Uso dell’auto propria per ragioni di servizio: quando spetta il rimborso

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 27 luglio 2026, n. 24114, è intervenuta sul diritto del lavoratore al rimborso delle spese sostenute per l’utilizzo della propria autovettura per ragioni di servizio, soffermandosi sulla nozione di sede di lavoro, sulla distinzione rispetto al posto di lavoro individuato dall’azienda e sulla possibilità che l’autorizzazione datoriale all’utilizzo del mezzo proprio sia desunta dal comportamento concretamente tenuto dalle parti.

La controversia riguardava un lavoratore che aveva richiesto alla società datrice di lavoro il rimborso delle spese sostenute per l’impiego della propria autovettura. Il Tribunale aveva respinto la domanda, mentre la Corte d’Appello di Catanzaro, riformando la decisione, aveva riconosciuto il diritto del dipendente e condannato la società al pagamento di euro 2.644,42, oltre rivalutazione monetaria e interessi.

Elemento centrale era la previsione del contratto individuale secondo cui la sede di lavoro era individuata, «a tutti gli effetti», nel territorio del Comune di Vibo Valentia. Il lavoratore doveva però raggiungere quotidianamente il deposito aziendale situato nel diverso Comune di Maierato, dove si svolgeva l’appello giornaliero e dove ritirava l’automezzo necessario per effettuare il servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio di Vibo Valentia.

Secondo la Corte d’Appello, tali spostamenti non potevano essere considerati normali tragitti per raggiungere il luogo di lavoro. Poiché il contratto individuale aveva espressamente individuato nel territorio del Comune di Vibo Valentia la sede di lavoro, lo spostamento verso il deposito di Maierato era funzionale alle esigenze dell’impresa e, pertanto, effettuato per ragioni di servizio.

La Cassazione conferma tale impostazione, attribuendo particolare rilevanza alla formulazione utilizzata nel contratto individuale. La pattuizione non individuava una specifica unità produttiva o un luogo fisicamente circoscritto, ma faceva riferimento all’intero territorio del Comune di Vibo Valentia. Si trattava quindi di una delimitazione territoriale della sede di lavoro, rafforzata dall’espressione «a tutti gli effetti».

La decisione evidenzia, sotto questo profilo, la rilevanza delle indicazioni inserite nella lettera di assunzione. L’individuazione della sede di lavoro può infatti produrre conseguenze concrete nella qualificazione degli spostamenti effettuati dal dipendente e nell’individuazione dei relativi costi. Assume quindi rilievo, anche sul piano operativo, il coordinamento tra la sede formalmente indicata nel contratto e l’effettiva organizzazione della prestazione.

Determinante ai fini della decisione è l’art. 37, lettera a), del CCNL applicato, relativo al rimborso delle spese per autovettura. La disposizione riconosce il rimborso, commisurato alle tariffe ACI indicate dalla norma collettiva, al dipendente che, previa autorizzazione dell’azienda oppure aderendo a una richiesta di quest’ultima, utilizzi la propria autovettura per ragioni di servizio.

La Cassazione sottolinea che tale disposizione non collega il rimborso a una particolare nozione di sede, luogo o posto di lavoro. Il presupposto è costituito dall’utilizzo dell’autovettura personale «per ragioni di servizio», purché ricorra l’autorizzazione dell’azienda o l’adesione del lavoratore a una richiesta datoriale. Inoltre, la norma collettiva non impone forme determinate ed espresse per l’autorizzazione o per la richiesta aziendale.

La società aveva invece richiamato l’art. 17, comma 11, del CCNL, in materia di orario di lavoro, secondo cui, per il personale tenuto per ragioni tecniche a prestare attività in uno o più Comuni, per «posto di lavoro» deve intendersi quello scelto dall’azienda quale sede dell’appello giornaliero.

