Il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 182 del 23 luglio 2026, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, in attuazione della delega di cui all’art. 11, Legge n. 91/2025.
Il decreto introduce una disciplina organica del lavoro svolto attraverso piattaforme digitali, applicabile a tutte le piattaforme che organizzano attività lavorative sul territorio nazionale, indipendentemente dal luogo in cui sono stabilite.
Con riferimento alla qualificazione del rapporto di lavoro, viene estesa ai lavoratori delle piattaforme la presunzione di subordinazione già prevista per i rider. A tal fine, rilevano elementi quali l’organizzazione dell’attività da parte della piattaforma e l’assoggettamento del lavoratore a istruzioni riguardanti contenuti, modalità e tempi della prestazione, anche quando tali funzioni siano esercitate tramite sistemi automatizzati in grado di influire sui poteri di direzione e controllo. Le stesse garanzie si applicano anche ai lavoratori che operano tramite intermediari.
In tema di gestione algoritmica del lavoro, il decreto introduce specifici limiti al trattamento dei dati personali:
- è vietato trattare informazioni relative allo stato emotivo o psicologico dei lavoratori, alle loro conversazioni private o all’esercizio dei diritti fondamentali, nonché desumere dati riguardanti convinzioni personali, condizioni di salute, appartenenza sindacale o orientamento sessuale;
- non è consentita la raccolta di dati quando il soggetto non sta lavorando né si è reso disponibile a svolgere attività lavorativa.
Sono previsti l’obbligo di effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e specifici obblighi di trasparenza sui sistemi impiegati.
Il provvedimento impone, inoltre, la supervisione umana dei sistemi automatizzati, con verifiche periodiche dei loro effetti e l’adozione di misure correttive qualora emergano rischi di discriminazione, fino all’eventuale dismissione del sistema. Le decisioni che incidono in modo significativo sulla posizione lavorativa, come limitazioni, sospensioni o cessazioni del rapporto di lavoro, nonché la chiusura dell’account, devono essere assunte esclusivamente da una persona fisica, pena la loro nullità. Al lavoratore è riconosciuto il diritto di ottenere una spiegazione scritta delle decisioni automatizzate e di richiederne il riesame, con conseguente obbligo di correzione o, in caso di mancato intervento, di risarcimento del danno.
Infine, vengono rafforzate le tutele in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione ai rischi derivanti dall’organizzazione algoritmica delle attività. Il decreto prevede canali dedicati alla segnalazione di violenze e molestie, introduce obblighi di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e rafforza la trasparenza nei confronti delle autorità competenti, evitando duplicazioni informative rispetto ai dati già disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Viene, inoltre, disciplinata la cooperazione tra autorità nazionali ed europee, anche tramite l’Autorità europea del lavoro, e sono previste specifiche tutele contro le ritorsioni, accompagnate da un articolato sistema sanzionatorio.
