Cass. civ., sez. I, 7 maggio 2026, n. 13228, Pres. Ferro – Est. Dongiacomo
[1] Esdebitazione del sovraindebitato incapiente.
Devono ritenersi suscettibili di ricorso per cassazione i decreti che decidano, nel contraddittorio delle parti, sulla domanda di esdebitazione proposta dal debitore in ragione della ritenuta sussistenza (o insussistenza) dei relativi presupposti di merito. Per contro, devono ritenersi non ricorribili per cassazione i decreti che, in ogni fase della procedura, si limitino a rilevare la mancanza di un requisito di ammissibilità o di procedibilità della domanda di esdebitazione.
CASO
[1] Un istituto di credito, che aveva concesso un mutuo ipotecario a favore di un soggetto poi divenuto inadempiente, avviava, nei confronti di quest’ultimo, un’azione espropriativa immobiliare conclusasi con l’aggiudicazione dell’immobile per un importo inferiore al debito. Per la parte residua, avviava successivamente una procedura di espropriazione forzata mobiliare presso terzi, conclusasi con un’ordinanza di assegnazione del credito nei confronti del terzo pignorato, il quale effettuava regolarmente i versamenti ancora dovuti alla banca procedente.
Il debitore esecutato presentava istanza di esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII, accolta dall’adito Tribunale di Ivrea.
Avverso tale decreto, l’istituto di credito proponeva reclamo, accolto dal Tribunale, il quale conseguentemente procedeva a revocare il provvedimento di esdebitazione.
Avverso il decreto del Tribunale, il debitore interponeva ricorso per cassazione per censurare, tramite l’unico motivo proposto, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 283 CCII e l’erroneità della decisione assunta.
SOLUZIONE
[1] Il provvedimento in commento, sotto il profilo in esame, giudica ammissibile il ricorso per cassazione proposto.
Sul punto, la Suprema Corte ricorda che, in materia di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto reiettivo del reclamo proposto avverso il provvedimento di rigetto dell’ammissibilità della proposta o del piano (ovvero avverso il provvedimento di accoglimento del reclamo avverso il decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio), trattandosi di decisione priva dei caratteri della decisorietà e definitività, inidonea a precludere la riproponibilità della domanda (cfr., per le procedure negoziali, Cass. n. 1869 del 2016; Cass. n. 20917 del 2017; Cass. n. 6516 del 2017; Cass. n. 4500 del 2018; Cass. n. 30534 del 2018; Cass. n. 27301 del 2022; per quella liquidatoria, Cass. n. 2461 del 2022, in motiv.; Cass. n. 11451 del 2025, in motiv.).
Per contro, sono ricorribili ai sensi dell’art. 111, 7°co., Cost. i provvedimenti resi in sede di reclamo avverso l’omologazione della proposta o il suo diniego, posto che essi integrano una decisione su diritti soggettivi contrapposti resa nel contraddittorio delle parti ed equipollente a un giudicato allo stato degli atti (Cass. n. 30529 del 2024; Cass. n. 34180 del 2024; Cass. n. 34288 del 2024): solo in tal caso, infatti, il decreto, reso all’esito di un procedimento che si svolge nel contraddittorio (anche solo potenziale) tra le parti, è dotato dei requisiti della decisorietà e della definitività, in quanto idoneo non solo ad incidere sui contrapposti diritti soggettivi delle parti ma anche ad incidervi (sia pur allo stato degli atti) con la particolare efficacia del giudicato, regolamentando in modo incontrovertibile, con provvedimento non suscettibile di distinta impugnazione, la dedotta situazione di sovraindebitamento (cfr. Cass. n. 30529 del 2024, in motiv.; Cass. n. 28013 del 2022; Cass. n. 22797 del 2023; Cass. n. 4451 del 2018).
Tali principi, secondo la Cassazione in esame, possono senz’altro valere anche nell’ipotesi, prevista dall’art. 283 CCII, di esdebitazione del debitore incapiente, con la conseguenza che: a) devono ritenersi suscettibili di ricorso per cassazione i decreti che (come quello in esame), decidano, nel contraddittorio delle parti, sulla domanda di esdebitazione proposta dal debitore in ragione della ritenuta sussistenza (o insussistenza) dei relativi presupposti di merito; b) devono ritenersi, invece, non ricorribili per cassazione i decreti che, in ogni fase della procedura, si limitino, per contro, a rilevare la mancanza di un requisito di ammissibilità o di procedibilità della domanda di esdebitazione.
QUESTIONI
[1] La questione di diretto interesse nella vicenda descritta è di carattere puramente processuale e attiene, nello specifico, all’ammissibilità stessa del ricorso per cassazione proposto avverso il decreto reso dal Tribunale all’esito del reclamo proposto contro il provvedimento di esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII, atteso che, sul punto, il testo normativo non contempla espressamente l’esperibilità di tale rimedio. La Cassazione, dunque, indaga la natura di tale provvedimento (che all’esito del reclamo abbia rigettato l’istanza di esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII), per verificare se lo stesso presenti i crismi della decisorietà e della definitività, tali da consentirne la ricorribilità in cassazione ex art. 111, 7°co., Cost.
