Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 7 marzo 2025, n. 6133, ha stabilito che l’assenza priva di valida giustificazione prevista dall’articolo 55-quater, lettera b), D.Lgs. 165/2001, sussiste, nell’ipotesi di congedo per cure di cui all’articolo 7, comma 1, D.Lgs. 119/2011, qualora la relativa domanda non sia accompagnata, ai sensi del successivo comma 2 del citato articolo 7, da richiesta del medico convenzionato con il Ssn o appartenente a una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità di tali cure in relazione all’infermità invalidante riconosciuta, a nulla rilevando la documentazione che eventualmente si limiti ad attestarne, successivamente, l’avvenuta erogazione.
Pubblico impiego: il congedo per cure senza richiesta del medico integra assenza ingiustificata
di Redazione
Potrebbe interessarti anche...
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il convegno fornisce gli strumenti necessari per padroneggiare le complessità del nuovo sistema introdotto dal D.Lgs. n. 96/2026. 23 luglio 2026
Il seminario analizza il quadro normativo e operativo della previdenza complementare, in relazione alle novità che decorrono dal 1° luglio 2026. 25 giugno 2026
Il master, dopo aver ripercorso i principi generali della riforma dello sport, analizza le specificità dei rapporti di lavoro sportivo e nel terzo settore. A partire dal 24 giugno
