L’assenza della certificazione del cancelliere può davvero disattivare la forza del giudicato esterno?

Cass., Sez. Trib., ord., 11 maggio 2026, n. 13651 Pres. Stalla – Rel. Candia

Giudicato esterno – Accertamento e prova – Certificazione cancelliere – Oneri probatori delle parti (c.p.c. 324, 327; disp. att. c.p.c. 124; c.c. 2697, 2909)

[1] La Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, relativa all’accertamento e alla prova del giudicato esterno e, in particolare, se la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. costituisca l’unica modalità per dimostrarlo oppure se la prova di tale circostanza fattuale (esistenza di una pronuncia giudiziale, non impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione) sia libera, nel senso che possa essere altrimenti dimostrata.

CASO

[1] I fatti di causa possono essere brevemente riassunti come segue.

Oggetto della controversia è la cartella di pagamento con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedeva alla ricorrente L.B. il pagamento della somma di € 336.275,74 per l’imposta di registro applicata sulla sentenza n. 18247/2006 emessa dal Tribunale di Roma, che aveva condannato vari Ministeri al versamento della somma di 11.103,82 € a favore di ciascuna delle centosessantadue parti che avevano partecipato al giudizio, tra cui, appunto, la ricorrente.

Soccombente in primo grado avanti alla Commissione tributaria provinciale di Catania, ADER proponeva appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che accoglieva il gravame, in quanto: i) l’avviso di liquidazione presupposto era stato impugnato e deciso con sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 218/63/2011, da ritenersi cosa giudicata – non avendo la ricorrente dimostrato di averla impugnata – e dovendo così ritenersi inammissibile il ricorso introduttivo (che non conteneva censure concernenti vizi propri della cartella impugnata); ii) i documenti, pur prodotti tardivamente in primo grado, potevano essere utilizzati per la decisione di appello, essendo acquisiti al fascicolo di ufficio; iii) la cartella di pagamento era stata compiutamente motivata secondo le prescrizioni ministeriali, riportando le voci di credito, seppur in forma sintetica.

L’originaria ricorrente L.B. ricorreva dunque per cassazione avverso la predetta decisione di secondo grado, affidando la sorte dell’impugnazione a otto motivi, tra cui, per quanto qui di interesse, quello relativo alla lamentata violazione degli artt. 2697 c.c. e 7 d.lgs. n. 546/1992, per avere il giudice d’appello dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, ritenendo assolto l’onus probandi gravante su ADER circa l’esistenza di un giudicato sulla questione, pur in assenza della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. e articolando invero la propria valutazione sulla base di un accertamento fattuale, nonché, per avere invertito contra legem l’onere della prova riguardo al passaggio in giudicato della suddetta sentenza, ritenendolo incombente sulla contribuente stessa.

SOLUZIONE

[1] La Sezione tributaria della Cassazione ha ravvisato l’opportunità di rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite, considerato che, relativamente all’accertamento e alla prova del giudicato esterno, si registrano diversi orientamenti nelle varie sezioni della Corte.

In particolare, convivono plurimi indirizzi circa la questione se l’esistenza di un giudicato esterno sul perimetro della lite possa essere provato esclusivamente tramite la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., oppure anche attraverso altre libere modalità dimostrative.

QUESTIONI

[1] Il giudicato è concepito come accertamento irretrattabile di quanto statuito in una sentenza, il cui effetto si dirige ex art. 2909 c.c. verso le parti di tale giudizio (e, per derivazione, verso i loro eredi o aventi causa) imprimendo un vincolo che impedisce a tali soggetti di ridiscutere o ridefinire la lite, ciò all’evidente fine di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e garantire la stabilità delle decisioni (v. PUGLIESE, Giudicato civile, in ED, XVIII, Milano, 1968, p. 826).

Il giudicato produce dunque un effetto impeditivo e preclusivo alla cognizione del secondo giudice adìto (laddove chiaramente le questioni riproposte rientrino nell’ambito oggettivo del giudicato), il quale si trova vincolato, per i motivi detti sopra, alla precedente decisione, anche ove errata (in coerenza con il noto brocardo “res iudicata falsum in verum mutat”), imponendosi così l’emissione di una sentenza in rito declaratoria del difetto di un presupposto processuale (v. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, I, Torino, 2017, p. 121).

Su tali presupposti si inserisce la questione oggetto dell’ordinanza interlocutoria in esame, che propone di rimettere alle Sezioni Unite la questione del modo in cui l’autorità di giudicato può essere fatta valere in un diverso giudizio attraverso la c.d. eccezione di giudicato.

Nella suddetta ordinanza, la Corte richiama ben cinque indirizzi giurisprudenziali sul tema.

Un primo orientamento giurisprudenziale, risalente e ritenuto superato, riteneva che la prova del passaggio in giudicato della pronuncia potesse darsi per acquisita in difetto di impugnazione della stessa entro un anno dal suo deposito, indipendentemente dall’apposizione da parte del cancelliere della formula esecutiva ed essendo dunque il giudice libero di rilevare e valutare d’ufficio il giudicato esterno (Cass., sez. I, 26 maggio 1971, n. 1554).

