Legato in sostituzione di legittima: la centralità della volontà testamentaria

Cass. civ., Sez. II, Ord., 17/06/2026, n. 2039

Massima:In tema di successione necessaria, ai fini della configurabilità del legato in sostituzione di legittima ex art. 551 c.c., è necessario che dal complessivo contenuto del testamento emerga la volontà del de cuius di soddisfare il legittimario mediante l’attribuzione di beni determinati, senza attribuirgli la qualità di erede. Tale intenzione non richiede l’impiego di formule sacramentali, ma deve risultare in modo certo e univoco dall’interpretazione della scheda testamentaria. La rinuncia al legato determina la pretermissione del legittimario e costituisce presupposto necessario per l’esercizio dell’azione di riduzione, mentre la reintegrazione della quota di riserva deve avvenire, in via ordinaria, in natura, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o il consenso delle parti.[1]

(Articoli di riferimento: 551 c.c.)

CASO

C.C. aveva disposto delle proprie sostanze con testamento pubblico. Nel testamento nominava la figlia A.A. quale erede universale, mentre attribuiva al figlio B.B., a titolo di legato, alcuni immobili.

Successivamente B.B. rinunciava al legato e conveniva in giudizio la sorella davanti al Tribunale di Genova, chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie poiché riteneva lesa la propria quota di legittima.

Il Tribunale di Genova, all’esito degli accertamenti istruttori, qualificava la disposizione testamentaria come legato in sostituzione di legittima e accoglieva la domanda; di conseguenza condannava A.A. a corrispondere al fratello una somma necessaria a reintegrare la quota di riserva lesa. Secondo il Tribunale, tale qualificazione emergeva chiaramente dalla volontà del testatore: l’aver istituito la figlia quale unica erede universale e attribuito al figlio soltanto un bene determinato a titolo di legato dimostrava l’intenzione di escludere quest’ultimo dalla successione ereditaria, soddisfacendolo esclusivamente mediante il legato.

In seguito A.A. impugnava la decisione del giudice di prime cure, ma la Corte d’Appello di Genova confermava integralmente la sentenza del Tribunale.

La Corte osservava, in particolare, che la lesione della quota di legittima risultava provata “per tabulas”, essendo pacifico che la figlia fosse stata istituita unica erede universale; inoltre,

il Tribunale aveva correttamente disposto la reintegrazione per equivalente in denaro, poiché era stato lo stesso legittimario a chiedere la reintegrazione sia in denaro sia, eventualmente, in natura, senza che la convenuta si fosse opposta o avesse indicato beni ereditari da attribuire in natura; il lascito in favore di B.B. doveva correttamente essere qualificato come legato in sostituzione di legittima e non in conto di legittima, poiché il testatore aveva inteso soddisfare il figlio esclusivamente mediante l’attribuzione di determinati beni, senza attribuirgli la qualità di erede, riservata invece alla sola figlia.

Avverso la sentenza d’Appello, A.A. proponeva ricorso per Cassazione.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello, affermando la correttezza della qualificazione del lascito disposto in favore di B.B. come legato in sostituzione di legittima.

Secondo la Suprema Corte, la volontà del testatore è emersa chiaramente dal complessivo contenuto del testamento: C.C., infatti, aveva istituito A.A. quale unica erede universale, attribuendo invece al figlio B.B. soltanto determinati beni a titolo di legato, senza chiamarlo all’eredità. Tale assetto testamentario ha manifestato inequivocabilmente l’intenzione di soddisfare il figlio esclusivamente mediante l’attribuzione di beni determinati, escludendolo dalla comunione ereditaria; tale volontà integra la fattispecie del legato in sostituzione di legittima prevista dall’art. 551 c.c..