Sul punto, occorre rilevare come la pronuncia si ponga in almeno parziale contrasto con la recente decisione di Cass. civ., 14 novembre 2025, n. 30108 (in www.ecnews.it, 9 marzo 2006, con nota di V. Baroncini, Esclusa l’esdebitazione ex art. 283 CCII per il fallito che non abbia usufruito dell’esdebitazione ex art. 142 l.fall.; e in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2026, 479 ss., con nota di V. Baroncini, Alcune questioni in materia di esdebitazione del sovraindebitato incapiente), la quale, in una situazione analoga (ma non completamente sovrapponibile) a quella occorsa nel caso in esame, aveva escluso la ricorribilità per cassazione del decreto, emesso all’esito del reclamo, di (conferma del) diniego dell’esdebitazione ex art. 283 CCII già pronunciato in prima istanza, negandone i crismi della definitività e decisorietà (in questo caso, essendo la decisione di rigetto dell’istanza di esdebitazione stata pronunciata sia in prima istanza, sia all’esito del reclamo, e pur essendo la decisione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto stata resa in relazione al decreto di rigetto emesso all’esito del reclamo, la relativa argomentazione, come subito si vedrà, pare – erroneamente – avere riguardo al decreto di rigetto emesso in prima istanza). Nel caso deciso dalla sentenza in epigrafe, invece, a una prima decisione di accoglimento dell’istanza di esdebitazione ex art. 283 CCII è conseguita una decisione di rigetto resa all’esito del reclamo: sicché, in questo caso, è solo della ricorribilità per cassazione del decreto di rigetto dell’istanza di esdebitazione ex art. 283 CCII reso all’esito del reclamo che si discute.
Occorre, dunque, spendere alcune parole circa la natura di quest’ultimo provvedimento, e il regime giuridico conseguentemente applicabile allo stesso (fermo che il decreto di rigetto emesso in prima istanza, come detto, è assoggettabile al rimedio del reclamo).
Per quanto riguarda l’attributo della decisorietà, entrambe le pronunce qui prese in considerazione si rifanno alla nozione adottata dagli arresti di Cass. civ., S.U., 27 dicembre 2016, n. 26989 e Cass. civ., S.U., 28 dicembre 2016, n. 27073, che hanno ravvisato tale natura nella circostanza per cui un determinato provvedimento sia emesso all’esito di un procedimento di natura contenziosa, che si svolga nel contraddittorio tra parti contrapposte.
Muovendo da tale nozione, però, mentre la pronuncia in epigrafe riconosce al decreto di diniego dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente natura decisoria (essendo stato reso, all’esito del reclamo, nel contraddittorio tra le parti), la decisione del 2025 (avendo però, ma erroneamente, riguardo al decreto di rigetto pronunciato in prima istanza) ha negato tale natura decisoria, trattandosi di provvedimento emesso senza l’instaurazione del contraddittorio con i creditori, solo differito e condizionato alla proposizione del reclamo ex art. 124 CCII ad opera dei creditori medesimi: dobbiamo dunque ritenere che, se il provvedimento del 2025 avesse (correttamente) argomentato prendendo in considerazione il decreto di rigetto emesso all’esito del reclamo, ne avrebbe parimenti affermato la natura decisoria.
Il ragionamento compiuto da entrambe le pronunce ripete, però, il medesimo “errore” commesso dalle Sezioni Unite del 2016 cui le stesse si ispirano, le quali pure avevano proceduto adottando una nozione di decisorietà incentrata più sulla struttura del procedimento (ossia, l’esplicazione del contraddittorio tra parti contrapposte), che sul contenuto del provvedimento emesso. Al contrario, una nozione (sia pur giurisprudenziale) di provvedimento decisorio dovrebbe essere esclusivamente fondata sul contenuto del provvedimento impugnato.
La mancanza, nella materia concorsuale, di una nozione siffatta, non può che portare all’insorgenza di incertezze e contrasti come quello appena evidenziato (chi scrive propende, comunque, per la decisorietà del provvedimento in commento, in considerazione dell’indubbia capacità dello stesso di incidere su diritti soggettivi).
È in punto di definitività del provvedimento, tuttavia, che le pronunce qui prese in considerazione appaiono effettivamente contrastanti. Mentre quella in commento, nel momento in cui ne ammette la ricorribilità per cassazione, evidentemente riconosce al provvedimento impugnato carattere definitivo, l’arresto del 2025 (apparentemente, questa volta, con riguardo al decreto di diniego dell’esdebitazione emesso all’esito del reclamo) aveva escluso tale attributo, in considerazione della possibilità per il sovraindebitato incapiente, di fronte a una statuizione di rigetto (nel caso di specie fondata sul difetto della meritevolezza, ossia un “presupposto di merito” cui la pronuncia in epigrafe ricollega, al contrario, l’esperibilità del ricorso ex art. 111, 7°co., Cost.), di riproporre liberamente l’istanza di accesso all’istituto dell’esdebitazione ex art. 283 CCII. In altri termini, la libera riproponibilità dell’istanza di esdebitazione ex art. 283 CCII, secondo la pronuncia del 2025, apparirebbe idonea a frapporsi alla possibilità di qualificare il provvedimento come definitivo, escludendo la sua ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost.
Anche a tale riguardo, alcune considerazioni appaiono meritevoli di svolgimento.
Anzitutto, non si può non ricordare, in quanto potenzialmente idonee a prestarsi anche al caso di specie, quelle interpretazioni più largheggianti secondo cui l’incidenza modificativa che il decorso del tempo sempre esercita sui diritti dei creditori farebbe sì che mai si potrebbe parlare di riproposizione della stessa domanda originariamente respinta, sì che mai, conseguentemente, si tratterebbe di vera non definitività del provvedimento.
Ancora, con riguardo a temi contigui si è altresì osservato che gli estremi della definitività ricorrerebbero pure quando la domanda rigettata sia da considerare riproponibile ma ciò sia, al contempo, causa di un inutile dispendio di attività processuali che potrebbe essere evitato ammettendo la possibilità di sottoporre a gravame il provvedimento che quel rigetto abbia disposto.