Ancora, per una seconda opinione giurisprudenziale, comunque minoritaria, la parte che eccepisce l’esistenza di un giudicato esterno fra le parti assolve al proprio onere probatorio con la produzione della sentenza interessata anche senza la formale attestazione del cancelliere, mentre grava sulla controparte che contesta tale circostanza l’onere di dimostrare la pendenza del giudizio di impugnazione attraverso la produzione del relativo atto e della certificazione attestante la pendenza stessa (Cass., sez. I, 20 febbraio 1998, n. 1833).

Si registra poi un ulteriore indirizzo giurisprudenziale per cui la parte che eccepisce il giudicato esterno non avrebbe l’onere di allegazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. solamente nel caso in cui la controparte ammetta esplicitamente l’intervenuta formazione del giudicato eccepito (Cass., sez. I, 01 marzo 2018, n. 4803).

Quanto all’orientamento giurisprudenziale più tradizionale (che si rifà a una logica “privatistica”), invece, la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di fornire la prova della relativa formazione, da soddisfare producendo la sentenza corredata della relativa certificazione del cancelliere ex art. 124 disp. att. c.p.c., essendo necessaria la certezza di ciò, e tanto a prescindere dall’esistenza o meno di contestazioni avversarie, la cui assenza risulterebbe a tali fini neutra, non essendo equiparabile a un’implicita ammissione (Cass., S.U, 19 luglio 1999, n. 460; Cass., sez. I, 21 settembre 2006, n. 20438; Cass., sez. III, 23 agosto 2018; Cass., sez. III, 28 dicembre 2023, n. 36258). In questo senso, l’attestazione del cancelliere costituirebbe mezzo di prova indispensabile ai fini della corretta deduzione del giudicato all’interno del giudizio, dovendosene conseguentemente escludere la rilevabilità ex officio.

Secondo diversa opinione, invero, il giudicato esterno sarebbe rilevabile d’ufficio anche nell’ipotesi in cui manchi la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., ben potendosi ritenere che lo stesso non costituisca patrimonio esclusivo delle parti, viceversa rispondendo all’interesse pubblico di evitare il sorgere di un contrasto tra giudicati di segno opposto (Cass., sez. V, 24 maggio 2022, n. 16695). La logica pubblicistica dell’istituto, volto a garantire la certezza del diritto, porterebbe infatti a configurare ritenere il giudicato come oggetto di eccezione in senso lato (v. CHIOVENDA, Principi di diritto processuale civile, Napoli, 1980, 914; VALCAVI, Sulla rilevabilità d’ufficio dell’eccezione di cosa giudicata, in RDPr, 1953, II, 163 ss.) e comunque sempre passibile di accertamento anche in assenza della certificazione di cancelleria.

Quest’ultimo orientamento troverebbe anche un riscontro positivo nell’art. 39, I, c.p.c., laddove dispone che il giudice, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza (patologica) e la cancellazione della causa dal ruolo. Tra litispendenza e giudicato sussisterebbe infatti una sorta di rapporto di continenza e, dunque, sarebbe incompatibile con la mens legis della predetta norma imporre il rilievo d’ufficio se la lite si trova in itinere e, al contrario, negarlo al giudice che ha conosciuto del fatto che un altro magistrato ha già definito le questioni contese nel giudizio davanti a lui in modo irreversibile (Cass. Sez. lav., 23 ottobre 1995, n. 11018).

Con specifico riferimento alla prova del passaggio in giudicato della sentenza, l’ordinanza in commento prosegue, attraverso il richiamo ad altri precedenti, mettendo in evidenza come, in realtà, la certificazione del cancelliere di cui all’art. 124, disp. att., c.p.c. non è una prova legale dell’esistenza (o dell’inesistenza) del giudicato, in quanto il cancelliere attesta la mancanza (o la presenza) di impugnazioni nei termini di legge.

Tuttavia, ciò non esclude con certezza la formazione del giudicato, in quanto, da un lato, anche in presenza di detta certificazione, in alcune ipotesi la legge consente il superamento del termine per proporre impugnazione (v. artt. 153 e 328 c.p.c.), nonché, dall’altro, è possibile che il cancelliere attesti l’avvenuta proposizione dell’impugnazione, che tuttavia non abbia impedito la formazione del giudicato esterno (come nel caso in cui vengano impugnati solo alcuni capi della sentenza – impugnazione parziale soggettiva ex art. 329 c.p.c. –, oppure laddove l’impugnazione sia proposta solo da alcune parti in cause scindibili – impugnazione parziale soggettiva ex art. 332 c.p.c. –).

Sulla scorta di quanto da ultimo richiamato, la certificazione del cancelliere ex art. 124 disp. att. c.p.c. potrebbe dunque non essere l’unico mezzo di prova utilizzabile al fine di dimostrare la formazione del giudicato esterno, anche considerato il testo della disposizione, che ciò non stabilisce, nonché il principio di libertà della prova, che permea l’intero sistema processuale, passibile di compressione solo in presenza di una espressa previsione di legge.

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