Sul punto la Suprema Corte ha ribadito il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la configurabilità del legato in sostituzione di legittima non richiede l’impiego di formule sacramentali, essendo sufficiente che l’intenzione del testatore possa desumersi dal complessivo contenuto dell’atto. Si tratta di un accertamento interpretativo riservato al giudice di merito, il quale, ove sorretto da motivazione logica e coerente, non è sindacabile in sede di legittimità. Ne consegue l’inammissibilità della censura con cui la ricorrente sosteneva che il lascito dovesse essere qualificato come legato in conto di legittima, poiché tale doglianza si risolveva nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione del testamento rispetto a quella, del tutto plausibile, accolta dai giudici di merito.

Accertata la natura del legato, la Cassazione ha esaminato gli effetti della rinuncia operata da B.B. ai sensi dell’art. 551, secondo comma, c.c.. La rinuncia ha determinato la perdita del beneficio previsto dal testatore, consentendo al legittimario di agire in riduzione per conseguire la quota di riserva. Poiché l’unica erede universale era la sorella A.A., la rinuncia al legato ha comportato la totale pretermissione di B.B. dalla successione, con la conseguenza che la lesione della legittima risultava evidente “per tabulas”. In una simile situazione il legittimario non è tenuto a dimostrare analiticamente l’entità economica della lesione, essendo sufficiente allegare la propria esclusione dall’eredità, mentre la misura della quota spettante discende direttamente dalle norme che disciplinano la successione necessaria. La Corte ha precisato, infatti, che l’onere probatorio gravante sul legittimario che propone l’azione di riduzione non può essere inteso nel senso di imporre la preventiva quantificazione monetaria della lesione, ma richiede soltanto l’allegazione di elementi patrimoniali idonei a rendere verosimile la violazione della quota di riserva; nelle ipotesi di totale pretermissione tale onere risulta ulteriormente attenuato, poiché è la stessa legge a determinare la misura minima spettante al legittimario.

Diversa conclusione è stata invece raggiunta con riguardo alle modalità di reintegrazione della legittima. Su tale punto la Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso, affermando che la Corte d’Appello ha erroneamente disposto la reintegrazione mediante il pagamento di una somma di denaro senza verificare, in via prioritaria, la possibilità della reintegrazione in natura. La Cassazione ha richiamato il consolidato principio secondo cui l’accoglimento dell’azione di riduzione determina l’inefficacia delle disposizioni testamentarie lesive e il conseguente subentro del legittimario nella comunione ereditaria, ovvero nella comunione relativa ai beni oggetto delle attribuzioni specifiche. Pertanto, la reintegrazione della quota di riserva deve avvenire, di regola, mediante attribuzione dei beni ereditari, mentre la reintegrazione per equivalente in denaro costituisce un’eccezione, ammissibile soltanto nei casi previsti dalla legge o quando vi sia il consenso delle parti.

QUESTIONI

Tra le questioni esaminate dalla Suprema Corte merita particolare attenzione quella concernente il legato in sostituzione di legittima, la cui disciplina viene in rilievo ai fini della soluzione della controversia e che, pertanto, è opportuno richiamare.

Com’è noto, ai sensi dell’art. 536 c.c. ai legittimari è tendenzialmente riservata una quota del patrimonio ereditario che il testatore non può comprimere oltre i limiti consentiti dalla legge. Nell’ambito della successione necessaria, tuttavia, il codice contempla due diverse figure di legato destinate ad incidere sulla posizione del legittimario: il legato in conto di legittima (art. 552 c.c.) e il legato in sostituzione di legittima (art. 551 c.c.).

Il primo costituisce un’attribuzione imputabile alla quota di riserva, concorrendo alla sua formazione senza incidere sulla vocazione ereditaria del beneficiario: il legittimario, infatti, conserva la qualità di erede e il bene oggetto del legato rappresenta semplicemente un’anticipazione o una diversa modalità di soddisfacimento della quota ad esso spettante.

