Tribunale Bari, Ordinanza, 15 Giugno 2026
Parole chiave: Art. 2394-bis c.c. – Termine biennale per la proposizione dell’azione di responsabilità – Decorrenza del termine dall’entrata in vigore del D. lgs. 47/2026 – Sussistenza
Massima: “Il termine di decadenza introdotto da una legge sopravvenuta si applica anche in caso di situazioni precedenti l’entrata in vigore della legge, fermo restando che la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa che ha introdotto il termine di decadenza prima non previsto”.
Disposizioni applicate: art. 2394-bis c.c., art. 252 disp. att. c.c..
Nella vicenda in esame, il Tribunale di Bari è stato chiamato ad affrontare, probabilmente per la prima volta, la questione dell’applicazione del nuovo termine biennale introdotto dall’art. 2394-bis c.c. dal d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47, entrato in vigore lo scorso 29 aprile. La decisione assume particolare rilievo poiché fornisce le prime indicazioni interpretative sul regime transitorio della nuova decadenza prevista per l’azione di responsabilità esercitata nelle procedure concorsuali.
La vicenda trae origine da un procedimento cautelare promosso dalla Curatela di un fallimento, che aveva ottenuto un sequestro conservativo nei confronti degli ex amministratori e del revisore legale, in vista dell’esercizio dell’azione di responsabilità ex art. 146 L. Fall. I reclamanti hanno contestato in particolare la prescrizione dell’azione e eccepito, nel corso del giudizio di reclamo, la sopravvenuta decadenza a norma del nuovo art. 2394-bis c.c..
Il Tribunale ha, tuttavia, rigettato l’eccezione dei reclamanti fondata sulla nuova disciplina, osservando come il termine biennale, inesistente prima della riforma, sia stato introdotto soltanto dal D. Lgs. n. 47/2026. Infatti, pur riconoscendo il Tribunale che una norma sopravvenuta che introduce un termine decadenziale possa trovare applicazione anche a situazioni sorte anteriormente, ha altresì affermato che la decorrenza non può che coincidere con l’entrata in vigore della nuova legge.
Richiamando alcuni precedenti di legittimità, in particolare Cass. S.U. n. 15352/2015 e n. 6173/2008, nonché il più recente Cass. civ. n. 12731/2024 e il principio generale espresso dall’art. 252 disp. att. c.c., il Tribunale di Bari ha evidenziato come il termine biennale non possa considerarsi decorso fin quando non siano trascorsi due anni dall’entrata in vigore della norma (ovvero dal 29 aprile 2026), rigettando pertanto l’eccezione di decadenza sollevata dai reclamanti.
L’ordinanza in esame costituisce così il primo precedente noto con riferimento all’art. 2394-bis c.c. e chiarisce che il termine di decadenza introdotto da una legge sopravvenuta si applica anche in caso di situazioni precedenti l’entrata in vigore della legge, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa che ha introdotto il termine di decadenza prima non previsto.
Quanto al merito, per quanto ci interessa, il Tribunale ha verificato i profili di un’eventuale prescrizione dell’azione ex art. 146 L. Fall. portata dal curatore, rammentando che cumula sia l’azione sociale, sia quella spettante ai creditori e concluso, rifacendosi al precedente Cass. civ. n. 22002/2025, che il termine di prescrizione non decorre dalla mera insolvenza della società, bensì dal momento in cui diventa oggettivamente percepibile da parte dei creditori l’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti. Il Tribunale rammenta poi che, stante l’onerosità della suddetta prova a carico del curatore, opera una presunzione di coincidenza tra dies a quo e dichiarazione di fallimento, salvo prova contraria fornita dagli amministratori.
Il Tribunale, sottolineando che, nel caso di specie, tale prova non è stata raggiunta da parte dei reclamanti, giacché non erano emersi “fatti sintomatici di assoluta evidenza”, tali da consentire di individuare in data antecedente al fallimento il momento di esteriorizzazione dell’insufficienza patrimoniale, mentre al contrario, la rilevata presenza di “un attivo che consta di crediti dalla dubbia esigibilità (giacché riproposti in bilancio, in misura pressoché costante, di esercizio in esercizio; v. bilanci in atti)”, unitamente alla verificata inattendibilità e incompletezza o addirittura mancanza delle scritture contabili fino alla dichiarazione di fallimento, comprovano che l’incapienza non poteva affatto essere oggettivamente stata percepita anticipatamente dai creditori.
Alla luce di ciò, il Tribunale ha rigettato il reclamo.
