La mancata comunicazione della fruizione del permesso ex L. 104/1992 non è assimilabile all’assenza ingiustificata

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 3 marzo 2025, n. 5611, ha ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata adottato nei confronti del lavoratore, che, dunque, dev’essere reintegrato e risarcito con dodici mensilità, dovendosi ritenere che il fatto, così come contestato, non sussista laddove l’incolpato si è reso responsabile al più della violazione di un dovere di comunicazione essenzialmente fondato sul dovere di correttezza, laddove l’equiparazione tra la violazione del dovere di comunicare la fruizione del permesso ex L. 104/1992 e l’assenza ingiustificata non risulti non fosse consentita, sia perché non prevista dalle parti e sia perché la legge e il contratto collettivo non disciplinano modalità e tempistica della comunicazione, la cui doverosità è ricavabile solo dai doveri generali di correttezza e buona fede.

 

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