Massima: “La liquidazione equitativa, anche nella sua forma c.d. “pura”, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto; sicché, pur nell’esercizio di un potere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento”.
CASO
Appare doverosa una premessa da un punto di vista epistemologico, poiché la liquidazione equitativa del danno segna il punto di corretto equilibrio tra la prova che deve fornire l’attore ed il giudizio valutativo del magistrato secondo per l’appunto “un prudente contemperamento di vari fattori”, come insegna questo precedente della Suprema Corte.
Tizia conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la società Gamma S.p.A., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del furto di preziosi verificatosi nella notte tra il 17 e il 18 novembre 2012, per un importo pari a € 150.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta equa dal giudice.
A sostegno della domanda, l’attrice rappresentava di aver acquistato un biglietto per un posto singolo in “vettura letto classica” sul treno della società Gamma, optando per tale sistemazione in ragione delle specifiche garanzie di sicurezza pubblicizzate dal vettore, tra cui videosorveglianza, vigilanza notturna del personale addetto e condizioni di “sicurezza e privacy”, elementi che giustificavano un costo del servizio significativamente superiore rispetto alle altre classi.
Una volta salita a bordo del treno, tuttavia, le veniva comunicato dal personale ferroviario che, a causa di un guasto tecnico alla carrozza originariamente assegnata, sarebbe stata trasferita in una cuccetta di tipo “C4 confort”, priva dei medesimi standard di sicurezza e dei sistemi di videosorveglianza previsti per il posto assegnato.
L’attrice deduceva di aver manifestato immediatamente il proprio dissenso rispetto al cambio di sistemazione e di aver comunque adottato autonome cautele, occultando sotto il soprabito la borsa contenente i preziosi e chiudendo la porta della cabina. Al risveglio, tuttavia, constatava la sottrazione della cartella nella quale custodiva numerosi gioielli di particolare pregio, in parte di provenienza ereditaria e appartenenti a note maison di alta gioielleria.
La cabina risultava aperta e priva di segni di effrazione; circostanza confermata, secondo la prospettazione attorea, anche dal fatto che il controllore era entrato al mattino senza bussare. Il personale di bordo, inoltre, si sarebbe reso concretamente disponibile solo in prossimità dell’arrivo del convoglio alla stazione, senza adottare alcuna iniziativa immediata finalizzata all’individuazione del responsabile o all’ispezione dei bagagli dei passeggeri.
Costituitasi in giudizio, Gamma S.p.A. eccepiva l’inapplicabilità della disciplina di cui agli artt. 1783 e ss. c.c., deducendo altresì il concorso di colpa dell’attrice, per non aver affidato i beni in custodia al vettore e contestando la prova del valore dei preziosi asseritamente sottratti.
All’esito dell’istruttoria testimoniale — nel corso della quale venivano escusse la figlia e la cognata dell’attrice, le quali confermavano che la Tizia. aveva portato con sé l’intero portagioie per evitare di lasciarlo incustodito presso l’abitazione, fornendo altresì indicazioni dettagliate circa la tipologia dei beni — il Tribunale accoglieva la domanda. In particolare, il giudice di primo grado assimilava il gestore delle carrozze letto alla figura dell’albergatore ai sensi dell’art. 1786 c.c. e condannava la convenuta al pagamento della somma di € 120.000,00 a titolo di danno patrimoniale, liquidato equitativamente, rigettando invece la domanda relativa al danno non patrimoniale.
Avverso tale decisione proponeva appello Gamma S.p.A., contestando, da un lato, l’ammissibilità delle prove testimoniali assunte e, dall’altro, la quantificazione del danno ritenuta priva di adeguati riscontri concreti. Tizia spiegava appello incidentale, insistendo per l’ammissione di una consulenza tecnica medico-legale finalizzata all’accertamento del danno non patrimoniale, nonché di una consulenza estimativa sui beni sottratti e del giuramento suppletorio, al fine di determinarne il valore.
Con sentenza n. 5247/2024, la Corte d’Appello di Roma confermava la responsabilità di Gamma S.p.A., ravvisando un inadempimento contrattuale aggravato da grave carenza nell’attività di vigilanza. Tuttavia, accoglieva il motivo di gravame relativo alla quantificazione del danno.