Diversa è, invece, la funzione del legato in sostituzione di legittima, istituto introdotto dal codice civile del 1942 e sconosciuto al codice del 1865: attraverso tale disposizione il testatore intende soddisfare le ragioni del legittimario mediante l’attribuzione di uno o più beni determinati, senza tuttavia conferirgli la qualità di erede; il legittimario viene così escluso dalla vocazione ereditaria universale o a titolo di quota e riceve, in sua vece, una vocazione a titolo particolare. In questa seconda ipotesi, la volontà del testatore si manifesta normalmente mediante l’istituzione di altri soggetti quali eredi, accompagnata dall’attribuzione al legittimario di un legato destinato a sostituire integralmente i diritti che gli competerebbero quale successore necessario; per tale ragione il legato in sostituzione di legittima viene tradizionalmente qualificato anche come legato privativo, poiché mira a impedire l’acquisto della qualità di erede da parte del legittimario, pur soddisfacendone le ragioni successorie.

Sotto il profilo strutturale, pertanto, l’art. 551 c.c. attribuisce al legittimario beneficiario del legato un diritto di scelta tra due alternative tra loro incompatibili.

Egli può, anzitutto, conseguire il legato, aderendo alla volontà del testatore. In tal caso, il beneficiario conserva la qualità di legatario, senza acquistare quella di erede, con la conseguenza che resta estraneo alla comunione ereditaria eventualmente instauratasi tra gli altri successori e, pertanto, non può esercitare i diritti che presuppongono tale qualità, primo fra tutti quello di domandare la divisione dell’eredità. Inoltre, l’accettazione del legato comporta, quale regola generale, la perdita del diritto di chiedere un’integrazione della quota di riserva qualora il valore dell’attribuzione risulti inferiore a quello della legittima spettantegli per legge, salvo che il testatore abbia espressamente previsto la facoltà di conseguire un supplemento, come consentito dall’art. 551, secondo comma, c.c..

In alternativa, il legittimario può rinunciare al legato. La rinuncia determina la sua pretermissione dalla successione testamentaria e costituisce il presupposto necessario per l’esercizio dell’azione di riduzione, mediante la quale egli può ottenere la reintegrazione della quota di riserva e, in caso di accoglimento della domanda, conseguire la qualità di erede.

La scelta tra il conseguimento del legato e la sua rinuncia integra una manifestazione di autonomia negoziale rimessa esclusivamente al legittimario e produce effetti irrevocabili, in quanto ciascuna delle due opzioni determina un diverso assetto della successione e della posizione giuridica del beneficiario.

Qualora il legittimario intenda conseguire il legato sostituto, uno dei profili maggiormente dibattuti concerne l’incidenza di quest’ultimo sulla determinazione della quota di riserva e, più in generale, il rapporto tra tale attribuzione e la porzione indisponibile dell’asse ereditario.

Un primo orientamento, prevalente in dottrina, riteneva che il legato costituisse una diversa modalità di soddisfacimento della legittima e dovesse, pertanto, essere imputato direttamente alla quota riservata. Secondo una diversa impostazione, invece, l’accettazione del legato comportava il mancato acquisto della qualità di erede e, conseguentemente, l’esclusione del beneficiario dalla successione necessaria, con la conseguenza che il legato avrebbe dovuto gravare esclusivamente sulla quota disponibile.

La disciplina vigente induce ad accogliere la prima soluzione: l’art. 536 c.c., pur continuando a riservare ai legittimari una quota di eredità, non impone infatti di identificare necessariamente la tutela del legittimario con l’acquisto della qualità di erede; il sistema delineato dal codice del 1942 ammette che la posizione del legittimario possa essere soddisfatta anche mediante un’attribuzione a titolo particolare, come conferma espressamente l’art. 551 c.c.. Ne consegue che il legittimario destinatario di un legato sostitutivo, pur non acquistando la qualità di erede, non perde la propria qualità di legittimario: fino a quando il legato non venga rinunciato, egli continua ad essere titolare della posizione soggettiva riconosciutagli dalla legge e, proprio per tale ragione, deve essere computato ai fini della determinazione delle quote di riserva.

