Responsabilità della compagnia assicuratrice per l’illecito commesso dal subagente

Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2026, n. 5911 – Pres. Rossetti – Rel. Fanticini

Parole chiave: Padroni e committenti – Responsabilità ex art. 2049 c.c. della compagnia assicuratrice per illecito del subagente – Sussistenza – Condizioni – Autonomia del subagente e assenza di stabile vincolo di soggezione – Irrilevanza

[1] Massima: “L’assicuratore risponde ex art. 2049 c.c. dell’illecito commesso dal subagente se l’attività di questo, benché svolta in piena autonomia e senza alcuno stabile vincolo di soggezione, è funzionalmente inserita nella rete distributiva dell’impresa assicurativa ed è idonea a ingenerare, in capo al cliente, un affidamento ragionevole circa la riconducibilità dell’operato del sub-intermediario alla sfera organizzativa della compagnia”.

Disposizioni applicate: cod. civ., art. 2049

CASO

Dopo avere sottoscritto alcune polizze vita e avere versato i relativi premi, la cliente di una compagnia assicuratrice agiva in giudizio nei confronti della stessa, del subagente che le aveva proposto l’investimento e del titolare dell’agenzia con la quale il subagente collaborava stabilmente per ottenere il pagamento degli importi maturati o, in subordine, la restituzione dei premi versati.

L’adito Tribunale di Vicenza, ritenuta la fondatezza delle domande proposte, condannava in via solidale i convenuti al pagamento in favore dell’attrice della somma richiesta, con sentenza confermata all’esito del giudizio d’appello.

La pronuncia di secondo grado veniva gravata con ricorso per cassazione in via principale dal titolare dell’agenzia e, in via incidentale, dalla compagnia assicuratrice, secondo la quale non sussisteva alcun collegamento organico con il subagente, che collaborava unicamente con l’agenzia, sicché difettava quel potere di direzione e di vigilanza suscettibile di dare luogo a un’ipotesi di responsabilità ex art. 2049 c.c.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha respinto il ricorso incidentale proposto dalla compagnia assicuratrice, affermando che la responsabilità prevista dall’art. 2049 c.c. sussiste anche se con l’ausiliario che ha commesso il fatto illecito non sia ravvisabile un rapporto di preposizione diretta, quando egli sia comunque stabilmente inserito nella rete distributiva organizzata e, con la propria attività, consenta all’impresa di procurarsi un vantaggio economico, sempre che ricorra un nesso di occasionalità necessaria tra l’espletamento di tale attività e il fatto generatore del danno subito dal terzo, in capo al quale si sia formato un incolpevole e legittimo affidamento.

QUESTIONI

[1] L’art. 2049 c.c. disciplina un’ipotesi di responsabilità oggettiva e indiretta, sancendo che i padroni e i committenti sono tenuti a risarcire il danno cagionato dalle persone delle quali si avvalgono nello svolgimento delle loro attività, senza possibilità di addurre alcuna prova liberatoria.

Il fondamento di tale responsabilità viene ravvisato nel principio cuius commoda, eius et incommoda, in base al quale chi trae vantaggio dall’opera o dall’attività altrui per il perseguimento dei propri fini deve rispondere di quanto sia allo stesso ascrivibile, sopportandone le conseguenze dannose.

La natura extracontrattuale della responsabilità in questione consente al danneggiato di pretendere il risarcimento del danno sia dal committente (quale soggetto normalmente più solvibile), sia dall’autore materiale del fatto illecito, ovvero da entrambi, senza che si instauri un vincolo tale da determinare un litisconsorzio necessario; di conseguenza, quando la domanda sia stata proposta contro il solo committente, non occorre integrare il contraddittorio nei confronti del commesso o del preposto, fermo restando il diritto del committente che abbia risarcito il danno di agire in regresso per ripetere quanto pagato.

Nella sentenza che si annota, è stato precisato che la responsabilità prevista dall’art. 2049 c.c. non è configurabile per il semplice fatto che si utilizzi l’opera altrui, ovvero ogni volta che ciò accada: essa, infatti, presuppone un rapporto di preposizione, caratterizzato da una relazione di soggezione o di eterodirezione (contrattuale o funzionale), che non coincide con la mera astratta possibilità di influire sull’attività altrui.

Si reputano, pertanto, ascrivibili al preponente le conseguenze negative di un’attività, per altri versi utile e giovevole, svolta dal preposto con modalità tali da identificarla come direttamente riferibile al primo, in virtù del peculiare rapporto intercorrente tra tali soggetti.

Sotto questo profilo, la responsabilità – di natura extracontrattuale – prevista dall’art. 2049 c.c. si differenzia da quella – di natura contrattuale – contemplata dall’art. 1218 c.c. proprio per il diverso legame che deve intercorrere tra, da un lato, il committente e il preposto e, dall’altro lato, il debitore e il terzo di cui egli si avvale: nel primo caso, si tratta di un rapporto più intenso, che assume il carattere della preposizione e implica una soggezione del preposto al preponente nello svolgimento di una determinata attività (anche ma non necessariamente in ragione di specifiche previsioni contemplate dal regolamento contrattuale), mentre nel secondo caso è sufficiente che ci si avvalga dell’opera del terzo ai fini dell’adempimento dell’obbligazione, senza che abbia rilievo la sua maggiore o minore autonomia.