Pur riconoscendo l’oggettiva difficoltà di fornire una prova rigorosa del valore dei gioielli rubati e pur rigettando le richieste istruttorie avanzate dall’appellata, la Corte riteneva non corretta la liquidazione operata dal Tribunale, giudicando il relativo importo privo di sufficienti elementi oggettivi di riscontro. Conseguentemente, riformava la sentenza di primo grado, rideterminando il risarcimento in via forfettaria nella misura di € 20.000,00. Veniva inoltre respinto l’appello incidentale concernente il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale, ritenuto non adeguatamente provato.
Avverso la sentenza della Corte territoriale Tizia ha quindi proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi e successivamente illustrato con memoria difensiva. Ha resistito con controricorso Gamma S.p.A.
La causa veniva fissata per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, cassava la sentenza della Corte d’Appello di Roma, cui rinviava la causa affinchè decidesse in diversa composizione anche sulle spese del giudizio di legittimità
QUESTIONI
Con il primo motivo di ricorso, la parte ricorrente lamentava la violazione e l’erronea applicazione degli artt. art. 1226 c.c. e art. 2697 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., contestando la decisione della Corte d’Appello nella parte in cui rideterminava in misura sensibilmente inferiore il risarcimento riconosciuto in primo grado.
Secondo la prospettazione della ricorrente, la riduzione dell’importo — passato da € 120.000,00 a €20.000,00 — sarebbe avvenuta in modo del tutto immotivato, senza che il giudice di secondo grado avesse chiarito il percorso argomentativo seguito per giungere a tale conclusione. La censura si incentra, in particolare, sull’utilizzo del criterio equitativo: pur avendo la Corte confermato la sussistenza del danno e ritenuto ammissibili sia le prove testimoniali sia quelle fotografiche ai fini dell’accertamento dei beni preziosi sottratti e del relativo valore, essa avrebbe fatto ricorso al potere di liquidazione equitativa non già per superare le oggettive difficoltà nella precisa quantificazione del pregiudizio, bensì per ridurre in maniera drastica l’ammontare già liquidato dal Tribunale.
Ad avviso della ricorrente, tale operazione si sarebbe risolta in un uso improprio del potere equitativo, trasformato da strumento volto a garantire una congrua determinazione del danno in mezzo per comprimere in misura rilevante il ristoro dovuto, con conseguente compromissione del principio di integrale effettività del risarcimento.
La ricorrente sosteneva che la decisione fosse ulteriormente viziata per avere la Corte d’Appello escluso sia la C.T.U. estimatoria sia il giuramento suppletorio, richiesti per ancorare la liquidazione equitativa a parametri oggettivi di mercato sulla base delle fotografie in atti. In tal modo, il giudice avrebbe finito per imputare alla parte appellata una carenza probatoria che esso stesso aveva contribuito a determinare, non esercitando i propri poteri istruttori. Veniva inoltre dedotta l’omessa pronuncia, poiché la Corte territoriale non avrebbe considerato, ai fini della quantificazione del danno, né la denuncia penale né le ulteriori istanze istruttorie proposte per accertarne l’effettiva entità.
Il motivo veniva ritenuto fondato. La Corte di Cassazione rilevava che la Corte d’Appello, pur avendo correttamente rivisto la liquidazione del primo giudice, ritenuta basata sulle sole stime unilaterali della ricorrente, ha poi determinato l’importo di € 20.000,00 senza indicare i criteri seguiti.
La liquidazione equitativa prevista dall’art. 1226 c.c. può colmare le difficoltà di prova, ma deve comunque fondarsi sugli elementi emersi in giudizio. Nel caso di specie, la Corte aveva riconosciuto la sottrazione di beni di pregio, comprovata da certificati e fotografie, ma liquidava il danno in via forfettaria senza spiegare il nesso tra il valore dei beni accertati e la somma finale, finendo così per fare un uso arbitrario del criterio equitativo.
Richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione[1], secondo cui la motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, la Suprema Corte, nel caso di specie, riteneva insufficiente la motivazione resa. L’affermazione della Corte d’Appello, secondo cui sarebbe stato “equo” liquidare il danno nella minore somma di € 20.000,00 alla luce della documentazione e delle risultanze istruttorie, era stata infatti considerata una formula generica, inidonea a spiegare il ragionamento seguito. In particolare, non veniva chiarito quale valore fosse stato attribuito ai singoli beni sottratti né in base a quali criteri fosse stata operata la riduzione rispetto agli elementi probatori acquisiti, quali certificati di garanzia, fotografie e prove testimoniali.
