Con la sentenza n. 157/2026 la Corte costituzionale interviene nuovamente sul sistema di garanzie nel trattamento sanitario obbligatorio, stabilendo che la convalida e la proroga del TSO devono svolgersi con l’assistenza necessaria di un difensore. Dopo la sentenza n. 76/2025, che aveva rafforzato la partecipazione personale dell’interessato al procedimento, la Consulta affronta ora l’altro versante del diritto di difesa: l’assistenza tecnica dell’avvocato.
La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 35 L. n. 833/1978 nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del TSO e della sua eventuale proroga si svolga con le garanzie della difesa tecnica.
Il TSO come misura incidente sulla libertà personale
Il fondamento della decisione risiede nella particolare natura della misura: Il TSO in regime di degenza ospedaliera non incide soltanto sull’autodeterminazione sanitaria ma comporta una coazione fisica e coinvolge, pertanto, il nucleo primario della libertà personale tutelata dall’art. 13 Cost. In tale contesto, secondo la Consulta, la mancata previsione della difesa tecnica determina una lesione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.
Non sarebbe sufficiente riconoscere all’interessato la mera facoltà di nominare un difensore. Il trattamento può riguardare persone che, in ragione delle condizioni in cui si trovano, non siano concretamente in grado di comprendere l’avviso relativo alla nomina del difensore o di attivarsi autonomamente, anche per la propria condizione economica, familiare e sociale; una tutela rimessa esclusivamente all’iniziativa del paziente rischierebbe quindi di risultare non effettiva proprio nei confronti dei soggetti maggiormente vulnerabili.
Da qui l’introduzione di un sistema di assistenza obbligatoria.
Quando viene comunicata l’ordinanza che dispone il TSO, l’interessato deve essere avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia, in mancanza il giudice tutelare designa un difensore d’ufficio tra gli iscritti negli elenchi previsti dall’art. 29 disp. att. c.p.p.
Il difensore, di fiducia o d’ufficio, deve essere tempestivamente avvertito e può partecipare all’audizione dell’interessato davanti al giudice tutelare, al medesimo difensore deve essere notificato il decreto con il quale il giudice decide sulla convalida. Le stesse garanzie operano nell’eventuale procedimento di proroga del trattamento.
La pronuncia modifica quindi in modo significativo la struttura del procedimento previsto dall’art. 35 L. n. 833/1978: la difesa tecnica non costituisce più una possibilità rimessa all’iniziativa della persona interessata ma diventa una garanzia necessaria del procedimento di convalida.
Il passaggio è particolarmente significativo anche per l’avvocato.
La Consulta collega direttamente l’assistenza professionale alla tutela della libertà personale e al contraddittorio nel momento in cui il giudice è chiamato a verificare la legittimità della coercizione.
La sentenza evidenzia inoltre la necessità di un più complessivo intervento legislativo sulla disciplina del TSO, segnalando alcuni possibili profili di riforma.
Il principio immediatamente fissato è però netto: quando la libertà fisica viene compressa attraverso il TSO ospedaliero, la verifica giurisdizionale non può più svolgersi senza le garanzie della difesa tecnica.
