Contratto di somministrazione, obbligo di contrarre e sentenza costitutiva

Corte di cassazione civile, Sez. 3, 27 giugno 2026, n. 22125, Pres. Scarano, Rel. Pellecchia

Parole chiave

Somministrazione – Obbligo di contrarre – Sentenza costitutiva – Risarcimento del danno – Valutazione equitativa

Massima: “In caso di violazione dell’obbligo legale di contrarre previsto dall’art. 2597 c.c. in caso di monopolio, il proprietario dell’immobile può ottenere una sentenza costitutiva che produce gli effetti del contratto di somministrazione di acqua, oltre al risarcimento dei danni, quantificabili dal giudice in via equitativa”.

Disposizioni applicate

Art. 2597 c.c. (obbligo di contrarre nel caso di monopolio), art. 2932 c.c. (esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto)

CASO

Un signore è proprietario di un immobile e chiede a una società che opera in regime di monopolio l’allaccio alla rete idrica. Il proprietario accetta il preventivo della società fornitrice e paga il contributo richiesto. Nonostante i reiterati solleciti, la società non provvede però alla conclusione del contratto di somministrazione, adducendo genericamente la necessità di acquisire autorizzazioni da parte di enti terzi.

Il proprietario dell’immobile si rivolge così al Tribunale di Civitavecchia chiedendo l’accertamento che la società ha violato l’obbligo di contrarre ex art. 2597 c.c. e la pronuncia costitutiva del contratto di somministrazione ai sensi dell’art. 2932 c.c., oltre che la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti per la mancata fornitura di acqua potabile. Il Tribunale di Civitavecchia rigetta la domanda.

La Corte di appello di Roma, invece, dichiara l’inadempimento da parte della società all’obbligo di stipulare il contratto di fornitura idrica e fissa una somma ex art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione, Inoltre condanna la società al risarcimento dei danni, che vengono liquidati in via equitativa. Il giudice di secondo esclude l’ulteriore condanna per responsabilità da promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c., ritenendo non individuabili i terzi inadempienti e ravvisando il rischio di una duplicazione del risarcimento.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione conferma la sentenza della Corte di appello di Roma. La società viene condannata a concludere il contratto di somministrazione dell’acqua nonché al risarcimento del danno. La Suprema Corte ritiene corretta la quantificazione dei danni che è stata effettuata in via equitativa. Reputa altresì che una condanna al risarcimento del danno anche per violazione dell’art. 1381 c.c. non sia necessaria, anzi che possa portare a una duplicazione del risarcimento.

QUESTIONI

L’attore è un signore che desidera ottenere l’allaccio alla rete idrica e, stante l’inattività dell’impresa, ritiene che sia stato violato l’art. 2597 c.c. Questa disposizione prevede che “chi esercita un’impresa in condizione di monopolio legale ha l’obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa, osservando la parità di trattamento”. La Corte di cassazione (Cass., 14 settembre 2010, n. 19516) ha avuto modo di osservare che questo obbligo di contrarre imposto dalla legge si riferisce al momento genetico del contratto, e cioè a quello della sua stipulazione, mentre non riguarda anche la fase della sua esecuzione.

Dai fatti di causa, come riportati dall’ordinanza della Corte di cassazione, non emerge con certezza assoluta se il contratto di somministrazione fra le parti fosse stato concluso. Si riferisce solo che il proprietario dell’immobile aveva accettato il preventivo della società fornitrice di acqua e aveva pagato il contributo richiesto. Accettazione del preventivo significa in sostanza accettazione della proposta e dunque perfezionamento del contratto. Tanto è vero che, lato proprietario, era addirittura già stato pagato il contributo necessario per l’allaccio. Se così fosse, il rimedio corretto di cui dispone il somministrato non è tanto quello di ottenere una sentenza costitutiva del contratto (che già esiste), bensì quella di chiedere l’esecuzione del contratto medesimo.

Dall’ordinanza della Corte di cassazione pare però risultare che il contratto di somministrazione non si era potuto perfezionare in quanto erano necessarie autorizzazioni di terzi. In mancanza di questi atti amministrativi, non esistevano le condizioni per concludere il contratto. Ecco allora che il diritto a ottenere la conclusione del contratto deriva proprio dalla previsione dell’art. 2597 c.c., che si rivolge a chi opera in regime di monopolio legale.

Avuto riguardo ai danni, il giudice di merito procede a una liquidazione equitativa. Secondo la Corte di cassazione questa modalità di procedere è corretta. Il proprietario dell’immobile chiede però un ulteriore risarcimento, sulla base dell’assunto che sarebbe stato violato l’art. 1381 c.c.: “colui che ha promesso l’obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l’altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso”. La tesi del somministrato è che la società somministrante, una volta accettato il preventivo e incassato il contributo per l’allaccio, si sarebbe obbligata a ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative. Non avendole ottenute, il (mancato) somministrante dovrebbe risarcire il danno patito dal (mancato) somministrato.

La Corte di appello di Roma aveva escluso la condanna ai sensi dell’art. 1381 c.c., in quanto non erano concretamente identificati gli enti che avrebbero dovuto dare i permessi per l’allaccio idrico. La Corte di cassazione ritiene questa motivazione errata. Difatti – scrive la Suprema Corte – l’applicazione dell’art. 1381 c.c. non richiede l’individuazione nominativa del soggetto terzo, essendo sufficiente che lo stesso sia determinabile sulla base di criteri oggettivi desumibili dal contenuto del rapporto.

Tuttavia, la Corte di cassazione rigetta il ricorso in quanto vi è in effetti un rischio di duplicazione dei danni. Lato proprietario è sostanzialmente uguale a quale titolo gli viene riconosciuto il risarcimento del danno, ovvero se per inosservanza dell’obbligo di legge di contrarre ovvero per violazione dell’art. 1381 c.c.

Il ricorrente contesta infine la quantificazione dei danni operata dai giudici di merito in via equitativa. La Corte di cassazione rigetta però anche questo motivo di ricorso, in quanto il giudice di secondo grado ha adeguatamente motivato la sua decisione, dando conto – seppure sinteticamente – dei criteri adottati, valorizzando la durata del mancato allaccio e la natura essenziale della fornitura ai fini della fruibilità dell’immobile. Pure a voler ritenere che (oltre all’art. 2597 c.c.) sia stato violato anche l’art. 1381 c.c., la quantificazione dei danni effettuata comprende comunque tutti i pregiudizi negativi patiti dal proprietario dell’immobile.

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