In questa prospettiva assume particolare rilievo il terzo comma dell’art. 551 c.c., secondo cui il legato in sostituzione di legittima grava sulla porzione indisponibile. Il termine “gravare” deve essere inteso nel senso di imputare il valore del legato alla quota riservata, confermando che il legislatore considera tale attribuzione non come una liberalità aggiuntiva, bensì come una diversa modalità di attuazione della legittima. Cambia, dunque, il titolo dell’acquisto, che è particolare anziché universale, ma resta immutata la funzione economico-giuridica dell’attribuzione. Pertanto il legittimario tacitato continua a concorrere nella determinazione della quota di riserva complessiva.

L’inquadramento del legato sostitutivo quale modalità di soddisfacimento della legittima assume rilievo anche sotto il profilo applicativo. L’art. 551 c.c. disciplina espressamente l’ipotesi in cui il valore del legato ecceda la quota di riserva, stabilendo che l’eccedenza grava sulla quota disponibile e, ove questa risulti insufficiente, resta soggetta all’azione di riduzione promossa dagli altri legittimari.

Più complessa è, invece, l’ipotesi inversa, nella quale il valore del legato sia inferiore alla quota di riserva spettante al beneficiario. In tale caso la soluzione dipende dalla struttura della riserva prevista dalla legge. Quando la quota è collettiva, come per i figli o gli ascendenti, la differenza permane all’interno della quota riservata alla medesima categoria e si riflette a vantaggio degli altri appartenenti a quella classe che siano stati istituiti eredi. Diversamente, i legittimari totalmente pretermessi non possono beneficiare di tale differenza, poiché la loro tutela è affidata esclusivamente all’azione di riduzione, che consente di conseguire soltanto la quota di riserva spettante per legge.

Ulteriore questione riguarda il rapporto tra il legato in sostituzione di legittima e l’eventuale partecipazione del beneficiario alla successione ereditaria.

Secondo l’impostazione tradizionale, il legato sostitutivo presuppone la volontà del testatore di escludere il legittimario dalla comunione ereditaria mediante l’attribuzione dell’intero asse ad altri soggetti. Qualora, invece, il testatore lasci volontariamente una parte dell’eredità devoluta alla successione legittima, consentendo anche al beneficiario del legato di concorrervi, verrebbe meno la funzione sostitutiva della disposizione, che dovrebbe essere riqualificata come legato in conto di legittima.

Un diverso orientamento ritiene, invece, che il legato possa conservare la propria natura sostitutiva anche quando il legittimario acquisti ulteriori diritti successori per effetto della successione legittima o di altre disposizioni testamentarie, purché rimanga ferma la volontà del testatore di escluderlo dall’acquisto della qualità di erede in relazione alla quota di riserva.

In ogni caso, la soluzione deve essere ricercata attraverso l’interpretazione della volontà testamentaria.

Qualora invece il legittimario non intenda conseguire il legato sostitutivo, egli dovrà necessariamente rinunciarvi. La rinuncia costituisce il presupposto necessario per l’esercizio dell’azione di riduzione e consente al legittimario pretermesso di conseguire la qualità di erede. Sotto questo profilo emerge una delle principali differenze rispetto al legato in conto di legittima: mentre quest’ultimo non incide sulla vocazione ereditaria del beneficiario, il legato in sostituzione di legittima impedisce l’acquisto della qualità di erede, che potrà essere conseguita soltanto mediante la preventiva rinuncia al legato e il successivo esperimento dell’azione di riduzione. La rinuncia è, in linea generale, un atto a forma libera, salvo che il legato abbia ad oggetto beni immobili, nel qual caso trovano applicazione le ordinarie regole in materia di forma e pubblicità.