La Suprema Corte esclude che tale disposizione possa essere utilizzata per negare il rimborso. L’art. 17 disciplina, infatti, uno specifico profilo relativo al computo dell’orario di lavoro effettivo e non detta una definizione generale di posto o sede di lavoro utilizzabile per qualsiasi istituto contrattuale. La nozione di «posto di lavoro» contenuta nella disposizione deve pertanto essere interpretata nell’ambito della disciplina per la quale è prevista.

Il passaggio assume interesse perché conferma che espressioni quali sede di lavoro, posto di lavoro, sede abituale o luogo di lavoro, pur utilizzate all’interno dello stesso CCNL, non sono necessariamente sovrapponibili. La loro portata deve essere ricostruita considerando la specifica disciplina contrattuale nella quale sono inserite. La stessa Cassazione richiama il criterio interpretativo sistematico dell’art. 1363, c.c., evidenziando come il CCNL utilizzi nozioni differenti in relazione ai diversi istituti.

Nel caso del rimborso chilometrico, quindi, ciò che rileva non è il computo del tempo impiegato ai fini dell’orario di lavoro, ma la circostanza che l’autovettura personale sia utilizzata per esigenze riconducibili al servizio. Nel caso concreto, tali esigenze derivavano dalla necessità di spostarsi dalla sede di lavoro contrattualmente individuata al deposito aziendale per ritirare il mezzo necessario allo svolgimento della prestazione.

Un ulteriore profilo riguarda l’assenza di un’autorizzazione espressa all’utilizzo dell’autovettura personale. La società aveva infatti sostenuto di non avere mai esplicitamente autorizzato il lavoratore all’impiego del proprio mezzo.

Anche tale circostanza non è stata considerata sufficiente per escludere il rimborso. La Corte d’Appello aveva accertato che l’utilizzo dell’auto personale si era protratto quotidianamente senza contestazioni da parte del datore di lavoro, circostanza ritenuta idonea a dimostrare un assenso tacito. La prassi consolidata rappresentava inoltre un elemento presuntivo della richiesta aziendale di effettuare lo spostamento, anche considerando la mancata indicazione di concrete modalità alternative attraverso le quali il dipendente avrebbe potuto raggiungere il deposito compatibilmente con l’organizzazione del lavoro.

Sotto il profilo tecnico, la pronuncia evidenzia quindi che, qualora la disciplina collettiva non imponga una specifica forma per l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio, può assumere rilievo anche il comportamento concretamente tenuto dalle parti. La conoscenza datoriale di una modalità operativa protratta nel tempo, la mancata contestazione e l’assenza di soluzioni organizzative alternative possono costituire elementi utili per ricostruire l’esistenza dell’assenso o della richiesta datoriale.

Ciò non comporta, naturalmente, che qualsiasi utilizzo dell’auto privata deciso autonomamente dal dipendente determini un diritto al rimborso. Occorre verificare i presupposti previsti dalla specifica fonte collettiva e, nel caso esaminato, l’esistenza delle «ragioni di servizio» e dell’autorizzazione o richiesta dell’azienda. La particolarità della decisione consiste nel riconoscere che quest’ultimo requisito può risultare anche dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto quando il CCNL non richieda un’autorizzazione formale.

La pronuncia richiama pertanto l’attenzione sulla necessità di distinguere l’individuazione della sede di lavoro stabilita nel contratto individuale, la disciplina dell’orario e degli spostamenti prevista dal contratto collettivo e il diritto al rimborso delle spese sostenute dal dipendente nell’interesse dell’impresa. Sul piano della gestione del rapporto assume particolare importanza la coerenza tra quanto formalizzato nella lettera di assunzione e l’effettiva organizzazione della prestazione: l’assenza di un ordine scritto o di una formale autorizzazione non è necessariamente sufficiente a escludere le conseguenze economiche previste dal contratto collettivo quando l’utilizzo del mezzo proprio risulti stabilmente inserito nell’organizzazione aziendale.

La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso della società, confermando la decisione che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto al rimborso delle spese sostenute.

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