Sì allo smart working come accomodamento ragionevole per contemperare gli interessi di disabile e datore di lavoro

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 10 gennaio 2025, n. 605, ha deciso che la necessaria considerazione dell’interesse protetto dei lavoratori disabili, in bilanciamento con legittime finalità di politica occupazionale, postula l’applicazione del principio dell’individuazione di soluzioni ragionevoli per assicurare il principio di parità di trattamento dei disabili, garantito dall’articolo 5, Direttiva 2000/78/CE, ovvero degli accomodamenti ragionevoli di cui alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, alla cui luce vanno interpretate le direttive normative antidiscriminatorie UE: ne consegue che è stato individuato nella soluzione dello smart working dall’abitazione, già utilizzata nel periodo pandemico, il ragionevole accomodamento organizzativo, che, senza comportare oneri finanziari sproporzionati, risulta idoneo a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l’interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all’impresa.

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