Azienda sequestrata: potere di risoluzione del rapporto da parte dell’amministratore giudiziario

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 5 febbraio 2025, n. 2803, ha stabilito che l’amministratore giudiziario ha il potere di risolvere il rapporto di lavoro su autorizzazione del giudice, senza dover seguire le garanzie procedimentali proprie del licenziamento disciplinare, purché la decisione sia adeguatamente motivata con il richiamo alla misura adottata dall’Autorità giudiziaria, laddove la decisione di risoluzione del rapporto non assume natura disciplinare, risultando espressione di un potere funzionale alla gestione del bene sequestrato e alla tutela delle esigenze di ordine pubblico.

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