19 Marzo 2020

Le novità dei bonus pubblicità ed edicole nel Decreto Cura Italia

di Debora Reverberi
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Il D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 70 del 17.03.2020, dedica l’articolo 98 al sostegno economico delle imprese della filiera della stampa, per supportare l’erogazione del servizio pubblico essenziale anche durante l’emergenza sanitaria da diffusione del Covid-19 e per limitare l’impatto delle perdite di ciascuno degli operatori economici coinvolti.

L’intervento legislativo si rivolge a due distinti incentivi fiscali:

  • il credito d’imposta per investimenti in pubblicità, c.d. “bonus pubblicità”;
  • il credito d’imposta per la rete di distribuzione e vendita, c.d. “tax credit per le edicole”.

Le modifiche apportate al “bonus pubblicità” sono finalizzate a contrastare il drastico calo degli investimenti pubblicitari che sta penalizzando le numerose realtà editoriali, prevedendo nell’anno 2020 un regime straordinario di accesso all’incentivo.

Le novità apportate dall’articolo 98 D.L. 18/2020 alla disciplina del credito d’imposta pubblicità, introdotta dall’articolo 57-bis D.L. 50/2017, successivamente modificata dall’articolo 4 D.L. 148/2017 e dall’articolo 3-bis D.L. 59/2019, attengono principalmente i seguenti aspetti della disciplina:

  • introduzione di un metodo di determinazione volumetrico della base di calcolo del credito d’imposta;
  • quantificazione del credito d’imposta in misura pari al 30% degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno 2020;
  • differimento di 6 mesi del periodo di invio della comunicazione telematica di accesso al credito.

Il credito d’imposta investimenti pubblicitari risulta dunque, limitatamente all’anno 2020, quantificabile in misura pari al 30% delle spese sostenute per campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, anziché in misura pari al 75% dell’investimento incrementale rispetto all’anno precedente, in ragione del calo considerevole degli investimenti pubblicitari correlato all’emergenza sanitaria e alla chiusura delle attività commerciali.

L’incentivo resta fruibile dai soggetti titolari di reddito d’impresa, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, alle stesse condizioni previste dal comma 1, dell’articolo 57-bis D.L. 50/2017 ed entro il limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 ovvero il tetto massimo definito annualmente dal D.P.C.M. emanato entro il termine di invio della comunicazione e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea.

Col Decreto Cura Italia il legislatore si è inoltre preoccupato di differire di 6 mesi la finestra temporale di 30 giorni per l’invio delle comunicazioni telematiche di accesso al beneficio: la comunicazione va presentata dal 01.09.2020 al 30.09.2020, nelle modalità indicate al comma 5, D.P.C.M. n. 90 del 16.05.2018.

È confermata la validità delle comunicazioni presentate dal 01.03.2020 al 31.03.2020.

Per quanto concerne la disciplina del c.d. “tax credit per le edicole” introdotta dall’articolo 1, commi 806-809, L.145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) e modificata dall’articolo 1, comma 393, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), l’intervento legislativo dispone un ampliamento degli ambiti soggettivo e oggettivo della misura:

  • estensione della misura alle imprese distributrici della stampa con riferimento a rivendite localizzate in comuni a bassa densità abitativa (meno di 5.000 abitanti) e in comuni con unico punto vendita;
  • ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili ai servizi di fornitura di energia elettrica, telefonici e internet e di consegna a domicilio delle copie di giornali;
  • incremento a 4.000 euro dell’importo massimo di credito fruibile da ciascun beneficiario.

A seguito delle modifiche apportate dal Decreto Cura Italia, il tax credit edicole risulta fruibile dai seguenti soggetti:

  • esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  • esercenti attività commerciali “non esclusivi”, come individuati dall’articolo 2, comma 3, D. Lgs. 170/2001, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.
  • imprese distributrici della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

L’agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Il credito d’imposta in esame, in seguito alle modifiche apportate dal Decreto Cura Italia, è parametrato agli importi pagati nell’anno 2019 dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita a titolo di:

  • Imposta municipale unica (Imu);
  • Tributo servizi indivisibili (Tasi);
  • Canone di occupazione suolo aree pubbliche (Cosap);
  • Tassa sui rifiuti (Tari);
  • spese di locazione al netto dell’Iva, a condizione che l’esercente operi come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale;
  • servizi di fornitura di energia elettrica;
  • servizi telefonici e di collegamento a Internet;
  • servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.

Per gli esercenti “non esclusivi” il credito di imposta è parametrato alle medesime voci sopra elencate, e commisurato per punto vendita al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto  ai  fornitori e i ricavi complessivi, considerando per le vendite soggette ad aggio o ricavo fisso il prezzo di cessione al pubblico.

Il credito risulta riconosciuto per l’anno 2020, con riferimento alle spese 2019, entro l’importo massimo per beneficiario di 4.000 euro, in misura dunque doppia rispetto al credito massimo riconosciuto per l’anno precedente.

Non viene ad oggi differita la finestra temporale di presentazione telematica delle istanze, prefissata dal 01.09.2020 al 30.09.2020 dall’articolo 4 D.P.C.M. del 31.05.2019.