Pubblico impiego privatizzato: nello ius variandi ha rilievo il solo criterio dell’equivalenza formale delle mansioni

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 9 marzo 2025, n. 6264, ha ritenuto che, in ipotesi di esercizio dello ius variandi nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego privatizzato, l’articolo 52, D.Lgs. 165/2001, assegna rilievo al solo criterio dell’equivalenza formale delle mansioni, da valutarsi con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, prescindendo dagli specifici contenuti professionali, senza che il giudice possa, dunque, sindacare sotto tale profilo la natura equivalente della mansione assegnata, non trovando applicazione la norma generale di cui all’articolo 2103, cod. civ. (ex aliis, si veda Cassazione n. 22026/2022 e giurisprudenza ivi richiamata) – va esclusa la configurabilità nel caso di specie (in cui è applicabile ratione temporis l’articolo 52, D.Lgs. 165/2001, come novellato dal D.Lgs. 150/2009) di un’ipotesi di demansionamento.

 

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il convegno analizza i provvedimenti legislativi emanati nel periodo estivo che impattano sulla gestione dei rapporti di lavoro. 24 settembre 2026

Il master analizza la crisi d’impresa, partendo dalle regole per la concessione degli ammortizzatori sociali e affrontando poi nello specifico CIG, fondi di solidarietà e CIGS, nonché la gestione dei rapporti di lavoro ai sensi del Codice della Crisi. Dal 22 settembre 2026

Il seminario analizza le modalità per accedere alla pensione nel 2026 e per analizzare il conto assicurativo, con particolare attenzione ad accessi derogatori e strategie di anticipo. 21 settembre 2026

Torna in alto