Di conseguenza, nelle fattispecie che ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 2049 c.c., non basta che al terzo sia affidato lo svolgimento di prestazioni da svolgersi in piena autonomia, anche se utili o funzionali rispetto all’attività di chi ne trae vantaggio, senza che ricorra uno stabile vincolo di soggezione e senza che vi sia alcuna ingerenza di fatto del committente nell’attività del terzo; d’altra parte, la giurisprudenza ha affermato che, perché possa essere invocata la responsabilità in questione, va riscontrato un contegno almeno colposo del preponente, desumibile, per esempio, dalla mancata adozione delle misure ragionevolmente idonee a prevenire le condotte devianti del preposto (Cass. civ., sez. III, 4 novembre 2014, n. 23448).

Questa ricostruzione è coerente con la finalità di non estendere eccessivamente l’area di una responsabilità – qual è quella delineata dall’art. 2049 c.c. – che ha natura extracontrattuale e carattere oggettivo.

Nel settore assicurativo, la preposizione è configurabile nei rapporti che l’impresa assicuratrice intrattiene con gli agenti e, a determinate condizioni, con i subagenti, quand’anche sforniti di rappresentanza: di norma, infatti, le compagnie si avvalgono di una rete, capillarmente diffusa sul territorio, di ausiliari, che, a diverso titolo e con compiti differenti, procurano la conclusione di contratti e l’incasso dei premi, sicché, mentre la spendita o meno del nome della compagnia da parte loro o l’inserimento nel suo organico non assume rilievo determinante, lo riveste invece il vincolo economico e funzionale che si instaura con l’impresa e che consente a quest’ultima di trarre vantaggio dall’attività svolta.

Così, dall’utilizzazione stabile dell’opera dell’ausiliario per la distribuzione e la gestione delle polizze scaturisce il presupposto per l’operatività, a carico dell’assicuratore, della responsabilità prevista dall’art. 2049 c.c., per la quale occorre:

  • che sia stato cagionato un danno a un terzo (anche provocato dall’induzione a contrarre una polizza o a stipularne una invalida) con colpa o dolo dell’agente o del subagente e affidamento incolpevole del danneggiato (dovendosi invece escludere la responsabilità della compagnia assicuratrice ex art. 2049 c.c. qualora il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, ossia, se non di vera e propria collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sull’agente o sul subagente);
  • che sussista un rapporto institorio anche di fatto, desumibile dall’inserimento dell’agente o del subagente nel reticolo di soggetti che, con le loro attività, forniscono un apporto economico-funzionale all’impresa assicuratrice, ovvero dal potere – anche eventuale – di controllo o di direzione che fa capo a quest’ultima;
  • che ricorra un rapporto di occasionalità necessaria tra le mansioni svolte dall’ausiliario per la compagnia assicuratrice e l’illecito, tale da consentirne o anche solo agevolarne la commissione.

Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza, peraltro, occorre che la condotta del preposto costituisca sviluppo non imprevedibile dello scorretto esercizio delle mansioni affidategli, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un’attività del suo ausiliario che non corrisponda, neppure quale degenerazione o eccesso, al normale sviluppo di eventi connessi allo svolgimento delle sue incombenze, fermo restando che il nesso di occasionalità necessaria non è escluso per il semplice fatto che il preposto abbia operato oltre i limiti dell’incarico demandatogli e persino trasgredendo gli ordini ricevuti, purché si tratti di attività poste in essere nell’ambito delle sue mansioni (in questi termini, tra le altre, Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2023, n. 4979).

Quando, dunque, l’espletamento delle attività di promozione e di gestione dei prodotti assicurativi da parte di chi appartenga al circuito della rete distributiva organizzata e funzionalmente inserita nell’attività d’impresa ha reso possibile o comunque agevolato la commissione dell’illecito, la compagnia assicuratrice è tenuta a rispondere del fatto del subagente, anche se questi non sia collegato da un rapporto di preposizione diretta, ma collabori stabilmente con un’agenzia che fa anch’essa parte di detto circuito di distribuzione, dal momento che tale circostanza non spezza automaticamente il nesso di preposizione quando l’attività del subagente sia comunque canalizzata nel circuito organizzativo di distribuzione dell’impresa assicuratrice.

Così come quest’ultima si appropria delle attività compiute dagli agenti e dai subagenti inseriti nella sua rete distributiva, allo stesso modo deve sopportare le conseguenze pregiudizievoli che ne scaturiscono, potendosi ravvisare nella disposizione recata dall’art. 2049 c.c., come osservato da Cass. civ., sez. III, 24 dicembre 2025, n. 34034, due finalità concorrenti:

  • da un lato, consentire al danneggiato di potere contare su una duplice garanzia patrimoniale (e, in particolare, su quella del soggetto normalmente più forte, cioè del preponente);
  • dall’altro lato, responsabilizzare chi si avvale delle energie lavorative e delle prestazioni di altri, inserendoli – anche in via temporanea od occasionale – nella propria organizzazione, inducendolo ad approntare un più efficace sistema di controllo dei rischi che derivano da tali attività, a tutela dei terzi che vengono in contatto con gli ausiliari.

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