La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 3 giugno 2026, n. 17754, ha stabilito che sussiste la responsabilità del datore di lavoro ove il dipendente, adibito a turni gravosi e sistematicamente eccedenti l’orario contrattuale, con impiego di mezzi obsoleti, privi di servosterzo, su percorsi impervi e montani, subisca un infarto miocardico e sviluppi un’invalidante patologia articolare, qualora le condizioni lavorative disagevoli e usuranti risultino, secondo accertamento medico-legale, dotate di efficienza causale o concausale nella produzione dell’evento dannoso. L’obbligo di sicurezza impone, infatti, al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie, anche non tipizzate, a preservare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, sicché l’eventuale coesistenza di fattori di rischio extralavorativi o di pregresse condizioni patologiche non esclude il nesso causale quando l’ambiente e l’organizzazione del lavoro abbiano concorso alla produzione del danno.
Il caso
La controversia riguarda un autista di linea che aveva chiesto il risarcimento per un infarto miocardico subito in servizio nel 1999 e per gravi patologie artrosiche al rachide.
In appello era stata confermata la responsabilità aziendale, ex art. 2087, c.c., sulla base dell’accertata gravosità delle condizioni lavorative: turni di 12-13 ore giornaliere, comprese le soste, frequente ricorso allo straordinario e impiego di mezzi obsoleti, privi di servosterzo, riscaldamento e climatizzazione, su percorsi montani impervi.
La Corte territoriale aveva, inoltre, eliminato la riduzione del 50% disposta in primo grado per le condizioni di salute pregresse, riconoscendo 402.190 euro, oltre interessi e rivalutazione, al lordo dell’indennizzo INAIL. Obesità, diabete e ipertensione erano stati qualificati come fattori naturali, non come comportamenti colpevoli del danneggiato rilevanti ai sensi dell’art. 1227, c.c.
La società contestava il nesso causale, richiamando l’intensa attività politica svolta dal dipendente, la regolarità dei mezzi e la conformità dei turni al CCNL; chiedeva, inoltre, di commisurare il risarcimento alle condizioni di salute già compromesse.
La Corte di Cassazione respinge le censure. Sul piano processuale, ricorda che il giudizio di legittimità non consente di rivalutare le prove: il controllo sulla motivazione riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo o anomalie che incidono sul suo minimo costituzionale, come l’apparenza, l’incomprensibilità o la contraddittorietà irriducibile. Le contestazioni aziendali riguardavano, invece, la valutazione del materiale istruttorio. Anche le presunzioni devono essere apprezzate attraverso l’esame dei singoli indizi e la loro successiva valutazione complessiva, riservata al giudice di merito, se sorretta da un ragionamento corretto. Nel caso concreto, la consulenza medico-legale aveva riconosciuto la presenza di fattori di rischio extralavorativi, ma individuato nello stress professionale un elemento determinante nella genesi della cardiopatia, escludendo che l’impegno politico interrompesse il collegamento causale con le condizioni lavorative.
Quanto alla responsabilità datoriale, l’art. 2087, c.c., opera come norma di chiusura del sistema di prevenzione e impone di proteggere l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, considerando la realtà aziendale e i rischi conoscibili secondo le conoscenze del tempo. L’obbligo non si esaurisce nell’osservanza delle disposizioni specifiche di settore: nella fattispecie, l’impiego di mezzi carenti sul piano ergonomico e i turni sistematicamente superiori all’orario contrattuale integravano la colpa datoriale.
Sul concorso delle patologie pregresse, la Corte distingue le cause naturali dai comportamenti umani colpevoli. Le prime non consentono di frazionare la responsabilità quando la condotta del datore sia stata necessaria alla produzione dell’evento. Non è, quindi, corretto applicare l’articolo 1227, c.c., per ridurre equitativamente il risarcimento in ragione della sola vulnerabilità del dipendente. Se non è provato un fattore naturale capace di escludere completamente il nesso causale, l’autore risponde dell’intero danno; nel caso esaminato, l’accertamento medico-legale aveva escluso l’incidenza dello stato premorboso sulla patologia invalidante oggetto di causa.
È respinto anche il ricorso incidentale del lavoratore, che contestava la detrazione della rendita INAIL, sostenendo che non comprendesse il danno biologico. La Cassazione ribadisce che indennizzo assicurativo e risarcimento civilistico hanno struttura e funzione differenti: liquidato il danno civile, occorre confrontarlo con la prestazione INAIL per poste omogenee. Il danno patrimoniale va comparato con la quota riferita alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica. Per quello non patrimoniale, devono essere separate le voci non coperte, ossia danno morale e biologico temporaneo, e dal danno biologico permanente va detratto il valore capitale della corrispondente quota della rendita.
Quanto al regime temporale, la Suprema Corte richiama l’art. 13, D.Lgs. n. 38/2000, riferito agli eventi verificatisi oppure denunciati dopo il 9 agosto 2000.
Nel caso di specie, l’evento risaliva al 1999, ma la denuncia al 2002: risultava, quindi, applicabile il nuovo sistema, con detrazione del danno biologico liquidato o liquidabile dall’INAIL.
In conclusione, entrambi i ricorsi sono rigettati, con conferma della decisione d’appello.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
