Cass. civ., sez. III, 31 marzo 2026, n. 7964 – Pres. Cirillo – Rel. Crivelli
Espropriazione mobiliare presso terzi – Accertamento dell’inesistenza di un obbligo del terzo pignorato nei confronti dell’esecutato – Violazione degli obblighi di custodia – Legittimazione a fare valere le conseguenze dannose – Creditore procedente – Insussistenza
Massima: “In tema di espropriazione mobiliare presso terzi, ove intervenga dichiarazione negativa del terzo detentore del bene pignorato e anche il relativo accertamento abbia esito comunque negativo, le conseguenze dannose della violazione degli obblighi di custodia incombenti sul medesimo ai sensi dell’art. 546 c.p.c. possono essere fatte valere dal titolare del bene stesso, ma non dal creditore procedente, la cui iniziativa esecutiva è rimasta infruttuosa”.
CASO
Il creditore di una somma di denaro pignorava l’imbarcazione che assumeva essere di proprietà del suo debitore e che si trovava ormeggiata nella darsena comunale.
Il comune, quale terzo pignorato, rendeva dichiarazione negativa, affermando che nella darsena comunale non erano presenti i documenti di proprietà dell’imbarcazione.
Promosso dal creditore procedente il giudizio di accertamento ai sensi dell’art. 548 c.p.c. (nella formulazione vigente prima delle modifiche introdotte dalla l. 228/2012), la domanda era respinta, in quanto non era stata fornita la prova della disponibilità del bene pignorato in capo al terzo, visto che il contratto di ormeggio non attribuisce all’ormeggiatore il possesso della cosa, ma solamente la sua custodia.
Poiché, nel frattempo, il debitore esecutato aveva continuato a utilizzare l’imbarcazione e l’aveva alfine sottratta, il creditore procedente agiva nei confronti del comune perché fosse accertata la sua responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di custodia e di vigilanza dei quali era stato investito a seguito del pignoramento.
Il Tribunale di Trani respingeva la domanda, con sentenza confermata all’esito del giudizio d’appello.
La pronuncia di secondo grado veniva impugnata mediante ricorso per cassazione.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che, in presenza di dichiarazione negativa resa a seguito di pignoramento eseguito ai sensi dell’art. 543 c.p.c. e quando anche gli accertamenti condotti per verificare l’esistenza di crediti o beni utilmente pignorabili abbiano dato esito negativo, il creditore pignorante non è legittimato a fare valere la violazione degli obblighi di custodia incombenti sul terzo pignorato, né ad avanzare nei suoi confronti pretese fondate sulla predetta violazione.
QUESTIONI
[1] Se, una volta eseguito il pignoramento presso terzi, l’esecuzione non può addivenire al suo esito fisiologico – ossia all’assegnazione della cosa pignorata o delle somme ricavate dalla sua vendita – per l’accertata inesistenza del suo oggetto, il creditore pignorante non è legittimato a contestare al terzo pignorato la violazione degli obblighi di custodia previsti dall’art. 546 c.p.c., dal momento che dei danni provocati alla res da detta violazione può eventualmente lamentarsi il suo proprietario o chi è titolare di diritti su di essa.
Così si è espressa la Corte di cassazione, in una fattispecie nella quale veniva in rilievo la condotta del debitore esecutato che, pendente l’esecuzione, aveva sottratto l’imbarcazione assoggettata a pignoramento nelle forme dell’espropriazione mobiliare presso terzi, perché ormeggiata presso la darsena comunale; è stato, dunque, confermato il rigetto della domanda del creditore, che aveva promosso l’esecuzione e aveva agito in giudizio per ottenere la condanna del comune – terzo pignorato – al risarcimento dei danni, nonostante il processo si fosse concluso infruttuosamente, essendo stato accertato che, in realtà, l’imbarcazione non era nella disponibilità dell’amministrazione comunale.
In linea generale, il terzo pignorato è assoggettato agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, a partire dal giorno in cui gli è notificato l’atto di pignoramento ai sensi dell’art. 543 c.p.c. e fino a quando, con l’emanazione dell’ordinanza di assegnazione, si conclude il processo esecutivo, salvo che questo si estingua anticipatamente (nel quale caso, gli obblighi di custodia vengono corrispondentemente meno).
Se il pignoramento ha per oggetto crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, gli obblighi di custodia di quest’ultimo si estendono:
- fino all’importo del credito precettato aumentato di euro 1.000,00, se il credito per il quale è stata promossa l’espropriazione forzata è di ammontare inferiore a euro 1.100,00;
- fino all’importo del credito precettato aumentato di euro 1.600,00, se il credito per il quale è stata promossa l’espropriazione forzata è di ammontare compreso tra euro 1.100,00 ed euro 3.200,00;
- fino all’importo del credito precettato aumentato della metà, se il credito per il quale è stata promossa l’espropriazione forzata è di ammontare superiore a euro 3.200,00.
Tali limiti sono stati introdotti per fare in modo che, anche quando siano stati azionati in via esecutiva crediti di importo contenuto, la somma che dev’essere accantonata e tenuta a disposizione in vista dell’adozione dei provvedimenti volti a definire il processo esecutivo sia ragionevolmente sufficiente per soddisfare le ragioni del creditore pignorante e coprire le spese occorrenti per radicare e coltivare pignoramento.