Venendo ai presupposti che consentono di qualificare un legato come sostitutivo della legittima (profilo che assume rilievo centrale anche nella pronuncia in esame), l’elemento caratterizzante della fattispecie è rappresentato dalla volontà del testatore di escludere il legittimario dalla successione ereditaria, soddisfacendone tuttavia le ragioni mediante un’attribuzione a titolo particolare. La disposizione testamentaria realizza così una forma di pretermissione volontaria, in quanto il legittimario non viene chiamato all’eredità ma riceve un bene determinato destinato a sostituire integralmente i diritti che gli sarebbero spettati quale successore necessario. Sotto tale profilo, il legato in sostituzione di legittima svolge una funzione in senso lato privativa, poiché impedisce al beneficiario l’acquisto della qualità di erede, salva la facoltà di rinunciare al legato e di agire successivamente in riduzione.

La centralità della volontà testamentaria trova la propria giustificazione nella funzione stessa dell’istituto, che costituisce espressione dell’autonomia privata mortis causa. Attraverso il legato sostitutivo, infatti, il testatore può perseguire una pluralità di interessi meritevoli di tutela, tanto di carattere soggettivo – quali, ad esempio, l’intento di evitare la partecipazione di un determinato legittimario alla comunione ereditaria – quanto di carattere oggettivo, come l’esigenza di preservare l’unitarietà di determinati beni o di evitare un eccessivo frazionamento del patrimonio ereditario.

Proprio perché l’istituto si fonda essenzialmente sulla volontà del de cuius, la distinzione tra legato in sostituzione di legittima e legato in conto di legittima si risolve in una tipica quaestio voluntatis. L’interprete è chiamato ad accertare se il testatore abbia inteso soddisfare integralmente il legittimario mediante l’attribuzione del bene determinato, escludendolo dalla successione ereditaria e precludendogli, in caso di accettazione del legato, la possibilità di chiedere un’integrazione della quota riservata, ovvero se abbia semplicemente disposto un’attribuzione da imputare alla futura quota di legittima, lasciando immutata la vocazione ereditaria del beneficiario.

Qualora tale intento sostitutivo non emerga con sufficiente chiarezza, il legato deve essere qualificato in conto di legittima, atteso che la natura eccezionale della disciplina prevista dall’art. 551 c.c. impone che la volontà di escludere il legittimario dall’eredità sia desumibile in modo certo.

In questa prospettiva si colloca il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la configurabilità del legato in sostituzione di legittima presuppone una manifestazione univoca della volontà testamentaria. Tale volontà, tuttavia, non richiede formule sacramentali né particolari espressioni tipiche. Ciò che rileva è il dato sostanziale ricavabile dal complessivo contenuto della scheda testamentaria, dal quale deve emergere con certezza l’intenzione del de cuius di soddisfare il legittimario mediante beni determinati senza chiamarlo all’eredità.

Ne consegue che l’accertamento della natura del legato costituisce un’attività eminentemente interpretativa, da svolgersi secondo i criteri generali dettati in materia di interpretazione del testamento. L’intenzione del testatore deve risultare dalla stessa scheda testamentaria, sia attraverso una dichiarazione espressa sia mediante una lettura sistematica delle disposizioni in essa contenute, non potendo invece essere ricercata in elementi estranei all’atto di ultima volontà.

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Bibliografia

  • OMNIA-Trattati giuridici, Successioni e donazioni diretto da IACCARINO, Milano, 2023
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2023
  • GENGHINI-CARBONE, Le successioni per causa di morte, Vicenza, 2022
  • MENGONI, Successioni per causa di morte, Parte speciale – Successione necessaria, Milano 1999
  • GUOLI, Successioni: no alla reintegrazione in denaro se l’erede restituisce i beni in natura, Il Quotidiano Giuridico di One legale, 3/7/2026
  • Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, art. 551 c.c. – Legato in sostituzione di legittima, su One legale
  • CIAN-TRABUCCHI, Commentario breve al codice civile, art. 551, Milanofiori Assago, 2016
  • Cass. civ., 15 giugno 1989, n. 5918
  • Cass. civ., 26 maggio 1998, n. 5232
  • Cass. Civ., 29 luglio 2005, n. 16083
  • Cass. civ., 165 marzo 2006, n. 5779
  • Trib. Monza, 7 marzo 1985

[1] Massima da noi redatta.

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