezia 31 maggio 2024, n. 1662 e n. 4032/2025 elencano gli elementi sintomatici: numero dei soggetti stornati rapportato alle dimensioni dell’impresa, posizione e specializzazione, difficoltà di sostituzione tempestiva, induzione a violare obblighi di fedeltà e non concorrenza, compromissione della gestione ordinaria, uso di mezzi scorretti come denigrazione o sottrazione di dati. Trib. Genova 23 maggio 2025, n. 1393 precisa che nessun indice è decisivo da solo, la valutazione deve essere globale e calata nel caso concreto.
Quando c’è un interposto, la casistica aggiunge indizi propri: il reclutamento condotto dall’ex collega che conosce ruoli, retribuzioni e malumori; la contestualità fra le sue dimissioni e l’ingresso nella nuova struttura; la migrazione dei clienti che egli seguiva; l’operatività immediata della newco, inspiegabile senza il travaso di persone e informazioni.
L’onere della prova e come assolverlo
Accertato l’atto, la colpa si presume (art. 2600 c.c.); resta da provare il fatto, e il fatto si prova con una cronologia documentata: organigramma prima e dopo, date delle dimissioni, visure della nuova società con cariche e quote dell’ex dipendente, log di accesso ed estrazioni informatiche, corrispondenza con i clienti persi. Se il quadro indiziario è solido ma i documenti stanno dalla parte avversa, si può chiedere l’esibizione ex art. 210 c.p.c. e, in presenza di fumus e periculum, la descrizione ex art. 129 c.p.i.
Sul danno, App. Bologna 27 gennaio 2025, n. 193 ha escluso riduzioni per ipotetiche defezioni fisiologiche della clientela: la perdita causalmente imputabile allo storno, se provata, va risarcita per intero; Trib. Venezia n. 4032/2025 la quantifica sul margine di contribuzione dei clienti sviati, non sul margine operativo complessivo.
Checklist operativa
Sei passi nell’ordine: (1) congelare la cronologia con data certa prima di qualunque contatto con la controparte; (2) mappare gli indici uno per uno, ciascuno con il proprio set di prove; (3) verificare patti ex art. 2125 c.c., accordi di riservatezza e policy interne; (4) individuare l’interposto e documentarne il collegamento con la newco; (5) convenire società, ex dipendente e nuovo datore; (6) impostare il danno sul margine di contribuzione.
Gli errori comuni: chiamare «storno» ogni dimissione, la diffida generica che brucia l’effetto sorpresa dei cautelari, la transazione con la sola società senza aver deciso che fare del fronte personale, non chiedere l’inibitoria.
