Cass., Sez. Un., ord., 18 agosto 2026, n. 24699 Pres. D’Ascola – Rel. Rossetti
Spese giudiziali civili – Spese per consulenza tecnica di parte – Condanna del soccombente alla rifusione – Liquidazione officiosa – Prova del pagamento – Spese per consulenza stragiudiziale (c.p.c. 91, 92, 201; c.c. 1709, 2233)
[1] Le Sezioni Unite civili, risolvendo un contrasto insorto all’interno della giurisprudenza della Corte, hanno affermato il principio secondo cui la nomina di un consulente di parte nel corso del processo fa presumere de facto che la parte abbia assunto l’obbligazione di remunerarlo, ai sensi dell’art. 1709 c.c., sicché la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spese di lite di cui all’art. 91 c.p.c., va liquidata ex officio a prescindere dall’avvenuta dimostrazione del relativo esborso, salvo che l’altra parte dimostri che la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia altrimenti estinto.
Al contempo, le Sezioni Unite hanno precisato che tale principio non può applicarsi per le spese per ottenere una perizia di parte nella fase stragiudiziale, le quali, non essendo spese processuali, costituiscono un danno emergente, che non è liquidabile d’ufficio, ed esige invece una domanda di parte e la prova del danno consistito nella necessità di dover sostenere un esborso, il cui risarcimento non ha per presupposto la dimostrazione, da parte del danneggiato, che la spesa è stata già sostenuta, essendo sufficiente che egli provi di avere contratto la relativa obbligazione, oppure la necessità o l’utilità della spesa da sostenere in futuro.
CASO
[1] I fatti di causa possono essere brevemente riassunti come segue.
G.L.R e R.F. convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque per la Regione Sicilia l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, chiedendone la condanna al risarcimento del danno poiché i fondi agricoli di cui erano proprietari erano stati ripetutamente danneggiati da esondazioni di un torrente ricompreso nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Catania e incluso nel demanio regionale, esondazioni provocate dalla mancata manutenzione della convenuta Amministrazione.
Quest’ultima, costituendosi, eccepiva che le competenze in materia di demanio idrico regionale, e quindi la legitimatio ad causam, erano state trasferite con l. reg. Sicilia 8 maggio 2018 n. 8 all’ “Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia”, costituente un dipartimento della Presidenza della Regione privo di autonoma personalità giuridica.
Il Tribunale regionale, ordinata l’integrazione del contraddittorio e costituitasi la Presidenza della Regione: i) accertava che il torrente in questione era soggetto a un fenomeno di innalzamento dell’alveo dovuto alla scarsa pendenza del tracciato e che la sezione idraulica del torrente era quasi interamente ostruita da vegetazione che ne impediva il deflusso; ii) riteneva sussistente la responsabilità dell’Autorità di bacino ex art. 2051 c.c.; iii) attribuiva – ex art. 1227, I co., c.c. – un concorso di colpa agli attori per non aver tenuto puliti i fossi di scolo delle acque reflue esistenti sui propri fondi; iv) quantificava danno emergete e lucro cessante, oltre agli interessi compensativi di mora; v) condannava al risarcimento l’Assessorato Regionale e l’Autorità di bacino in solido tra loro in considerazione della difficoltà di distinguere l’entità dei danni riferiti all’uno e all’altro evento.
Gli attori impugnavano la sentenza dolendosi dell’attribuzione di un concorso di colpa, della stima del danno, della parziale compensazione delle spese, della mancata rifusione delle spese sostenute per l’assistenza del proprio consulente di parte, dell’erronea taxatio dell’obbligazione risarcitoria.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha rigettava il gravame, ritenendo corretta l’attribuzione del concorso di colpa, la stima del quantum risarcibile, la aestimatio e la taxatio del credito risarcitorio, la compensazione parziale delle spese, nonché il rigetto della domanda di rifusione delle spese della consulenza di parte, non avendo gli attori dimostrato l’avvenuto pagamento.
Soccombenti in sede di appello, gli originari attori ricorrevano per la cassazione della sentenza impugnata – proponendo diciotto motivi – e l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, la Presidenza della Regione siciliana e l’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia resistevano con controricorso.
SOLUZIONE
[1] Le Sezioni Unite della Cassazione, procedendo all’esame delle questioni, hanno accolto il quinto, il sesto, l’undicesimo, il quattordicesimo ed il quindicesimo motivo di ricorso, rigettato il secondo, il terzo ed il quarto motivo e dichiarato assorbiti i restanti motivi non menzionati, rimettendo dunque la causa al Tribunale Superiore delle Acque.
In particolare, quanto alla questione qui di interesse (trattata quale undicesimo motivo di ricorso), ovvero la liquidazione delle spese riguardanti la consulenza tecnica di parte, convivevano due indirizzi relativamente al fatto se fosse possibile liquidare tali spese anche in assenza della prova del pagamento delle stesse fornita dalla parte.
La Corte, componendo il contrasto, ha dunque stabilito che le spese sostenute per la consulenza di parte rientrano nel novero delle spese processuali ex art. 91 c.p.c. e ne seguono, pertanto, il relativo regime, con la conseguenza che esse sono liquidabili d’ufficio e che, ai fini del rimborso, deve ritenersi sufficiente l’assunzione dell’obbligazione del pagamento del consulente (implicita nel conferimento dell’incarico giusto il disposto di cui all’art. 1709 c.c.), senza che sia necessaria la prova del relativo adempimento.
QUESTIONI
[1] L’art. 91 c.p.c. detta la regola generale secondo cui la parte soccombente subisce il carico delle proprie spese e deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese che questa ha incontrato, dando così attuazione al principio secondo cui la necessità di agire o resistere in giudizio non deve dare andare a danno della parte che ha ragione (v. CHIOVENDA, La condanna alle spese giudiziali, II, Roma, 1953, p. 147) e così contribuendo a realizzare la pienezza ed effettività del diritto di azione garantito, a livello costituzionale, dall’art. 24 Cost.
