Clausole di adeguamento del prezzo: l’AGCM apre il caso Volotea

La possibilità di modificare il prezzo di un servizio dopo la conclusione del contratto torna all’attenzione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Con il  procedimento PS13158 avviato nei confronti di Volotea, l’AGCM ha sottoposto a consultazione, ai sensi dell’art. 37-bis Codice del consumo, una clausola delle condizioni generali di trasporto relativa all’adeguamento del prezzo del carburante.

La clausola prevedeva che, in presenza di variazioni straordinarie del costo del carburante incidenti sui mercati energetici internazionali, la compagnia potesse applicare, prima della partenza, un adeguamento temporaneo del prezzo del biglietto

L’eventuale variazione poteva comportare un aumento o una diminuzione del corrispettivo e il relativo importo veniva determinato successivamente all’acquisto del titolo di viaggio.

Il procedimento non si è ancora concluso e non vi è, allo stato, alcun accertamento definitivo circa la vessatorietà della previsione contrattuale. Tuttavia, la valutazione preliminare formulata dall’Autorità offre alcuni spunti di interesse generale che vanno ben oltre il settore del trasporto aereo

Le clausole che consentono modifiche unilaterali del prezzo

La questione centrale riguarda la compatibilità con la disciplina consumeristica delle clausole che attribuiscono il potere di incidere successivamente sul corrispettivo pattuito.

Secondo la valutazione preliminare dell’AGCM, la clausola, considerata sia autonomamente sia nel contesto dell’intero regolamento contrattuale, potrebbe integrare una delle ipotesi di significativo squilibrio tra diritti e obblighi delle parti contemplate dall’articolo 33 Codice del consumo.

La trasparenza non esaurisce il controllo di vessatorietà

Un profilo particolarmente interessante riguarda il rapporto tra informazione e validità della clausola.

La circostanza che il consumatore sia stato informato, fin dal momento dell’acquisto, della possibile applicazione di un adeguamento del prezzo non esclude di per sé il controllo sulla clausola. La trasparenza rappresenta un requisito essenziale ma non è di per sé sufficiente a eliminare il rischio che una previsione contrattuale determini un significativo squilibrio tra le parti.

Proprio sotto questo profilo, il procedimento Volotea richiama l’attenzione degli operatori sulla necessità di predisporre meccanismi di revisione del prezzo fondati su criteri oggettivi, verificabili e sufficientemente determinati, evitando formule che possano lasciare al professionista margini eccessivamente ampi nella quantificazione dell’adeguamento.

Il rilievo per la contrattualistica B2C

Il caso presenta interesse anche per il professionista chiamato a predisporre o verificare condizioni generali B2C: il punto centrale riguarda, infatti, le clausole che attribuiscono all’impresa il potere di incidere successivamente sul corrispettivo pattuito.

Le clausole di adeguamento del prezzo sono infatti diffuse in numerosi settori caratterizzati da costi variabili o da elementi esterni suscettibili di incidere sull’equilibrio economico del rapporto.

Il procedimento avviato dall’AGCM conferma come tali previsioni continuino a rappresentare un ambito particolarmente sensibile sotto il profilo della tutela consumeristica e richiedano un attento bilanciamento tra le esigenze organizzative dell’impresa e la necessità di garantire certezza e prevedibilità al consumatore.

Nel frattempo, la clausola oggetto dell’istruttoria è stata eliminata dalle condizioni generali di trasporto a decorrere dal 26 giugno 2026, in esecuzione del provvedimento cautelare adottato dall’Autorità il precedente 23 giugno.

La consultazione pubblica, avviata il 2 settembre 2026, resterà aperta per trenta giorni e costituirà uno degli elementi che l’AGCM valuterà ai fini della decisione finale.

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