Cass. civ., Sez. I, Ord., 30/07/2026, n. 24256
Parole chiave: fallimento – supersocietà di fatto – prescrizione – socio illimitatamente responsabile – registro delle imprese
Massima: “il termine annuale di decadenza per la dichiarazione di fallimento di cui all’art. 10 l.fall. decorre unicamente dalla cancellazione dal registro delle imprese e non si applica alla società di fatto, in quanto irregolare; ne consegue che l’estensione del fallimento alla c.d. supersocietà di fatto e al socio illimitatamente responsabile non è soggetta a limiti temporali legati alla cessazione dell’attività. L’accertamento dell’esistenza del vincolo sociale e dei relativi elementi presuntivi costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato”
Disposizioni applicate: art. 10 Legge Fallimentare – art. 147, co. 2, Legge Fallimentare – art. 174 Legge Fallimentare –
La vicenda trae origine dal giudizio di primo grado, nel quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato il fallimento di una supersocietà di fatto costituita tra due società a responsabilità limitata già fallite, ossia Profumerie Bellezza S.r.l. e Rocco Profumi 1964 S.r.l. (già Ellenne Wellness S.a.s.), e la signora A.A., dichiarando altresì il fallimento in ripercussione di quest’ultima quale socia illimitatamente responsabile, ai sensi dell’art. 147 l. fall.
La decisione si fondava su una serie di elementi sintomatici dell’esistenza dell’impresa comune, tra cui l’esercizio dell’attività nei medesimi locali e con le stesse insegne, cessioni d’azienda con corrispettivi non saldati, giroconti non giustificati, la copertura da parte di una società dei debiti dell’altra, nonché il rilascio di garanzie personali e reali da parte della signora A.A. a beneficio di finanziamenti concessi alle società
La Corte d’Appello di Napoli, investita del reclamo, ha confermato la sentenza di primo grado. La Corte territoriale ha respinto le eccezioni di tardività sollevate dalla reclamante e basate sul decorso del termine annuale dal fallimento della prima società, rilevando che la società di fatto costituisce un’entità autonoma e che le vicende patologiche dei singoli soci non comportano l’estinzione dell’impresa collettiva. Inoltre, i giudici di merito hanno ravvisato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del vincolo societario e dell’insolvenza della supersocietà, imputandole la totalità dei debiti contratti dalle società partecipanti nell’esercizio dell’attività d’impresa comune.
Contro la sentenza d’appello, A.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi. Con il primo motivo ha lamentato la violazione degli articoli 10 e 147 della legge fallimentare, sostenendo la tardività dell’iniziativa del curatore. Con il secondo e terzo motivo ha denunciato la nullità della motivazione e l’omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che le condotte contestate andavano ricondotte a mere dinamiche familiari, ad accordi di divisione ereditaria o a un gruppo orizzontale, senza alcuna prova di un fondo comune o dell’affectio societatis.
La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.
Con riguardo al primo motivo, i giudici di legittimità hanno ribadito un consolidato orientamento secondo cui il termine decadenziale di un anno dalla cessazione dell’attività previsto dall’articolo 10 della legge fallimentare decorre unicamente dalla cancellazione dal registro delle imprese. Trattandosi di un beneficio riservato ai soli imprenditori che hanno adempiuto all’onere formale dell’iscrizione, esso non si applica alle società irregolari o di fatto. Pertanto, l’estensione del fallimento alla supersocietà e al socio illimitatamente responsabile non soffre dei limiti temporali invocati dalla ricorrente.
In ordine al secondo e al terzo motivo, la Cassazione ne ha dichiarato l’inammissibilità.
La Corte ha chiarito che la motivazione del giudice d’appello risulta esente dai vizi denunciati e che le doglianze miravano a sollecitare un inammissibile riesame del materiale probatorio, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. È stato inoltre richiamato il principio della cosiddetta doppia conforme, che preclude il ricorso per omesso esame di fatti decisivi quando le decisioni di primo e secondo grado siano fondate sulle medesime ragioni di fatto. L’ordinanza si conclude con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite e con la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
