La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 26 giugno 2025, n. 17203, ha ritenuto che, ai fini del trasferimento di ramo d’azienda previsto dall’art. 2112, c.c., anche nel testo modificato dall’art. 32, D.Lgs. n. 276/2003, rappresenta elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere a uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione.
Trasferimento di ramo d’azienda: l’autonomia funzionale del ramo ceduto è elemento costitutivo della cessione
di Redazione
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