La liquidazione equitativa, anche nella sua forma c.d. “pura”, non può tradursi in una valutazione arbitraria, ma costituisce un apprezzamento discrezionale che deve fondarsi su un prudente bilanciamento dei fattori concretamente incidenti sul danno. Proprio per questo, il giudice di merito, “al fine di assolvere l’onere di rendere una motivazione chiara ed esauriente, deve esplicitare le ragioni per cui il danno non può essere provato nel suo esatto ammontare e dar conto sia degli elementi di fatto presi in considerazione sia del criterio seguito per la monetizzazione, indicando il valore monetario di base da cui il ragionamento ha preso le mosse e il sistema con il quale esso è stato elaborato per pervenire alla stima”[2].
Ne consegue che, ove manchino l’indicazione delle ragioni della valutazione compiuta e il richiamo ai criteri adottati, la decisione incorre tanto nel vizio di nullità per difetto di motivazione, in quanto al di sotto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., quanto nella violazione dell’art. 1226 c.c.. In altri termini, una volta accertata l’esistenza del danno, il giudice di merito può ricorrere alla liquidazione equitativa quando la prova del suo esatto ammontare sia impossibile o particolarmente difficile; tuttavia, anche in tale ipotesi, deve esplicitare gli elementi di fatto e le valutazioni che hanno guidato la quantificazione. Pur non essendo richiesta una ricostruzione analitica di ogni singola voce, è comunque necessario indicare, almeno in termini essenziali, i dati concreti posti a fondamento della liquidazione.
La Corte di legittimità osserva che, nel caso di specie, manca del tutto quello sforzo argomentativo necessario a collegare il valore dei beni accertati alla somma concretamente liquidata; ne deriva che la decisione si presenta arbitraria e non verificabile nel rapporto tra le risultanze istruttorie e il quantum riconosciuto.
Non è stata invece accolta la censura relativa all’omessa pronuncia, poiché il vizio previsto dall’art. 112 c.p.c. riguarda esclusivamente domande di merito e non anche istanze istruttorie, la cui mancata considerazione può essere fatta valere soltanto sotto il profilo del difetto di motivazione.
Con il secondo motivo, la ricorrente denunciava ancora l’omessa pronuncia, unitamente alla violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.. In particolare, lamentava che la Corte d’Appello, nel rideterminare il risarcimento, non si fosse pronunciata sugli accessori del credito — interessi e rivalutazione monetaria — nonostante fossero stati espressamente richiesti e già riconosciuti in primo grado.
Secondo la ricorrente, tale omissione contrasterebbe con il principio secondo cui il credito risarcitorio derivante da inadempimento contrattuale o da illecito ha natura di debito di valore e non di valuta. Ciò comporta che il risarcimento, per essere integrale, deve comprendere sia la rivalutazione monetaria, volta ad adeguare l’importo al mutato potere d’acquisto della moneta, sia gli interessi compensativi, destinati a ristorare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma nel periodo intercorso tra il fatto dannoso e la liquidazione.
La Corte di Cassazione infatti rilevava che, nel caso concreto, manca qualsiasi adeguata motivazione idonea a collegare il valore dei beni sottratti alla somma liquidata, con la conseguenza che la decisione risulta arbitraria e non verificabile.
Non è stata invece accolta la censura di omessa pronuncia, poiché il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. riguarda solo le domande di merito e non le istanze istruttorie, la cui mancata valutazione può essere fatta valere esclusivamente come vizio di motivazione.
Il secondo motivo è stato ritenuto fondato.
La Corte di Cassazione ribadiva che, in materia di risarcimento del danno da inadempimento, sulla somma liquidata spettano gli interessi compensativi, i quali possono cumularsi con la rivalutazione monetaria, poiché assolvono a funzioni diverse: la rivalutazione è diretta a reintegrare il patrimonio del danneggiato riportandolo alla situazione precedente all’evento dannoso, mentre gli interessi compensativi mirano a ristorare il pregiudizio derivante dal ritardo nel conseguimento della somma dovuta[3].
Nel caso di specie, la Corte d’Appello non si era attenuta a tali principi. Pur avendo la ricorrente richiesto espressamente sia la rivalutazione monetaria sia gli interessi sulla somma rivalutata, la sentenza impugnata si è limitata a liquidare in modo generico l’importo complessivo di € 20.000,00, senza chiarire se tali accessori siano stati effettivamente considerati.
Per tali ragioni, il ricorso è stato accolto nei limiti indicati, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, affinché procedesse a un nuovo esame conformandosi ai principi enunciati e provvedesse anche sulle spese del giudizio di legittimità.
[1] Cass. S.U. n. 8053/2014
[2] Cass. n. 21607/2025
[3] Cass. Civ. n. 2979/23
