La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 2 giugno 2026, n. 17462, ha ritenuto che, nell’ambito di una vicenda relativa a un infermiere che aveva chiesto il riconoscimento del buono pasto per i turni superiori a 6 ore consecutive, deducendo l’impossibilità di fruire del servizio mensa per la chiusura della struttura nel turno serale e per esigenze di servizio negli altri turni, la Cassazione, confermando la decisione della Corte d’Appello, ribadisce il consolidato orientamento secondo cui, nel pubblico impiego privatizzato, il diritto al buono pasto è collegato alla pausa spettante dopo almeno 6 ore di lavoro e sussiste anche per il personale turnista quando l’organizzazione del servizio impedisca in concreto la fruizione della mensa.
Il caso
Il giudizio prende le mosse dal caso di un infermiere che svolgeva la propria prestazione lavorativa su turni, con orario di lavoro superiore a 6 ore consecutive, senza poter usufruire del servizio di mensa aziendale. Tale impossibilità era dovuta, da un lato, alla chiusura della mensa durante il turno serale e, dall’altro, alle inderogabili esigenze assistenziali, che, nei turni pomeridiani, gli impedivano di allontanarsi dal servizio per consumare il pasto. A fronte di tale situazione, l’Azienda sanitaria non aveva predisposto alcuna misura alternativa, quali i buoni pasto o altri servizi sostitutivi, nonostante tali strumenti fossero previsti dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro. Ritenendo leso il proprio diritto, il lavoratore ha agito in giudizio nei confronti dell’Azienda sanitaria presso la quale prestava servizio, proponendo ricorso dinanzi al Tribunale competente, chiedendo l’accertamento del proprio diritto a percepire un buono pasto per ciascun turno lavorativo di durata superiore a 6 ore, in sostituzione del servizio mensa non concretamente fruibile.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto del ricorrente al riconoscimento del buono pasto per ciascun turno di lavoro, condannando il datore di lavoro al risarcimento delle spese sostenute per i pasti nel periodo di riferimento.
Nello stesso senso si è espressa la Corte d’Appello adita, che ha condiviso tale impostazione, affermando, inoltre, che il diritto del lavoratore alla pausa non dipende dalla coincidenza del turno con i tradizionali orari destinati ai pasti.
L’Azienda sanitaria ha, pertanto, proposto ricorso alla Corte di Cassazione, che ha, tuttavia, rigettato il ricorso, decidendo in senso conforme a quanto statuito dalla Corte territoriale.
La pronuncia in commento si colloca nel solco dell’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte ha ribadito che, nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, il buono pasto costituisce un beneficio di natura assistenziale finalizzato a soddisfare le esigenze di benessere del lavoratore, conciliandole con quelle organizzative dell’Amministrazione. La sua funzione non è, quindi, quella di integrare la retribuzione, bensì di consentire al lavoratore di consumare il pasto durante la pausa prevista dall’ordinamento, favorendo il recupero delle energie psicofisiche necessarie alla prosecuzione dell’attività lavorativa.
Di particolare interesse è il chiarimento fornito dalla Suprema Corte in ordine ai presupposti del beneficio. Il diritto al buono pasto è strettamente collegato al diritto alla pausa e presuppone lo svolgimento di un’attività lavorativa di durata pari o superiore a 6 ore giornaliere. Ne consegue che il beneficio non è subordinato alla coincidenza del turno con i tradizionali orari dei pasti, né viene meno per il solo fatto che il lavoratore operi in regime di turnazione.
La Cassazione valorizza, inoltre, il collegamento tra la disciplina contrattuale e quella legislativa, osservando come anche l’art. 8, D.Lgs. n. 66/2003, riconduca la pausa alla tutela della salute e della sicurezza del lavoratore. In tale prospettiva, la concreta impossibilità di fruire del servizio mensa, ove non compensata da idonee misure sostitutive, comporta il diritto al corrispondente buono pasto.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha riconosciuto il diritto del lavoratore a percepire il buono pasto per i turni di lavoro superiori a 6 ore. Ha, altresì, confermato la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, in continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
