Quantificazione del compenso del sindaco di società in caso di inutilizzabilità dei criteri statutari

Corte di cassazione civile, Sez. 1, 21 maggio 2026, n. 15478, Pres. Falabella, Rel. Campese

Parole chiave

Società – Sindaco – Retribuzione – Quantificazione – Statuto – Delibera assembleare – Mancata impugnazione

Massima: “In tema di compenso del sindaco di società, se lo statuto prevede l’applicazione di tariffe professionali, ma l’assemblea fissa un importo diverso e inferiore, la somma determinata dall’assemblea non può più essere messa in discussione, se la relativa deliberazione assembleare non è stata impugnata tempestivamente”.

Disposizioni applicate

Art. 2402 c.c. (retribuzione)

CASO

Un commercialista svolge le funzioni di sindaco in una s.r.l. per poco più di due anni. Lo statuto della società prevede che “il compenso spettante ai sindaci verrà stabilito in base alla tariffa professionale vigente dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”. Viene tuttavia assunta una delibera dell’assemblea dei soci, con la quale il compenso viene determinato nella misura fissa di 6.000 euro, senza dare applicazione alle tariffe professionali.

Una parte del compenso viene incassata dal commercialista, ma – quando cessa il rapporto con la società – il professionista agisce in giudizio contro la s.r.l., reputando di avere diritto a una somma superiore a quella già incassata, sulla base della clausola statutaria, che richiama le tariffe professionali. Il Tribunale di Foggia condanna la s.r.l. a pagare 5.000 euro. Il sindaco presenta appello, ma la Corte di appello di Bari lo rigetta. La questione giunge così davanti alla Corte di cassazione.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e dà ragione alla società: il commercialista non può ottenere alcuna integrazione del compenso in applicazione delle tariffe. La Suprema Corte ritiene che le delibere assembleari non potessero modificare lo statuto, al fine di ridurre il compenso previsto nella disposizione statutaria. Tuttavia, il sindaco avrebbe avuto il dovere di impugnare tempestivamente le delibere assembleari. Non avendolo fatto, il compenso rimane cristallizzato nell’importo inferiore determinato dall’assemblea.

QUESTIONI

L’ordinanza della Corte di cassazione in commento si occupa di compenso del sindaco di società. Che il sindaco abbia diritto al compenso è fuori di dubbio, dal momento che l’art. 2402 c.c. lo prevede espressamente. Questa disposizione stabilisce che “la retribuzione annuale del sindaco, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio”. La norma presuppone che il sindaco abbia diritto a un compenso e si limita a stabilire a chi spetti quantificarne l’ammontare. In primo luogo, spetta allo statuto; altrimenti, se lo statuto non regola questo aspetto, tocca all’assemblea adottare ogni provvedimento al riguardo.

Le liti sul compenso dei sindaci non sono rarissime, e generalmente si verificano quando la società viene assoggettata a procedure concorsuali. I sindaci chiedono l’ammissione del loro credito al passivo, cui il curatore oppone la responsabilità professionale dei componenti del collegio sindacale.

Nel caso oggetto di questa breve nota, la situazione è però diversa, in quanto la s.r.l. è una società di nuova costituzione e non si trova in una procedura concorsuale. Le tariffe professionali richiamate dallo statuto calcolano il compenso sulla base delle dimensioni della società. Nella fase iniziale, non ci sono questi dati, dal momento che la società non ha fatturato nulla. Ciò costituisce la ragione per cui l’assemblea dei soci aveva deliberato di assegnare un compenso in misura fissa, svincolato da requisiti dimensionali. La medesima delibera assembleare aveva chiarito che il compenso dei sindaci sarebbe stato in futuro adeguato, in applicazione delle tariffe professionali.

La Corte di appello di Bari ritiene che il compenso così determinato dall’assemblea non possa più essere contestato dai sindaci, anche perché questi avevano partecipato all’assemblea dei soci. Il loro silenzio viene interpretato come una volontà di adesione al deliberato dell’assemblea in merito alla determinazione dei compensi annuali nella misura fissa di 6.000 euro. Il giudice barese di secondo grado aggiunge che l’attore aveva incassato questi importi per un periodo del suo incarico, dimostrando così di aderire alla quantificazione operata in tale misura nelle delibere dell’assemblea dei soci.

La Corte di cassazione conferma la sentenza della Corte di appello. La Suprema Corte nota che l’assemblea dei soci non poteva violare la norma statutaria. Il rilievo sottende la prevalenza delle disposizioni statutarie rispetto alle decisioni assembleari Tuttavia, precisano gli Ermellini, la clausola statutaria non era di fatto applicabile, dal momento che – per una società appena avviata – non esistono parametri dimensionali che possano essere usati per quantificare il compenso dei sindaci. Questa impossibilità di quantificazione sulla base di parametri storici sull’andamento della società (non ancora esistenti) potrebbe far reputare legittima la delibera assembleare che ha quantificato in misura fissa la remunerazione dei componenti del collegio sindacale. Si tratterebbe di una delibera necessitata dall’esigenza di riconoscere in qualche modo una retribuzione, non potendosi applicare lo statuto.

Tuttavia, la Corte di cassazione reputa la risposta a siffatto quesito (ossia se, in assenza di utilizzabilità pratica dei parametri contenuti nello statuto, l’assemblea possa supplire in altro modo nel quantificare il compenso) non decisiva nel caso di specie. Difatti, anche a voler ritenere la delibera assembleare invalida per contrarietà allo statuto, essa si sarebbe dovuta impugnare entro i termini previsti dalla legge. Il collegio sindacale non aveva invece provveduto ad alcuna impugnazione. Le statuizioni assembleari sono ormai vincolanti per i sindaci.

E se né lo statuto né l’assemblea determinano il compenso dei sindaci? In questo caso bisogna rivolgersi al giudice, il quale – a mente dell’art. 2233 c.c. – ha la funzione suppletiva di quantificare il compenso dei professionisti. Secondo Cass., 27 ottobre 2014, n. 22761, la misura del compenso dei componenti del collegio sindacale di società di capitali deve essere stabilita nell’atto costitutivo o deve essere fissata dall’assemblea, sicché – in mancanza di tale indicazione – va determinata dal giudice ex art. 2233 c.c.

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