Qualora, pendente il processo esecutivo, il terzo adempia l’obbligazione nei confronti del debitore esecutato, egli resterà comunque obbligato a effettuare (nuovamente) il pagamento in favore del creditore assegnatario nella misura prevista dall’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c., stante l’inopponibilità di quello eseguito violando gli obblighi di custodia sanciti dall’art. 546 c.p.c.
Se il pignoramento, invece, ha per oggetto cose mobili, il terzo pignorato ha l’obbligo di conservarle in modo da renderne possibile la consegna all’acquirente o all’assegnatario, ovvero per consentirne la vendita coattiva.
In questo caso, dunque, i doveri del custode sono simili a quelli che debbono essere assolti in caso di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione immobiliare, essendo tesi ad assicurare l’integrità e la stessa esistenza in vita dei beni pignorati (anche se, in verità, il custode giudiziario di immobili è investito di una funzione non solo conservativa, ma anche propulsiva, volta, da un lato, a fare sì che dal bene siano tratte tutte le utilità che lo stesso è in grado di produrre attraverso una sua gestione proattiva e, dall’altro lato, ad assicurare che la vendita avvenga alle migliori condizioni possibili, nell’interesse tanto del ceto creditorio, che potrà così contare su una massa attiva più cospicua per soddisfare le proprie ragioni, quanto del debitore esecutato, che potrà conseguire un maggiore effetto esdebitatorio).
Qualora, a seguito della restituzione delle cose mobili pignorate al debitore o ad altro soggetto, il processo esecutivo divenga improseguibile per sopravvenuta mancanza del suo oggetto, il terzo è responsabile nei confronti del creditore per i danni – corrispondenti al valore che le cose avrebbero avuto alla data della loro vendita o assegnazione – subiti dal creditore pignorante, nonché del reato previsto dall’art. 388 c.p.
Se, invece, si tratta di danni causati da violazioni degli obblighi di custodia che riguardino, tuttavia, una cosa che non può considerarsi assoggettata a pignoramento per il fatto che non è di proprietà del debitore esecutato o, pur essendola, non si trova nella disponibilità del terzo destinatario della notifica dell’atto previsto dall’art. 543 c.p.c., nessuna pretesa potrà essere avanzata dal creditore.
È certamente vero, come osservato dalla Corte di cassazione, che in capo al terzo pignorato sussiste l’obbligo di custodia del bene staggito fino all’assegnazione o alla vendita del bene (in caso di dichiarazione positiva), ovvero fino a quando sia stata resa dichiarazione di quantità negativa e sia stata accertata l’insussistenza di un obbligo nei confronti dell’esecutato.
Il pignoramento presso terzi, infatti, integra una fattispecie a formazione progressiva, sicché il suo compimento si ha solo in presenza di una dichiarazione positiva del terzo o, in sua assenza, quando sia stata accertata l’esistenza di un suo obbligo nei confronti dell’esecutato.
In questi casi, interessato alla conservazione del bene è non solo il suo proprietario, ma anche il creditore pignorante, dal momento che l’eventuale sottrazione o dispersione del bene si riverbera in suo danno, determinando il venire meno dell’oggetto per mezzo del quale può ottenere soddisfazione – integrale o parziale – del proprio credito.
Se, al contrario, il pignoramento non può reputarsi perfezionato, perché è stata resa una dichiarazione di quantità negativa e gli accertamenti condotti hanno escluso la sussistenza di un diritto dell’esecutato sul bene pignorato e di un obbligo nei suoi confronti del terzo pignorato, l’unico soggetto titolato a pretendere l’adempimento degli obblighi custodiali è chi effettivamente vanta un diritto sulla cosa (sia egli il debitore esecutato o un diverso soggetto).
Affinché, dunque, possa essere affermata la responsabilità del terzo pignorato nei confronti del creditore procedente per avere consentito la dispersione o il danneggiamento del bene pignorato, è indispensabile che la serie procedimentale nella quale si compendia il pignoramento presso terzi si sia regolarmente perfezionata.
Il che non era avvenuto nella fattispecie sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità, visto che:
- il comune terzo pignorato aveva reso dichiarazione negativa;
- il giudizio di accertamento introdotto dal creditore procedente ai sensi dell’allora vigente art. 548 c.p.c. si era concluso con l’affermazione dell’insussistenza di un obbligo del terzo, sul presupposto che il contratto di ormeggio non aveva attribuito al comune, quale ente proprietario della darsena, il possesso dell’imbarcazione, ma la sola custodia.
In definitiva, il mancato perfezionamento del pignoramento, per effetto della combinazione di una dichiarazione negativa del terzo e di una statuizione di inesistenza in capo al terzo pignorato del possesso o della disponibilità della cosa assoggettata all’espropriazione, impedisce al creditore procedente di affermarsi titolare di un interesse giuridicamente rilevante all’adempimento degli obblighi di custodia scaturenti dall’art. 546 c.p.c. e di avanzare pretese che abbiano titolo nella loro violazione.
