Il deposito della sentenza impugnata privo di attestazione di conformità determina l’improcedibilità del ricorso

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 12 febbraio 2025, n. 3624, in tema di notifica della sentenza attraverso pec, ha statuito che il deposito privo di attestazione di conformità determina di per sé l’improcedibilità, posto che la previsione dell’articolo 369, comma 2, c.p.c., non consente di distinguere tra il deposito della sentenza impugnata e quello della relazione di notificazione della stessa, con la conseguenza che la mancanza di uno dei due documenti determina l’improcedibilità del ricorso.

 

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