La dottrina maggioritaria ritiene che l’art. 91 c.p.c. indichi il criterio a fondamento della responsabilità per le spese processuali nel fatto oggettivo della soccombenza (quale applicazione del generale principio di causalità, imperniato sul quesito se la parte avrebbe potuto o meno evitare la lite o se, al contrario, l’ha resa necessaria), depurato dunque da qualunque connotazione sanzionatoria, non ricollegabile, pertanto, ad alcun comportamento illecito del soccombente (v. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, II. Profili generali, II ed., Torino, 2012, p. 265).
La pronuncia sulle spese di lite segue, pertanto, le sorti del processo e, come noto, non abbisogna di una specifica domanda, anche giusta la formulazione chiusa dello stesso art. 91 c.p.c., che dispone “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese […]”, prevedendo dunque tale condanna come automatica, essendosi, infatti, in presenza di una conseguenza legale della decisione della lite (v. MANDRIOLI-CARRATTA, Corso di diritto processuale civile, Torino, 2025, p. 181).
Ferme le predette coordinate, la pronuncia in commento affronta il tema del rimborso delle spese relative al consulente tecnico di parte.
In particolare, i ricorrenti, con l’undicesimo motivo di ricorso, hanno censurato la sentenza di seconde cure nella parte in cui sono state giudicate non ripetibili le spese sostenute dagli attori per le consulenze di parte, e ciò sul presupposto che non risultava effettuato il pagamento in favore del professionista incaricato.
Sul tema, la Corte ha rilevato l’esistenza di due orientamenti.
Per il primo, il soccombente non potrebbe essere passibile di condanna alla rifusione in favore della parte vittoriosa delle spese in discorso, in mancanza di prova dell’esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l’assunzione dell’obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (v. Cass., Sez. III, 06 luglio 2022, n. 21402, Cass. Sez. I, 07 febbraio 2006 Cass. Sez. Lav., 12 dicembre 1985, n. 6283).
Per diversa impostazione, al contrario, la condanna del soccombente non esige la prova dell’avvenuto pagamento, essendo unicamente sufficiente la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione (Cass. Sez. III, 02 marzo 2026 n. 4600; Cass. Sez. I, 25 marzo 2003, n. 4357; Cass. Sez. Lav., 29 giugno 1985, n. 3897; Cass. Sez. Lav., 19 ottobre 1977, n. 4475).
Le Sezioni Unite hanno composto il contrasto ritenendo di dar seguito a questo secondo orientamento.
Essendo le spese per remunerare il consulente tecnico di parte annoverabili tra quelle qualificabili come “processuali” ex art. 91 c.p.c. (principio ormai pacifico, v. ex multis, Cass. Sez. I, 11 giugno 1980, n. 3716; Cass. Sez. III, 16 giugno 1990, n. 6056; Cass. Sez. II, 23 dicembre 1993, n. 12759), esse ne devono seguire il regime, potendo, pertanto, anzitutto, essere liquidate (anche) ex officio, nonché, in secondo luogo, prescindendo la liquidazione dalla prova del relativo pagamento.
Deve infatti ritenersi sufficiente che la parte vittoriosa abbia assunto l’obbligazione, implicita nel conferimento dell’incarico professionale, considerato che, ai sensi dell’art. 1709 c.c., il mandato si presume oneroso e che nel contratto di prestazione d’opera professionale (i.e. quello che lega la parte al suo consulente) la determinazione del compenso non è elemento essenziale, potendo essere stabilita dal giudice ex art. 2233 c.c.
Conferma tale impostazione, altresì, un argomento di ordine logico: se le spese per la consulenza tecnica di parte sono da considerarsi spese processuali al pari di quelle relative agli onorari del difensore e per queste ultime non è richiesta la dimostrazione dell’avvenuto pagamento, allora, dovendo osservarsi il medesimo regime, nemmeno per le prime, ai fini della liquidazione, deve essere imposta la prova dell’adempimento.
Ciò chiarito, la pronuncia in commento affronta, inoltre, il diverso caso delle spese affrontate dalla parte vittoriosa per le consulenze stragiudiziali.
Chiarisce la Corte che, al contrario delle prime, tali spese non possono essere sussunte nell’alveo delle spese processuali, ma costituiscono, invero, una voce di danno emergente, con l’immediata conseguenza che esse debbono scontare un diverso regime, non essendo più assistite dall’automaticità attivata dall’art. 91 c.p.c.
Per ottenerne il rimborso è dunque necessaria tanto la domanda di parte, quanto la relativa prova, con la precisazione, tuttavia, che, considerato il danno civile quale perdita patrimoniale del soggetto, non occorre la dimostrazione dell’avvenuto pagamento del consulente, poiché tale danno ben può essere rappresentato dalla insorgenza di un debito (v. Cass. Sez. III, 11 maggio 2022, n. 14982), essendo “conforme a una regola di normalità che i debiti siano pagati” (così l’ordinanza in commento, p. 21).
Ciò considerato, laddove nel patrimonio del danneggiato-debitore (del consulente) non vi sia più tale perdita economica, in conseguenza, ad esempio, di prescrizione o rimessione (o, comunque, di qualsiasi altra causa estintiva del credito del consulente), vi sarà la possibilità, per l’altra parte, di eccepire il fatto impeditivo della pretesa risarcitoria, che, essendo tale, in guisa alla ripartizione dettata dall’art. 2697 c.c., dev’essere allegato e provato da chi lo invoca.
